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Fw: [16/09] - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #127 di 720 |
 
----- Original Message -----
From: LavoroLex
Sent: Thursday, September 16, 2004 12:00 AM
Subject: [16/09] - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro

Se riscontri problemi a visualizzare questo messaggio invia una email a questo indirizzo: mailto:oaprinci.4126.lavorolex.t.jfmt@...
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   16/09/2004   Lavorolex   In collaborazione con www.filodiritto.com
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  • Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro

    . Orario di lavoro
    . Forme armate e di polizia
    . Sanzioni
  • La citazione della settimana
.
.

Speciale - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro

1. Orario di lavoro

Con il Decreto Legislativo 213/2004 il Governo ha introdotto
modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro di cui al
Decreto Legislativo 66/2003.

Il provvedimento, recependo la disciplina comunitaria di cui
alle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, definisce, tra
l'altro, le nozioni di: orario di lavoro e la durata massima
(48 ore in media alla settimana compreso lo straordinario),
ferie (almeno quattro settimane all'anno), riposo (almeno
24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica),
lavoro straordinario, lavoro notturno e sua durata massima
(l'idoneità va accertata da strutture pubbliche competenti),
lavoro a turni.

Le modifiche ed integrazioni introdotte si riferiscono in
particolare all'ambito di applicazione del Decreto
Legislativo 66/2003 e soprattutto alle sanzioni di natura
amministrativa e penale applicabili.

2. Forme armate e di polizia

Le disposizioni del Decreto Legislativo 66/2003 non si
applicano, oltre al personale della scuola di cui al Decreto
Legislativo 297/1994 (come già previsto al momento
dell'emanazione) anche al personale delle Forze di polizia,
delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di
polizia municipale e provinciale, in relazione alle
attivita' operative specificamente istituzionali.

3. Sanzioni

Queste le sanzioni penali ed amministrative di cui
all'articolo 18 bis introdotto dal Decreto Legislativo
213/2004 nel corpus del Decreto legislativo 66/2003.

Sanzioni penali:

- Stato di salute dei lavoratori notturni

violazione delle disposizioni che prevedono la valutazione
dello stato di salute dei lavoratori notturni a cura e a
spese del datore di lavoro, attraverso controlli preventivi
e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare
l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui
sono adibiti i lavoratori stessi

arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 Euro.

- Donne in maternità

violazione del divieto di adibire le donne al lavoro,
dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del
bambino

arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 Euro.

- Lavoro notturno

prestazione del lavoro notturno di:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a
tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente
con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a
12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
nonostante il dissenso espresso in forma scritta e
comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al
previsto inizio della prestazione

arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 Euro. 

Sanzioni ammnistrative:

- Orario normale di lavoro

violazione orario normale di lavoro fissato in 40 ore
settimanali

da 25 a 154 Euro, se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso
dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative,
la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e
non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

- Durata massima dell'orario di lavoro

violazione della durata media dell'orario di lavoro che non
può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni,
le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La
durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con
riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, salvo
diverse indicazioni recepite nei contratti collettivi a
fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi
contratti collettivi

da 130 euro a 780 Euro, per ogni lavoratore e per ciascun
periodo cui si riferisca la violazione.

- Limite annuale di ore di straordinario

violazione monte massimo orario straordinario di 250 ore
annuali

da 25 a 154 Euro, se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso
dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative,
la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e
non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

- Computo delle ore di straordinario

computo lavoro straordinario a parte e compensato con le
maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi
di lavoro

da 25 a 154 Euro, se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso
dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative,
la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e
non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

- Comunicazione straordinari

violazione obblighi comunicazione del datore di lavoro che
in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale,
attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le
unità produttive che occupano più di dieci dipendenti, è
tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del
periodo di riferimento, la direzione provinciale del lavoro
- Settore ispezione del lavoro competente per territorio.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le
modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione

da 103 a 200 Euro.

- Durata lavoro notturno

violazione della durata dell'orario di lavoro dei lavoratori
notturni che non può superare le otto ore in media nelle 24
ore, salva l'individuazione da parte dei contratti
collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento
più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite

da 51 a 154 Euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore
adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

- Riposo giornaliero

violazione degli obblighi di riposo giornaliero:
il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni
24 ore

da 105 a 630 Euro.

- Riposo settimanale

violazione degli obblighi di riposo settimanale:
il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di
riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di
riposo giornaliero.

da 105 a 630 Euro.

- Ferie

violazione del periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica
disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2,
comma 2 (protezione civile, ecc.), va goduto per almeno due
settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore,
nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due
settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione.

da 130 euro a 780 Euro, per ogni lavoratore e per ciascun
periodo cui si riferisca la violazione.


(Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66:
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro).

Per consultare il Decreto Legislativo clicca qui.

(Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n.213:
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato
sanzionatorio dell'orario di lavoro).

Per consultare il Decreto Legislativo clicca qui.

La citazione della settimana
Arthur Bloch

Legge di Good
Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia,
ti conviene cambiare problema.

(Da Il libro degli aforismi, a cura di Federico
Roncoroni, Oscar Mondadori, Arnoldo Mondadori S.p.a.,
Milano, 2002, p.458)

 
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Lun 20 Set 2004 1:41 pm

fabioprincipale
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[16/09] - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro ... From: LavoroLex To: oaprinci@... Sent: Thursday, September 16, 2004 12:00 AM Subject: [16/09]...
Fabio Principale
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20 Set 2004
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