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* Prova per il licenziamento
. Il caso sottoposto alla Cassazione
. Le motivazioni della Cassazione
. La prova fornita dal sistema informatico
* La citazione della settimana
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1. Il caso sottoposto alla Cassazione.
Per quanto resa in relazione ad un caso di non particolare interesse, ovvero
il licenziamento intimato da Autostrade S.p.a. ad un proprio dipendente per
utilizzo indebito di una tessera viacard, la sentenza 9884 del 2005 della
Corte di Cassazione presenta spunti meritevoli di approfondimento.
Autostrade S.p.a. aveva impugnato in appello la sentenzacon la quale il
Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione del licenziamento
comminata ad un proprio dipendente, condannando Autostrade a reintegrare
illavoratore nel posto di lavoro.
A propria volta la Corte d'appello di Roma aveva accolto l'appello di
Autostrade, rilevando che la lieve entità del danno arrecato al datore non
esclude la gravità dell'addebito. Nel caso in esame, in considerazione delle
mansioni svolte (addetto alla riscossione) e delle modalitàdi comportamento
(l'avere preventivamente provato la tessera prima di utilizzarla esprimeva
l'intenzionalità della condotta), il fatto addebitato era idoneo a porre in
dubbio la correttezza dell'adempimento contrattuale e ad escludere la
fiducia del datore: la sanzione del licenziamento era pertanto
proporzionata. Queste, in sostanza, le motivazioni della Corte d'appello.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione.
2. Le motivazioni della Cassazione.
La Cassazione effettua un esame degli elementi probatori sui quali la Corte
d'appello aveva fondato la propria decisione. Si trattava di documentazioni
fornite da Autostrade, che, "con riferimento all'articolo 2712 Codice
Civile, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui
contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o
alle cose medesime;contestazione che nel caso in esame risulta essere stata
del tutto generica ed è costituita soprattutto nel paventare la possibile
manomissione del sistema informatico",e non era stata specificata neanche in
sede di appello (ovela parte appellata non aveva formulato "allegazioni o
deduzioni specifiche in ordine alla non veridicità oderroneità dei fatti
riprodotti nei tabulati ed alla loro non conformità o corrispondenza a
quelli prodotti dalla macchina" e di risultanze testimoniali.
Con particolare riferimento al valore probatorio dei documenti prodotti da
Autostrade, ovvero ai propri tabulati del sistema informatico, la Cassazione
ha rilevato che "per l'articolo 2712 Codice Civile, la contestazione esclude
il pieno valore probatorio della riproduzione meccanica, ove abbia per
oggetto il rapporto di corrispondenza fra la realtà storica e la
riproduzione meccanica ("la conformità" dei dati ai fatti ed alle cose
rappresentate).
Ove contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la
riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia
il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato
da ulteriori elementi). L'accertamento della sussistenza e del contenuto
della contestazione, avendo per oggetto fatti materiali, è funzione del
giudice di merito; e, ove sia esente da vizi logici, in sede di legittimità
è insindacabile.
Nel caso in esa me, nei confronti dell'affermazione della sentenza
sull'oggetto della contestazione (l'oggetto era costituito dalla "possibile
manomissione dei dati") e sul suo contenuto ("del tutto generico"), i
rilievi del ricorso, indipendentemente dal fatto che nella forma appaiono
nuovi (in quanto il ricorrente non dichiara di averli formulati in sede di
merito), restano generici nel contenuto, e, agli specifici fini dell'oggetto
della contestazione (non riguardando la specifica conformità dei dati ai
fatti ed alle cose rappresentate), non decisivi.
In ordine alle risultanze testimoniali, la Cassazione, richiamando il
proprio orientamento ha affermato che "la valutazione delle risultanze della
prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla
credibilità di alcuni invece che di altri, come scelta, fra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del
merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte
di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di
indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a
discutere ogni singolo elemento"; e la valutazione è censurabile solo per il
mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia,
ovvero per un insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente
adottate.
3. Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
Come si comprenderà, la possibile applicazione nei processi, non solo del
lavoro, di prove connesse in quale modo a sistemi informatici richiama
l'interesse su quanto statuito dalla Cassazione, che ha provveduto a
massimare il proprio provvedimento come segue: "I tabulati del sistema
informatico gestito dalla società Autostrade (nella specie relativi ad
utilizzo di viacard) costituiscono riproduzioni meccaniche ai sensi
dell'articolo 2712 Codice Civile, con la conseguenza che la contestazione
del rapporto di corrispondenza tra la realtà storica e la riproduzione
meccanica esclude il pieno valore probatorio di quest'ultima, la quale
conserva il valore di semplice elemento di prova, integrabile con altri".
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 11 maggio 2005, n.9884)
La citazione della settimana
Arthur Bloch
Massima di Shand
Più un progetto è portato a termine con efficienza, maggiori sono le
probabilità che debba essere disfatto.
(Da Buon compleanno Murphy, Longanesi & C., Milano, 2005, p.168).
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