La Corte di Cassazione sentenzia sull’attribuzione di mansioni meno qualificate (demansionamento del lavoratore); i danni, le prove ed i criteri di risarcimento.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 26 maggio 2004, n. 10157, ha stabilito i principi applicabili al risarcimento del danno dall’attribuzione di mansioni meno qualificate (demansionamento del lavoratore), in relazione alla natura dei danni risarcibili, all'onere della prova ed ai criteri di liquidazione.
Con riferimento alla natura dei danni risarcibili, Ia corte recepisce, trasferendoli nell’ambito della responsabilità contrattuale, i principi della giurisprudenza sulla responsabilità da illecito (Cassazione 8827 e 8828/03).
Secondo tale orientamento, il danno non patrimoniale comprende il danno biologico (inteso come lesione psico-fisica), quello morale ( sofferenza psichica) e la lesione di diritti e interessi costituzionalmente protetti, quali la professionalità del lavoratore, l’immagine, la stima di se e quella degli altri, le chances di carriera e di trovare un’occupazione rispondente alla qualifica e al livello professionale raggiunti.
Viene superara quindi la tripartizione danno patrimoniale-biologico-morale e individuata una più ampia categoria di danno non patrimoniale comprensiva di ogni ipotesi di lesione ingiusta di un valore, costituzionalmente garantito.
Dopo aver affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale, nelle sue componenti di danno biologico e danno alla professionalità, conseguente al demansionamento, la Corte fa un’importante distinzione tra tali voci di danno, in relazione all’onere della prova. In particolare, per il danno biologico, rilevabile dalla scienza medica, è necessaria la prova della lesione nella sua entità (mediante certificazione medica o consulenza tecnica).
Il danno da dequalificazione, invece, non può che ritenersi insito nel demansionamnto stesso, in quanto si traduce in una conseguenza immediatamente della violazione dell’art. 2103 del Codice civile.
In questo caso il lavoratore è tenuto solo a provare il demansionamento, essendo sufficiente a dimostrare anche la sussistenza del danno consistente nella lesione di beni personali costituzionalmente tutelati.
Quanto ai criteri di liquidazione, la Corte ha precisato che il pregiudizio provocato alla professionalità del lavoratore è privo delle caratteristiche della patrimonialità in quanto coinvolge beni quali la dignità del lavoratore, la sua immagine, la possibilità di esprimere la propria capacità reddituale attraverso la qualifica e il livello professionale raggiunti, in accordo con l’articolo 4 della Costituzione.
Pertanto, secondo la Corte, la liquidazione del danno deve essere effettuata dal giudice assumendo un parametro equitativo essendo inutilizzabili parametri economici o reddituali.
Milano 21-07-04