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Cassazione: La silicosi, come malattia professionale non ha termine massimo
di indennizzabilità
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 2913/2005), partendo
dal fatto che per alcune patologie, che possono manifestarsi a grande
distanza dalla cessazione della lavorazione morbigena, non vi è periodo
massimo di indennizzabilità, ha stabilito che "identico è il regime per
l'asbestosi (già nominata, per le eventuali conseguenze neoplastiche, nella
voce 56 della tabella 4) e la silicosi, separatamente disciplinate negli
artt. 140 ss. t.u. 1124, parzialmente modificati dalla l. 780/1975". I
Giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che "ciò non significa che la
revisione della rendita possa essere chiesta in qualsiasi tempo,
indefinitivamente. Tale possibilità va contemperata con l'opposto principio
di stabilizzazione dei postumi, per il quale si presume che dopo un certo
tempo gli esiti dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale
siano stabilizzati. Infine, la Corte ha stabilito che "per la silicosi e
asbestosi espressamente l'art. 146, comma 5, d.P.R. 1124/1965 dispone che le
revisioni possono essere richieste o disposte anche oltre il termine di
quindici anni previsto dall'art. 137 per le malattie professionali, così
sancendo il principio che non esiste termine per il consolidamento di tali
specifiche malattie professionali. L'art. 13, comma 4, ultima parte, d.lgs.
38/2000 ha esteso tale regime anche alle malattie neoplastiche, quelle
infettive e parassitarie".
(Data: 07/04/2005 - Autore: Cristina Matricardi)
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la motivazione della sentenza
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