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Rispondi | Inoltra Messaggio #307 di 720 |
Il lavoro a progetto è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.
276/2003 e costituisce una modalità del rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa (senza vincolo di subordinazione). Dal 24 ottobre
2003 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo),
l'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
deve avvenire, secondo il modello approntato dal legislatore, con
riferimento ad un progetto specifico o programma di lavoro, in mancanza del
quale il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato
fino dal momento della sua costituzione.

Definizione e campo d'applicazione
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a
uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso,
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attività lavorativa.
Per espressa previsione del legislatore sono escluse dalla disciplina del
lavoro a progetto alcune fattispecie, tra le altre:
- le prestazioni considerate “occasionali” in quanto di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo
anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila
euro;
- i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, regolati da discipline
speciali;
- i compensi per i collaboratori che siano titolari di pensione di
vecchiaia.

Requisiti
Elementi qualificatori sono: l'autonomia del collaboratore nello svolgimento
dell'attività dedotta in contratto e funzionale alla realizzazione del
progetto, la necessaria coordinazione con il committente e l'irrilevanza del
tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.
Nell'ambito del progetto la definizione dei tempi di lavoro e delle relative
modalità deve essere rimessa al collaboratore. Operando all'interno del
ciclo produttivo del committente il collaboratore dovrà necessariamente
coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del primo:
il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle
modalità di esecuzione. Tali requisiti costituiscono il fulcro della
differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle
riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro
autonomo.

Forma del contratto
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve
contenere, ai fini della loro prova, i seguenti elementi:
- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione
di lavoro; - indicazione del progetto (attività produttiva ben
identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale
cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione) o
programma di lavoro, o fasi di esso (attività cui non è direttamente
riconducibile un risultato finale e caratterizzata dalla produzione di un
risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un
risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali), che viene
dedotto in contratto;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso
non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del
collaboratore a progetto.

Trattamento economico - normativo
Compenso: Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere
proporzionato alla quantità e alla quantità del lavoro eseguito e deve
tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni
di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura
e durata del progetto o del programma di lavoro, cioè in funzione del
risultato che il collaboratore deve produrre.
Le parti del rapporto potranno quindi disciplinare nel contratto anche i
criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso
pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità
del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.

Obbligo di riservatezza
Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere
la sua attività a favore di più committenti.
Il collaboratore a progetto non deve però svolgere attività in concorrenza
con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti
attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere in alcun
modo atti in pregiudizio delle attività dei committenti.

Invenzioni
Il lavoratore ha diritto di essere riconosciuto inventore delle invenzioni
fatte nel corso dello svolgimento del rapporto e i suoi diritti sono
regolati in conformità delle leggi speciali, compreso l'art. 12 bis, L.
633/1941 che riconosce al datore di lavoro la titolarità esclusiva del
diritto all'utilizzazione economica del programma per elaboratore e della
banca dati creati dal lavoratore nell'esecuzione delle sue mansioni.


Sospensioni del rapporto
La malattia, l'infortunio e la gravidanza del collaboratore a progetto non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo.
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e
infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata
del contratto che si estingue alla scadenza.
Il committente può comunque recedere dal rapporto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni se
il contratto è di durata indeterminabile.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di
180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Estinzione del rapporto ed eventuale rinnovo
I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione
del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce
l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il
preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi
contratti di lavoro con lo stesso collaboratore. Quest'ultimo può essere a
maggior ragione impiegato successivamente anche per progetti o programmi
aventi contenuto del tutto diverso. Ciascun contratto di lavoro a progetto
deve comunque presentare, autonomamente considerato, i requisiti richiesti
dalla legge.







Mer 11 Mag 2005 3:31 pm

fabioprincipale
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Inoltra Messaggio #307 di 720 |
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Il lavoro a progetto è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003 e costituisce una modalità del rapporto di collaborazione coordinata e...
Fabio Principale
fabioprincipale
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11 Mag 2005
3:35 pm
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