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I: Il lavoro notturno   Elenco di messaggi  
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* Il lavoro notturno

. Il lavoro notturno, in generale

. Il lavoro notturno, in particolare

. Il lavoro notturno, controlli idoneità lavoratore
* La citazione della settimana




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1. Il lavoro notturno, in generale.

Riprendiamo l'esame della disciplina in materia di orario di lavoro dettata
dal Decreto Legislativo 66/2003 e dallaCircolare 8/2005 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, soffermandoci sulle disposizioni sul
lavoro notturno.

Per la verità, la Riforma Biagi ed il Decreto non hanno introdotto
sostanziali novità nel suddetto settore, riordinando la disciplina di cui la
Decreto Legislativo 532/1999.

Il lavoro notturno è definito come quello prestato in un periodo di almeno
sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le
cinque del mattino. Da ciò si desume che il lavoro notturno è quello svolto

tra le 24 e le 7, ovvero
tra le 23 e le 6, ovvero
tra le 22 e le 5,

indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla
contrattazione collettiva.Ma i predetti parametri non sono gli unici per
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro notturno, è
infatti lavoratore notturno il lavoratore che svolge: 1. durante il periodo
notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in
modo normale; e 2. durante il periodo notturno almeno una parte del suo
orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di
lavoro. In ogni caso, qualora la disciplina collettiva nulla stabilisca sul
punto è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga,
durante il periodo notturno almeno una parte del suo tempo di lavoro
giornaliero, per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. In sostanza,
secondo questo ultimo criterio, deve essere considerato lavoratore notturno
anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo
notturno ma che, ne ll'arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro
notturno. Qualora il limite degli 80 giorni venga superato in ragione del
sopravvenire di eventi eccezionali e straordinari (gravi incidenti agli
impianti o nell'esercizio di particolari servizi, calamità naturali), non
potrà configurarsi la fattispecie in esame.


2. Il lavoro notturno, in particolare.

L'esecuzione di prestazioni di lavoro notturno è obbligatoria per i
lavoratori idonei fatto salvi i casi didivieto o di esclusione dall'obbligo
di eseguire la prestazione.

È vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino o, comunque, dalmomento in cui il datore di lavoro ha avuto
conoscenza della fattispecie generatrice del divieto. La violazione di tale
disposizione è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
Euro 516,00 a Euro 2582,00.

Identica sanzione è applicata al datore di lavoro qualora siano adibite al
lavoro notturno nonostante il dissenso espresso in forma scritta e
comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio
della prestazione le seguenti categorie di lavoratori:

- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

In sostanza, nota la Circolare, il lavoratore è titolare di un diritto di
resistenza all'impiego durante la fascia di orario notturna.

L'orario non può superare le 8 ore, in media, nell'arco di 24 ore calcolate
dal momento di inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa. La
violazione di tale previsione comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da Euro 51,00 a Euro 154,00, per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.


3. Il lavoro notturno, controlli idoneità lavoratore.

La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a
cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti
strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico, attraverso
controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare
l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i
lavoratori stessi. La violazione di questo obbligo è punita con la sanzione
dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da Euro 1.549,00 a Euro
4.131,00.

Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno il lavoratore può essere trasferito al lavoro
diurno.

La disciplina dell'orario di lavoro è recata in particolare dai seguenti
provvedimenti che richiamiamo in questa sede per comodità di reperimento:

- Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66:Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro

Per consultare il Decreto Legislativo
<http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/10aprile2003/dlgsattuazione
direttivaoraridilavoro.htm> clicca qui

- Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n.213:Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato
sanzionatorio dell'orario di lavoro

Per consultare il Decreto Legislativo
<http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/agosto2004/dlgs213modifiche
orariolavoro.htm> clicca qui

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 3 marzo 2005,
n.8: Disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Per consultare la Circolare
<http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/10marzo2005/minlavorocirc8o
rariolavoro.htm> clicca qui

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Circolare 1 dicembre 2003,
n.181: D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. Riforma della disciplina in materia di orario
di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce 2000/34/Ce).

Per consultare la Circolare
<http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/10dicembre2003/inpscirc181o
rariolavoro.htm> clicca qui

La citazione della settimana
Alessandro Morandotti - Le minime di Morandotti

Vivere del proprio lavoro, una necessità: vivere del lavoro altrui,
un'aspirazione.

(Da Il libro degli aforismi, a cura di Federico Roncoroni, Oscar Mondadori,
Arnoldo Mondadori S.p.a.,
Milano, 2002, p.396)













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fabioprincipale
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Fabio Principale
fabioprincipale
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