Bimestrale
Supplemento al n.152/153
BRINDISI: PROCESSO PER LE MORTI DA AMIANTO NEL PETROLCHIMICO. INTERVISTA
ALL'AVV. STEFANO PALMISANO, DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE MEDICINA
DEMOCRATICA
AVV. STEFANO PALMISANO
All'Avvocato penalista Stefano Palmisano, difensore di Medicina
Democratica nel processo per le morti da amianto nel Petrolchimico in
corso dinanzi al Tribunale di Brindisi (Giudice monocratico dott.ssa S.
Toscani e pubblico ministero dott. P. Montinaro) abbiamo rivolto alcune
domande per far meglio conoscere lo stato di avanzamento del
procedimento ed il significato dei lavori finora svolti.
Di cosa sono accusati i 20 dirigenti del Petrolchimico imputati in
questo processo?
I dirigenti nazionali dell'Enichem e della Montedison, oltre che quelli
del petrolchimico di Brindisi, sono imputati per omicidio colposo
plurimo e lesioni colpose. In particolare, essi devono rispondere della
morte di due dipendenti dello stabilimento di Brindisi per mesotelioma
pleurico e delle lesioni da placche pleuriche, che sono una patologia
asbesto-correlata di tipo non neoplastico, di un terzo.
Quelli che vengono contestati agli imputati sono reati di natura
"omissiva"; più precisamente essi sono accusati non solo di aver
consentito o addirittura disposto, a seconda delle rispettive funzioni e
responsabilità nella gerarchia aziendale, che questi lavoratori
venissero adibiti a lavorazioni comportanti l'uso o, comunque, il
contatto con sostanze, come in questo caso l'amianto, che si sapevano,
da molti anni, essere notoriamente cancerogene, e da ancora più anni,
comunque, tossiche.
I dirigenti aziendali in questione sono accusati anche, e soprattutto,
di aver consentito e\o disposto queste mansioni materiali dei lavoratori
che poi hanno contratto la malattia professionale senza averli dotati di
alcuna seria misura di sicurezza e\o dispositivo di protezione (in
questo caso per limitare le quantità di fibre di amianto che i poveretti
avrebbero certamente inalato); di non aver sottoposto i lavoratori alle
visite ed agli accertamenti medici periodici, necessari a diagnosticare
per tempo eventuali patologie di natura professionale; e, addirittura,
di non aver neppure minimamente informato i medesimi dipendenti della
stessa enorme pericolosità dell'amianto, sì quantomeno da permettere ai
diretti interessati di adottare autonomamente qualche minima forma di
cautela, preventiva, diagnostica o terapeutica, a fronte delle
rischiosissime mansioni lavorative che venivano loro imposte.
Quali sono i "nodi" giuridici e scientifici intorno a cui si è svolto il
confronto tra accusa e difesa?
Le questioni scientifiche cardine dello scontro dibattimentale che si è
sviluppato fino a questo momento nel processo sono, fondamentalmente,
tre.
Assodato che l'amianto è un potentissimo cancerogeno e che l'esposizione
all'amianto è causa dell'insorgenza del mesotelioma (ma le difese degli
imputati non hanno rinunciato a provare ad attaccare, in particolare in
alcuni passaggi, più o meno aperti e più o meno convinti, dell'esame dei
loro consulenti tecnici di parte, anche questi assunti, in verità ormai
non più seriamente attaccabili), i punti nodali sui quali si gioca il
giudizio sono: a) la cosiddetta relazione dose-risposta, nel rapporto
tra esposizione ad amianto e sopravvenienza della malattia; b) di
conseguenza, la natura dell'amianto come "cancerogeno completo"; c) la
conoscenza o conoscibilità della tossicità, se non addirittura della
cancerogenicità dell'asbesto.
Quanto al punto a), il senso del contenzioso è facilmente spiegabile: le
difese degli imputati cercano di affermare che non esiste una relazione
tra quantità di amianto inalate e insorgenza della patologia neoplastica
in esame, ma che, invece, basterebbe l'inalazione di pochissime quantità
di fibre per innescare (di qui l'invenzione, e la conseguente
definizione, di taluni studiosi della cosiddetta "dose trigger", cioè
dose-grilletto) il meccanismo oncogeno che poi procederebbe in maniera
sostanzialmente autonoma e porterebbe, infine, alla formazione del
mesotelioma. In questo quadro ezio-pato-genetico, più che la quantità
delle dosi del cancerogeno assunte, risulterebbe fondamentale ai fini
della formazione definitiva del tumore il decorrere del tempo (la c.d.
"latenza"). In pratica, l'obiettivo delle difese è far passare l'assunto
della sostanziale irrilevanza causale, rispetto al risultato finale del
sorgere del mesotelioma, di tutte le esposizioni alle fibre di asbesto
successive alla prima o alle primissime.
