Assenze per malattia del bambino
(art.10, Legge 1204/71; art.10, Dpr 1026/76; art. 3, Legge 53/2000)
In caso di malattia del bambino entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di assentarsi dal lavoro nelle seguenti misure:
- durante tutte le malattie del bambino fino a tre anni di età dello stesso;
- nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore,
quando il bambino ha un’età compresa tra i tre e gli otto anni.
Il genitore che intende usufruire dei permessi per malattia del figlio deve
presentare al datore di lavoro dichiarazione che attesti che l’altro
genitore non è assente negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Le malattie del bambino dovranno essere certificate da un medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Sono vietati da parte dell’azienda i controlli medici atti a comprovare la
malattia del bambino.
Il trattamento economico (art. 10, Legge 1204/71)
Per i permessi dovuti a causa di malattia del bambino non è dovuta
dall’azienda nessuna retribuzione. Accordi aziendali specifici potrebbero
prevedere però una condizione di miglior favore.
Il trattamento previdenziale
I periodi di assenza per malattia del bambino sono coperti da contribuzione
figurativa,
interamente, per le assenze effettuate fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino. Per le assenze effettuate dal compimento del terzo anno di
vita del bambino fino all’ottavo sono coperte da valori convenzionalmente
determinati.
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