Direzione Centrale
delle Prestazioni
Roma, 15 Aprile 2005
Circolare n. 58
OGGETTO: ||Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità
di attuazione dell’articolo 47 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,
concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. |||
SOMMARIO: Benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività
con esposizione all’amianto entro il 2 ottobre
2003.Ambito di applicazione dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, come modificato
dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori esposti all’amianto per
periodi lavorativi soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
gestita dall’INAIL.Ambito di applicazione
dell’articolo 47, comma 1, dlla legge 24 novembre 2003, n. 326, di
conversione, con modificazioni, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269: lavoratori esposti all’amianto per periodi
lavorativi non soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sullavoro e le malattie
professionali gestita
dall’INAIL.Termine di presentazione all’INAIL della domanda di
certificazione dell’esposizione all’amianto, sia
per i lavoratori destinatari della nuova disciplina, sia per i lavoratori
destinataridella disciplina previgente: 15
giugno 2005, 180° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale indicato
in oggetto
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
AilConsiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali Introduzione
La Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto
27 ottobre 2004, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, riguardante
“Attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto”, come
previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.
Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute
nell’articolo 47 della legge n. 326
e quelle introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, delinea le modalità
di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con
esposizione all’amianto da parte degli
Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le
modalità di rilascio della
certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’INAIL, a
ciò deputato dalle recenti
disposizioni normative.
Si rammenta che con circolare n° 195 del 18 dicembre 2003 sono state
illustrate le novità introdotte dal
citato articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare n° 54 del 19
marzo 2004 sono state fornite le
indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei
soggetti di cui all’articolo 3,
comma 132, della legge n. 350 del 2003.
Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la
sussistenza della condizione
dell’esposizione all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la
durata indicata dalle disposizioni
normative, con l’avvertenza che l’interessato, qualora non presenti domanda
di certificazione all’INAIL
nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade dal diritto medesimo.
Si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti l’applicazione delle
disposizioni in esame.
A tal fine si distingue tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre
2003, recante disposizioni in
favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati
esposti, per un periodo superiore
a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la nuova
disciplina recante disposizioni in
favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci
anni alla data del 2 ottobre
2003, attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non
soggetti alla predetta assicurazione.
Parte prima
Disciplina previgente al 2 ottobre 2003
1- Destinatari
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 prevede:
“Ai lavoratori che sono stati
esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano già
maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina
previgente alla medesima data,
fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di
presentazione della domanda di cui
all’articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto”.
Il citato comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto al conseguimento
dei benefici previdenziali previsti
dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori per i
quali sussistono le condizioni indicate dalla stessa disposizione e fissa un
termine per la presentazione della domanda di certificazione
all’INAIL per coloro che non vi abbiano ancora provveduto alla data di
entrata in vigore dello stesso
decreto ministeriale.
Dalla formulazione della disposizione in esame discende che il beneficio
pensionistico consistente nella
moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente
di 1,5, sia ai fini del
conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del
relativo importo, spetta ai
lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa
con esposizione ultradecennale
all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti da
esposizione all’amianto gestita dall’INAIL e siano in possesso della
relativa certificazione rilasciata
dall’INAIL, ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata
comunque entro il termine
ultimo del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale (17
dicembre 2004).
Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre
2003 spetta ai lavoratori che si
trovino in una delle seguenti situazioni:
2- Termine di presentazione della domanda di certificazione all’INAIL
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai fini del conseguimento
dei benefici pensionistici
previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive
modificazioni, fissa in 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il termine per la
presentazione all’INAIL della domanda
di certificazione dell’esposizione all’amianto.
Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali non sia stata già
riconosciuta l’esposizione
ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non
abbiano già provveduto a
richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione ultradecennale
avvenuta entro la stessa data,
debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del
15 giugno 2005, a pena di
decadenza dal diritto ai benefici.
