1. Riposo settimanale.
Dopo avere trattato del riposo giornaliero, che deve corrispondere a undici
ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall'ora di inizio della
prestazione lavorativa, esaminiamo la disciplina del riposo
settimale,dettata dal Decreto Legislativo 66/2003 e chiarita dalla Circolare
8/2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Secondo la nuova disciplina dell'orario di lavoro, il lavoratore ha diritto
ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, ogni sette giorni, di
regola coincidente con la domenica. Il periodo di riposo settimanale deve
essere cumulato con il riposo giornaliero, per un totale di 35 ore
consecutive nelle ipotesi in cui il periodo di riposo sia individuato in 11
ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte
salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata.
2. Deroghe ed eccezioni.
Se questa è la disciplina generale, il Decreto Legislativo 66/2003 prevede
numerose eccezioni e deroghe. Ricordiamo le principali, facendo presente che
i contratti collettivi ne possono stabilire diverse ed ulteriori, a
condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti
di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali
periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi
oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una
protezione appropriata:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra
e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di
quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le
attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività
connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la
continuità e la regolarità del traffico ferroviario.
La Circolare 8/2005 ricorda che la disposizione che prevede la cadenza del
riposo ogni sette giorni può essere derogata, in conformità agli
orientamenti consolidati e prevalenti in giurisprudenza, in tre condizioni:
che esistano degli interessi apprezzabili, che si rispetti, nel complesso,
lacadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro, che non si superino i
limiti di ragionevolezza con particolare
riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La disposizione che prevede la durata del riposo può essere derogata nel
limite delle 24 ore che costituiscono la soglia minima di tutela. Qualora
esistano delle disposizioni che prevedono la durata del riposo al di sotto
di tale soglia, le stesse dovranno prevedere un recupero compensativo. La
disposizione che prevede la consecutività delle ore di riposo può anch'essa
essere derogata nel rispetto del limite delle 24 ore.
Le ulteriori attività per le quali il Decreto Legislativo 66/2003 ammette la
derogabilità della disciplina del riposo settimanale, che non siano già
previste da disposizioni vigenti, saranno individuate con decreto del
Ministero del Lavoro, adottato dopo aver sentito le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le
organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro.
3. Sanzioni.
La violazione della disposizione sul riposo settimanale è punita con la
sanzione amministrativa da Euro 105,00 a Euro 630,00. La Circolare 8/2005
chiarisce che deve ritenersi integrata la fattispecie sanzionatoria in tutte
quelle ipotesi in cui, pur concedendo il riposo delle 24 ore consecutive, il
datore di lavoro non consenta il cumulo con il riposo giornaliero, e cioè
non aver concesso le 35 ore di riposo complessivo. Tuttavia occorre sempre
fare riferimento al caso concreto, nel quale possono assumere rilievo
deroghe ed eccezioni quali quelle sopra evidenziate.
Occorre considerare che costituisce illecito sanzionato nella misura sopra
determinata la violazione della coincidenza del riposo settimanale con la
domenica qualora non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 9, comma 2 o 3,
tra cui ricordiamo:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione
o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla
continuità della combustione e operazioni collegate, nonché attività
industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni
collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo
svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo
alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento
e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime
di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più
di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso
complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a
esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività
ovvero sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta
intensità di capitali o ad altatecnologia.
Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni, vanno applicate tante
sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri o
settimanali non fruiti.
Nel prossimo numero ci occuperemo di ferie.
La disciplina dell'orario di lavoro è recata in particolaredai seguenti
provvedimenti che richiamiamo in questa sede per comodità di reperimento:
- Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66:Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro
Per consultare il Decreto Legislativo
<http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/10aprile2003/dlgsattuazione
direttivaoraridilavoro.htm> clicca qui
- Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n.213:Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato
sanzionatorio dell'orario di lavoro
Per consultare il Decreto Legislativo
<http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/agosto2004/dlgs213modifiche
orariolavoro.htm> clicca qui
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 3 marzo 2005,
n.8: Disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
Per consultare la Circolare
<http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/10marzo2005/minlavorocirc8o
rariolavoro.htm> clicca qui
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Circolare 1 dicembre 2003,
n.181: D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. Riforma della disciplina in materia di orario
di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce)
Per consultare la Circolare
<http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/10dicembre2003/inpscirc181o
rariolavoro.htm> clicca qui
La citazione della settimana
Robert Louis Stevenson
(1850 - 1894)
Esiste una specie di morti viventi, di gente banale che a malapena ha
coscienza di esistere se non nell'esercizio di qualche occupazione
convenzionale. Portateli in campagna o imbarcateli su una nave e vedrete
quanto si struggeranno di nostalgia per il lavoro o il loro studio.Non sono
mossi da curiosità, non sanno abbandonarsi alle sollecitazioni del caso, non
provano piacere nel mero esercizio delle loro facoltà, e, a meno che la
Necessità non li incalzi minacciandoli con un bastone, non muoverannoun
dito. Non vale la pena di parlare con gente simile:sono incapaci di
abbandonarsi alla pigrizia, la loro natura non è abbastanza generosa; e
trascorrono in una specie di coma le ore che non sono applicate a una
frenetica furia di arricchirsi.
Da: In difesa dei pigri
(Archinto, Milano, 2002)