Questo assunto (o, forse, sarebbe il caso di chiamarlo più correttamente
teorema), e veniamo al punto b), va di pari passo con l'altro per cui
l'amianto non sarebbe un cancerogeno completo, cioè non sarebbe in grado
di fungere, nel processo di formazione del cancro, anche da agente
"promotore", ma solo da agente "iniziatore".
Quanto al punto c), infine, le difese dei dirigenti accusati,
asseriscono, e chiedono al Tribunale credito anche su questo punto, che
le proprietà tossiche e, soprattutto, cancerogene dell'amianto siano
diventate patrimonio acquisito nella comunità scientifica, e quindi nel
mondo aziendale, solo negli anni '80, e non già a cavallo tra gli anni
'50 e '60, come afferma, invece, la letteratura medica ampiamente
consolidata.
La combinazione, praticamente sillogistica, di queste tre affermazioni
scientifiche, porta diritto alla formulazione di una conclusione tutta
giuridica, ovviamente in chiave strettamente difensiva degli imputati di
questo processo:
- se non esiste una relazione dose-risposta tra l'esposizione
all'amianto e l'insorgenza del mesotelioma;
- se, cioè, tutte le esposizioni successive alla prima, o alle
primissime, sono praticamente irrilevanti rispetto alla formazione
finale della malattia;
- e questo è confermato dal fatto che l'amianto non è un cancerogeno
completo, non è, cioè, in grado di fungere anche da promoter, oltre che
da iniziatore, del meccanismo carcinogenetico;
- se si è "saputo" solo negli anni '80 che l'asbesto era cancerogeno;
- siccome le prime esposizioni dei due lavoratori vittime in questo
procedimento risalgono agli anni '70, se non addirittura agli anni '60;
tutto ciò premesso (come si scrive negli atti giudiziari), nessun
"rimprovero", ossia nessun giudizio di colpevolezza colposa si può
muovere nei confronti degli imputati.
La costruzione teorica, vista da fuori, ha anche una sua affascinante
solidità; peccato che i pilastri scientifici della stessa, come su
accennato, ad un esame men che superficiale e, soprattutto, men che
interessato, risultino praticamente fatiscenti.
Quale contributo ha fornito Medicina Democratica al dibattimento?
La presenza di Medicina Democratica in questo processo, fuori da ogni
fuorviante modestia, è stata palesemente centrale (e non si usa
l'aggettivo determinante solo perchè ancora non c'è una sentenza di
condanna degli imputati).
I consulenti tecnici di Medicina Democratica, i dottori Vito Totire,
Carlo Bracci e Maurizio Portaluri, hanno letteralmente alfabetizzato il
Tribunale (come deve essere, fisiologicamente, il ruolo di un soggetto,
intellettualmente onesto, portatore di un sapere scientifico
assolutamente specialistico nei confronti di un profano; nel caso di
specie, di tre medici specialistici nei confronti di una persona, come
il Giudice, naturalmente estranea a specifiche questioni
tecnico-scientifiche che esulino dall'ambito giuridico) su una materia
assai complessa come l'amianto e le sue conseguenze sulla salute umana.
Complessità che, come in tanti altri ambiti medico-scientifici, con
particolare riferimento alle nocività nel mondo della produzione
capitalistica e del lavoro subordinato all'interno di quest'ultima, è
anche il frutto di teorie e prospettazioni scientifiche non propriamente
neutrali, per non dire più brutalmente al servizio degli interessi della
classe padronale.
In tal senso, questo processo, come tanti suoi simili, sta fornendo
delle autentiche perle "didattiche" che servono a meglio lumeggiare, per
l'appunto, quegli oscuri ed ineffabili bassifondi spesso, troppo spesso
costituiti dal rapporto tra scienza medica e aziende, cioè tra
"scienziati" medici e capitalisti.
Chi sono i periti nominati dal Tribunale a termine del dibattimento e
quale è il significato della nomina di un perito in questo processo?
I periti nominati dal Tribunale sono i dottori Pietro Comba, direttore
del Laboratorio di Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, e
Francesco Facciolo, primario di chirurgia toracica presso l'Istituto
Tumori di Roma. La decisione di procedere a perizia, su tutte le
questioni citate al punto 2), per il Tribunale era praticamente
obbligata, tenendo conto che nel processo sugli stessi, nodali argomenti
erano state affermate, dai diversi consulenti tecnici, d'ufficio e di
parte, che sono stati esaminati, teorie praticamente contrapposte. Il
Giudice non poteva che rimettersi, per far sciogliere le stesse
questioni, a due scienziati di sua fiducia, oltre che di assoluta
levatura professionale, anche internazionale, com'è stato in questo
caso.
In quale panorama nazionale e regionale si colloca il processo di
Brindisi? Quali conseguenze giuridiche e politiche potrebbe produrre un
esito del processo favorevole alle parti civili?