Giova far presente che detto termine è riferito anche ai lavoratori ai quali
si applica la disciplina
previgente per effetto del comma 6 bis dell’articolo 47, della legge 24
novembre 2003, n. 326, indicati, ai
fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, al punto 1 della
circolare n.195 del 18 dicembre 2003.
A tal riguardo, si rammenta che trattasi dei seguenti soggetti interessati:
• siano in possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante lo
svolgimento, entro il 2
ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto;
• abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa,
dell’esposizione
ultradecennale all’amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre
2003;
• vengano in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL attestante
lo svolgimento, entro il 2
ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto, a seguito di
domande presentate entro il 15 giugno 2005;
• ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in
questione, per lo svolgimento,
entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione
ultradecennale all’amianto con
sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato
depositato a seguito di
diniego dell’INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli
interessati a detto
Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005. a. lavoratori che alla data
del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al
trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui al comma 8
dell’articolo 13 della citata
legge n. 257;
b. lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di
mobilità;
c. lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la
risoluzione del rapporto di lavoro in
relazione alla domanda di pensionamento.
3- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
Ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle pensioni con il
riconoscimento del beneficio previsto
dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003, si confermano i criteri
finora seguiti.
Parte seconda
Disciplina vigente a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004
1- Destinatari
L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 dispone:
“I lavoratori che, alla data
del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi
non soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
gestita dall’INAIL hanno diritto ai
benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni
e con le modalità stabilite dal
presente decreto.”
L’articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone: “ Per i
lavoratori di cui all’articolo 1,
comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni,
in attività lavorative
comportanti esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non
inferiore a 100 fibre/litro come
valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria
giornaliera prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’amianto
è moltiplicato, unicamente ai fini
della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica, per il
coefficiente di 1,25.”
Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2 “Per attività
lavorative comportanti
esposizione all’amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di
isolamenti o di manufatti contenenti
amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di
strutture, impianti, edifici o
macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture,
impianti, edifici o
macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti
contenenti amianto;
distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti
amianto.”
Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del riconoscimento
del beneficio previsto dalla
nuova disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo di
attività effettivamente svolta.
2- Termini per la presentazione della domanda di certificazione all’INAIL ai
fini dell’applicazione
della nuova disciplina
Ai fini del riconoscimento del beneficio della moltiplicazione del periodo
di esposizione per il
coefficiente di 1,25 ai soli fini dell’importo della prestazione
pensionistica, i lavoratori destinatari della
nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione
dell’esposizione all’amianto alla
competente sede INAIL entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto
ministeriale, cioè entro il 15
giugno 2005.
Gli stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda di certificazione
dell’esposizione all’amianto
entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda all’INAIL nel
predetto termine di 180 giorni.
3- Divieto di cumulo dei benefici previdenziali
Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto in oggetto contiene, per i
destinatari della nuova disciplina,
disposizioni riguardanti l’opzione tra i benefici previdenziali previsti per
l’esposizione all’amianto ed altri
benefici previdenziali che comportino anticipazione all’accesso al
pensionamento ovvero aumento
dell’anzianità contributiva.
Si rammenta che, in materia, il comma 6 ter dell’articolo 47 della legge n.
326 del 2003 dispone: “I
soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici
previdenziali di cui alla legge 27
marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo,
qualora siano destinatari di
benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di
appartenenza, l’anticipazione
dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva,
hanno facoltà di optare tra i
predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi
soggetti non si applicano i benefici di
cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti
o anticipazioni alla data di
entrata in vigore del presente decreto.”
La disposizione in esame, quindi, esclude, per i lavoratori che intendono
ottenere il beneficio della
moltiplicazione dell’intero periodo di esposizione all’amianto per il
coefficiente di 1,25, ai fini della
determinazione dell’importo della pensione, la possibilità di cumulare il
beneficio derivante da
esposizione all’amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo,
rispetto ai normali limiti previsti
dal regime pensionistico di appartenenza, ad un’anticipazione dell’accesso
al pensionamento o un
aumento dell’anzianità contributiva.
