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Il datore di lavoro è sempre responsabile anche nel caso di eventua   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #120 di 720 |

Il datore di lavoro è sempre responsabile anche nel caso di eventuale “concorso di colpa” del lavoratore 

Mi è capitato la scorsa estate di incontrare un ragazzo infortunatosi sul lavoro.Mi ricordo che aveva un piede ingessato. Mi disse che aveva fatto una manovra sbagliata sulla gru che stava guidando in una zona pericolosa ed era caduto.Mi venne spontaneo dirgli che poteva chiedere un bel po' di soldini a titolo di risarcimento del danno al suo datore di lavoro, che era sicuramente assicurato per simili evenienze. Con mio enorme stupore però il ragazzo in questione inizialmente non volle neppure sentirne parlare, ritenendo di non avere chances in tal senso, avendo a suo parere concorso a causare il danno.  

Ma le cose stanno diversamente!

Mi sembra necessario allora fugare ogni dubbio che possa insorgere in questa materia.  

Spero di fare cosa utile riportando uno stralcio del testo di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. lavoro n. 3213 del 18.02.2004), chiarissima e di semplice lettura:

“......Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (v. per tutte Cass. 19 agosto 1996 n. 7636, 22 luglio 2002 n. 10706, 21 maggio 2002 n. 7454).

Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass. 8 aprile 2002 n.5024). “ 



Mar 7 Set 2004 3:58 pm

fabioprincipale
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Inoltra Messaggio #120 di 720 |
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Fabio Principale
fabioprincipale
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7 Set 2004
3:58 pm
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