Il nostro processo si colloca in un panorama giuridico - processuale
nella materia dell'amianto oggi non del tutto consolidato, e, più in
generale, in ambito di malattie professionali ancora più incerto e
inquietante, oltre che in un contesto socio-economico-territoriale
assolutamente peculiare (per usare un pietoso eufemismo) come quello
brindisino.
Per quanto riguarda il primo aspetto, in materia di amianto, che pure
dovrebbe essere uno dei cancerogeni più "scontati", basti pensare che
solo nel maggio scorso il Tribunale di Pistoia ha assolto tutti i
dirigenti di una fabbrica di quella zona, nel cui processo di
lavorazione l'amianto aveva un ruolo centrale, imputati del delitto di
omicidio colposo a danno di 22 (ventidue) lavoratori, tutti morti per
mesotelioma pleurico (esattamente come nel nostro caso), "perchè il
fatto non sussiste".
Quanto, più in generale, al campo delle malattie professionali, qui,
come si accennava sopra, alcuni segnali sono ancora più devastanti, per
la stessa sopravvivenza del cossiddetto "diritto penale del lavoro";
ossia per la stessa possibilità di continuare a processare padroni e
dirigenti aziendali per le malattie professionali che contraggono e
dalle quali vengono falcidiati i loro dipendenti.
E qui, ovviamente, il pensiero corre anzitutto alla sciagurata sentenza
di assoluzione di Venezia, di tre anni fa, per la strage di lavoratori
del petrolchimico di Porto Marghera.
Ma corre anche ad un altro procedimento assai più vicino a noi: quello,
pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brindisi, per le morti da CVM (cloruro di vinile monomero) di decine di
lavoratori del petrolchimico della stessa città. Procedimento nel quale
il P.M. procedente ha chiesto, in maniera sconcertante, l'archiviazione;
tra l'altro trovando anche il modo di dedicare en passant, nella sua
ponderosa costruzione giuridica, due disinvolte paginette all'amianto,
semplicemente per escludere, anche in questo caso, la prova del nesso
causale tra l'esposizione allo stesso agente e l'insorgenza di
qualsivoglia patologia tumorale. Questa richiesta di archiviazione,
della quale i mass media già parlavano dal lontano settembre 2002, è
stata notificata alle persone offese soltanto tra il maggio e il
settembre di quest'anno, dopo, peraltro, una costante, lunga e faticosa
mobilitazione pubblica organizzata dal neonato Comitato delle Vittime
del Petrolchimico; il che vuol dire che le stesse vittime sono state
messe nella condizione di difendersi, da quella che moltissimi di loro
hanno vissuto come una tragica beffa che andava ad aggiungersi ad un
danno devastante, quando non direttamente mortale, solo pochi mesi fa. E
si sono difesi nell'unico, ultrarestrittivo modo che il nostro
ordinamento giuridico metteva a loro disposizione; proponendo, cioè,
opposizione all'archiviazione.
Quanto, infine, al contesto "ambientale" di Brindisi, ebbene quello è
sotto gli occhi di tutti: il petrolchimico, come gli altri, sciagurati
mega-insediamenti industriali appartengono ancora alla cronaca (ormai
sempre più nera.... come il carbone) della città, e non smettono, nè
promettono di farlo a breve, di emanare i loro miasmi inquinanti la
salute e la vita individuale, oltre che quella pubblica, dei cittadini
di Brindisi.
Una sentenza di condanna degli imputati del nostro processo
significherebbe anzitutto un risarcimento concreto, monetario alla
famiglia del lavoratore morto che si è costituita parte civile; e già
questo sarebbe da solo un risultato di assoluto rispetto, anche per la
Giustizia.
Significherebbe poi un risarcimento altrettanto concreto, ma soprattutto
un riconoscimento politico-culturale ancor più prezioso e straordinario
per Medicina Democratica di Brindisi.
Significherebbe un risarcimento morale al "diritto penale del lavoro",
ossia alla forma di tutela della vita, della salute e della dignità dei
lavoratori e delle lavoratrici che passa, ed è doveroso che continui a
passare, per un processo penale e che da vicende giudiziarie come quelle
sopra velocemente ricordate ha subito un autentico danno esistenziale.
Significherebbe, infine, un risarcimento civile, simbolico ma non per
questo meno importante, alla città ed al territorio di Brindisi, sempre
più ridotto a ricettacolo di ogni sorta di nocività, in una spirale
perversa di iniziative e di insediamenti inquinanti che, lungi dal
mostrare segni di resipiscenza, o quantomeno di rallentamento, è, ormai,
letteralmente irrefrenabile, come insegna la vicenda di quell'altra
nefasta e nefanda creatura che si chiama rigasificatore.
Medicina Democratica
Bimestrale
Supplemento al n.152/153, Aut Trib Milano n. 23 del 19 gennaio 1977,
Direttore Fulvio Aurora
Redattore Maurizio Portaluri
Brindisi, novembre 2004