I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione
all’amianto, sia di benefici
consistenti in anticipazioni dell’accesso alla pensione o aumenti
dell’anzianità contributiva, hanno facoltà
di optare tra l’uno o gli altri benefici al momento della presentazione
della domanda di pensionamento
all’ente previdenziale di appartenenza.
Nel contesto sopra delineato è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di conoscere
se i benefici previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto siano
compatibili con quelli previsti
per i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti, o comunque affetti da
particolari infermità oggetto di
tutela previdenziale.
Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 2005, prot. n° 24/0001226, ha
precisato che “si ritengono
cumulabili i benefici previdenziali connessi all’esposizione all’amianto con
quelli conseguenti ad un
particolare status del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti)”.
4- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
I benefici previsti per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto sono
riconosciuti sulla base delle
norme vigenti nel regime pensionistico di appartenenza.
Il riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella
moltiplicazione per il coefficiente di 1,25
ai soli fini della misura spetta anche ai titolari di trattamento
pensionistico avente decorrenza non
anteriore al 1° maggio 1992, mese successivo all’entrata in vigore della
legge n. 257/92.
Gli importi arretrati spettanti saranno corrisposti con decorrenza non
anteriore al 1° novembre 2003, mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.
5- Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato che le domande di
riconoscimento del
beneficio previsto dall’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e successive
modificazioni, presentate da
lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere tenute in
apposita evidenza: ciò in attesa di
conoscere le modalità applicative della sentenza della Corte Costituzionale
n. 127/2002 con la quale è
stato ritenuto che il beneficio di cui alla citata legge n. 257 sia da
riconoscere anche ai lavoratori delle
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Nel confermare l’indicazione di cui sopra si precisa che, anche per i
lavoratori delle Ferrovie dello Stato
S.p.A. ai quali, nel rispetto delle procedure e dei requisiti sopra
delineati, sia riconosciuto il beneficio
della maggiorazione per il coefficiente di 1,25 del periodo di esposizione,
deve essere costituita apposita
evidenza delle relative domande per l’eventuale successivo riconoscimento,
ai medesimi lavoratori, del
beneficio previsto dalle disposizioni previgenti a seguito dell’emanazione
del D.M. 27 ottobre 2004.
Anche tali lavoratori, qualora abbiano già presentato domanda di
certificazione dell’esposizione
all’amianto entro il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la domanda
all’INAIL nel predetto termine del 15
giugno 2005.
Parte terza
Disposizioni applicative generali
1- Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere presentata alle
Strutture INPS territorialmente
competenti a corredo della domanda di pensione o di ricostituzione.
La medesima certificazione può essere presentata, ai soli fini
dell’indicazione del periodo di esposizione
all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla
domanda di pensione o di
ricostituzione.
La certificazione dell’esposizione all’amianto, ai fini del riconoscimento
dei benefici pensionistici, è
rilasciata dall’INAIL per lo svolgimento di una delle seguenti tipologie di
attività lavorativa:
a) attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le
malattie professionali gestita dall’INAIL;
b) attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub a) il lavoratore per il quale è stata accertata
l’esposizione ultradecennale ha diritto al
riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,5,
sia ai fini del diritto che della
misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato
dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub b) il lavoratore per il quale è stata accertata
l’esposizione per almeno dieci anni ha diritto
al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di
1,25, ai fini della misura del
trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato
dall’INAIL.
2- Periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non
soggetti all’assicurazione
obbligatoria gestita dall’INAIL
Si è posto il problema di stabilire se possa essere riconosciuto il
beneficio pensionistico in questione per
singoli periodi di esposizione all’amianto soggetti e non all’assicurazione
obbligatoria gestita dall’INAIL,
inferiori al decennio.
A riguardo, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini
pensionistici, l’attività lavorativa
svolta con esposizione all’amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre
2003.
