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Fw: [30/09] - Speciale novità sulle ispezioni   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #133 di 720 |
 
----- Original Message -----
From: LavoroLex
Sent: Thursday, September 30, 2004 1:00 PM
Subject: [30/09] - Speciale novità sulle ispezioni

Se riscontri problemi a visualizzare questo messaggio invia una email a questo indirizzo: mailto:oaprinci.4126.lavorolex.t.jfmt@...
Lavorolex
Aggiornamenti e novita' dal mondo della consulenza del lavoro
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   30/09/2004   Lavorolex   In collaborazione con www.filodiritto.com
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  • Speciale novità sulle ispezioni
    . Le novità su ispezioni previdenziali e del lavoro
    . Disciplina delle ispezioni
    . La Circolare dell'INPS
  • Citazione della settimana
    Sigmund Freud
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www.torino2006.it
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Speciale novità sulle ispezioni


1. Le novità su ispezioni previdenziali e del lavoro

Facendo costante riferimento a quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 23 aprile 2004, n.124 recante la
Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dalle conseguenti circolari
ministeriali, l'INPS, con la Circolare 132/2004, ha fornito
chiarimenti in ordine alla disciplina della vigilanza
all'applicazione della normativa sulla previdenza.

Ricordiamo che, in attuazione delle deleghe previste dalla
Legge 30/2003 che ha portato la completa riforma del mercato
del lavoro, il Governo ha emanato il Decreto Legislativo
124/2004 diretto a razionalizzare le funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro. In particolare,
i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8
della Legge delega a cui pertanto il Governo era chiamato
ad uniformarsi comparivano i seguenti:

a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e
promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi
previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento
economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori
nei confronti dei destinatari della citata disciplina;

b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di
ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle
controversie individuali;

c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida
propri della direzione provinciale del lavoro. In via
generale, la Legge prevede che il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto
delle competenze affidate alle regioni ed alle province
autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro
e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento
allo svolgimento delle attivita' di vigilanza mirate alla
prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme
di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa
l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della
disciplina previdenziale;

d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori
amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione
regionale del lavoro;

e) semplificazione della procedura per la soddisfazione
dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni
conciliative in sede pubblica.


2. Disciplina delle ispezioni

In via generale, è previsto che il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali assuma e coordini, nel rispetto
delle competenze affidate alle regioni ed alle province
autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso
e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di
lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, con
particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' di
vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione
dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del
lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi
di lavoro e della disciplina previdenziale.

A tal fine, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sarà istituita, con provvedimento di
natura regolamentaere, una direzione generale con compiti
di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive
svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia
di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali.
Tale direzione generale fornisce, sulla base di direttive
emanate dal Ministro, direttive operative e svolge
l'attivita' di coordinamento della vigilanza in materia di
rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali in materia di lavoro, che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di
assicurare l'esercizio unitario della att ivita' ispettiva
di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e degli enti previdenziali, nonche' l'uniformita'
di comportamento degli organi di vigilanza nei cui
confronti la citata direzione esercita un'attivita' di
direzione e coordinamento.

A propria volta, le direzioni regionali del lavoro,
sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL
e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attivita'
di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione
sociale, individuando specifiche linee operative secondo
le direttive della direzione generale. A tale fine, le
direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni
tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e
degli altri enti previdenziali.

Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in
forza presso le direzioni regionali e provinciali del
lavoro.

Il personale ispettivo ha compiti di:

a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di
legislazione sociale ovunque sia prestata attivita' di
lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o
atipico, di volta in volta utilizzato;

b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e
accordi collettivi di lavoro;

c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti
intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve
vigilare;

d) vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali
e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute
dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e
da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente
dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale
da essi dipendente;

e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su
richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;

f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da
disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla
direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano
elementi per una soluzione conciliativa della controversia,
la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente puo', mediante un proprio funzionario, anche con
qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione
sulle questioni segnalate.


3. La Circolare dell'INPS

Con la citata Circolare, l'INPS ha ricordato che, in attesa
dell’emanazione del Decreto Ministeriale al quale è
demandata la definizione delle modalità di attuazione e
funzionamento della banca dati telematica sulla quale far
affluire tutte le informazioni circa l’inizio e i risultati
delle singole verifiche, da qualsiasi amministrazione siano
state effettuate, le informazioni dovranno essere trasmesse
tramite posta elettronica, secondo modalità da definire
in sede locale.

L'INPS ha altresì precisato che sulla base di quanto
previsto dal Decreto Legislativo 124/2004, e in particolare
dagli artt.6 e 13, i poteri attribuiti agli ispettori
previdenziali vengono confermati e ampliati: confermati
in quanto il comma 3 dell’art.6 ribadisce le disposizioni
già vigenti sul conferimento agli ispettori previdenziali
dei vari poteri di accesso ai locali, di esame delle
scritture aziendali, di acquisizione delle dichiarazioni
da datori e prestatori di lavoro; ampliati perché viene
attribuito, dal comma 4 dell’art.13, agli ispettori
previdenziali il potere di diffida nei casi per i quali
siano irrogabili le sanzioni amministrative.

(Legge 14 febbraio 2003, n.30:
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
26 febbraio 2003, n.47)

Per consultare la Legge 30/2003 clicca qui:

(Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276,
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30)

Per consultare il Decreto 276/2003 clicca qui:

(Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124:
Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30 - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2004, n.110).

Per consultare il Decreto 124/2004 clicca qui:

(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:
Circolare 20 settembre 2004, n.132: Attività di vigilanza.
Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124. Indirizzi
operativi).

Per consultare la Circolare 132/2004 clicca qui:

***

La citazione della settimana
Sigmund Freud

L'uomo energico, l'uomo di successo, è colui che riesce,
a forza di lavoro, a trasformare in realtà le sue fantasie
di desiderio".

 
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Gio 30 Set 2004 11:55 am

fabioprincipale
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[30/09] - Speciale novità sulle ispezioni ... From: LavoroLex To: oaprinci@... Sent: Thursday, September 30, 2004 1:00 PM Subject: [30/09] - Speciale...
Fabio Principale
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30 Set 2004
11:55 am
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