Pertanto i periodi di esposizione all’amianto soggetti e non
all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’INAIL, che siano inferiori al decennio, danno comunque luogo al
riconoscimento del beneficio
pensionistico ove risulti che si sia complessivamente verificato il decennio
di esposizione. In ogni caso la
salvaguardia del diritto al beneficio consistente nella moltiplicazione per
il coefficiente di 1,5 sia ai fini
del diritto che della misura della pensione può essere riconosciuto solo per
i periodi di esposizione
ultradecennale all’amianto soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL,
verificatasi entro il 2 ottobre
2003.
In particolare, il riconoscimento del beneficio avviene nelle ipotesi e nei
limiti di seguito indicati.
Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto
che della misura della pensione del
periodo di esposizione soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL e alla
maggiorazione per il
coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura, del periodo di esposizione
non soggetto all’assicurazione
gestita dall’INAIL al:
• lavoratore esposto all’amianto per oltre un decennio, per svolgimento di
attività lavorativa
soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e per meno di un
decennio, per
svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione gestita
dall’INAIL.
Spetta la maggiorazione dell’intero periodo di esposizione, per il
coefficiente di 1,25, ai soli fini della
misura della pensione al:
• lavoratore esposto all’amianto per almeno un decennio, per svolgimento di
attività
lavorativa non soggetta all’assicurazione generale obbligatoria gestita
dall’INAIL e, per
meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta
all’assicurazione gestita
dall’INAIL;
• lavoratore esposto all’amianto complessivamente per almeno un decennio,
sommando
periodi soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e periodi non soggetti
alla medesima
che sono entrambi inferiori al decennio.
3- Pensioni ai superstiti
Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di dante
causa che, prima del decesso,
aveva maturato i benefici pensionistici in esame, in virtù dei criteri
applicativi sopra delineati.
4- Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico
Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale
citato, l’anzianità complessiva
utile ai fini pensionistici conseguita con l’attribuzione dei benefici
derivanti da esposizione all’amianto,
non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al
corrispondente limite massimo previsto
dai regimi pensionistici di appartenenza.
5- Beneficio per periodi di esposizione all’amianto in favore di lavoratori
affetti da malattie
professionali da amianto
Si rammenta che il comma 7 dell’articolo 13 della legge n. 257/92, come
modificato dalla legge n.
271/1993 prevede: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche per i lavoratori che
abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione
all’amianto documentate dall’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il
numero di settimane coperto da
contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per
il periodo di provata
esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.
Pertanto ai lavoratori per i quali è documentata dall’INAIL una malattia
professionale da amianto deve
essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della
pensione, il beneficio della maggiorazione
per l’1,5 del periodo di esposizione certificato dall’INAIL, ancorché tale
periodo si riferisca ad attività
lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita da tale
Istituto.
Le richieste di certificazione all’INAIL, ai fini del riconoscimento del
beneficio di cui al comma 7, non
sono soggette ad alcun termine decadenziale.
In seguito ai recenti interventi legislativi è stato chiesto al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di
conoscere se il beneficio in questione possa essere riconosciuto in favore
di lavoratori per i quali sia
accertata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale a causa
dell’esposizione all’amianto. Ciò
nella considerazione che l’articolo 47, comma 3, della legge n. 326/2003
reca previsioni riguardanti
lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a
causa dell’esposizione all’amianto ai
sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il predetto dicastero, con la già citata nota del 31 marzo 2005, ha chiarito
che “tale disposizione nella
parte in cui fa riferimento al testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del
1965 e non all’INAIL, ai fini
dell’accertamento della malattia professionale causata dall’esposizione
all’amianto, innova rispetto al
dettato del citato articolo 13, comma 7, che invece prevedeva che la
malattia professionale fosse
documentata dall’INAIL”.
Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori per i quali è documentata da
ente diverso dall’INAIL una
malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del
diritto che della misura della
pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di
esposizione coperto da contribuzione
obbligatoria.
6- Oneri
Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali per
esposizione all’amianto sono posti a
carico dello Stato
Il Direttore Generale
Crecco
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]