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la violazione della normativa antinfortunistica   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #36 di 720 |




Le lesioni personali colpose

e la violazione della normativa antinfortunistica




Massima infortunio n. 1

PRETURA DI MILANO sez. distaccata di rho - 20 novembre 1993 - Dr.
Fiecconi

(ART. 4, 5 e 38, L. 20.5.1970 "Statuto dei lavoratori")

statuto dei lavoratori



presidi sanitari in fabbrica



accertamenti sanitari effettuati dal datore di lavoro



diritti e doveri del datore di lavoro



obbligo di primo soccorso ex art. 388 dpr 547/1955



divieto di diagnosi e di valutazione dell'infortunio del dipendente
Non è responsabile delle violazioni di cui all'art.5 S.L. il datore di
lavoro che, nell'ipotesi in cui un suo dipendente si infortuna, provvederà ad un
tempestivo primo soccorso tramite un servizio medico aziendale preposto a tale
scopo nel momento in cui, successivamente a tale tempestiva assistenza, si
astiene (il datore stesso o il medico di fabbrica) da ogni successiva
valutazione circa l'idoneità dell'infortunato a continuare o meno la prestazione
lavorativa; ciò deriva dall'applicazione coordinata dell'art. 5 S.L. con
l'art.388 DPR 547/1955.



L'art. 5 S.L., infatti, non è strutturato in modo tale da permettere tutto
ciò che non è vietato, quanto piuttosto a vietare tutto ciò che non è permesso;
in materia di accertamenti sanitari, quindi, tale norma introduce a carico del
datore di lavoro, un diritto ed un divieto: il diritto di eseguire tali
accertamenti attraverso il personale medico individuato dalla legge ed il
divieto di accertare attraverso medici di propria fiducia l'idoneità e
l'infermità del lavoratore; la norma, infatti, stabilisce una procedura tesa ad
offrire, il più possibile, garanzie di obbiettività e neutralità ed a impedire
all'imprenditore una valutazione diagnostica al fine di decidere se mandare il
lavoratore al pronto soccorso pubblico qualora ritenesse che l'infortunio si
possa chiudere in tre o più giorni così da essere oggetto di denuncia all'INAIL.



Tale divieto, che se violato è sanzionato penalmente ex art.38 S.L., non
può essere ridimensionato né dalla contrattazione collettiva, né dalla prassi
amministrativa INAIL, né dalla deontologia medica in conformità con quanto detto
all'art.40 S.L.

L'art.388 DPR 547/1955, invece, non solo consente, ma impone (con obbligo
sanzionato penalmente) al datore di disporre per gli infortuni "comprese le
lesioni di piccola entità" con esclusivo riferimento al primo ed immediato
soccorso.



statuto dei lavoratori



presidi sanitari in fabbrica



accertamenti sanitari effettuati dal datore di lavoro



eventi infortunistici minimali: caratteristiche

inapplicabilita' dell'art. 5 s.l.


L'art. 5 S.L. non sarà applicabile nel momento in cui evento traumatico
sia da definirsi minimale in quanto oggetto di mera constatazione da parte del
medico ed estraneo ad ogni tipo di valutazione discrezionale di rilevanza
clinica.



Tale lesione, per essere estranea all'applicazione dell'art. 5 S.L., deve
rispondere a tali caratteristiche: 1) deve essere autovalutabile dal soggetto
infortunato come non limitante la prestazione lavorativa; 2) deve essere
trattato dal duo soccorritore/infortunato con i c.d. prodotti medicinali del
banco (Foille, Lasonil, cerotti, Fargan) senza necessità di un intervento medico
e clinico; 3) non deve intaccare la capacità lavorativa del soggetto in
relazione alla specifica mansione a cui è preposto.



Tali ipotesi minimali restano tali indipendentemente dal numero di rinnovi
delle fasciature di protezione eventualmente effettuate dal personale medico o
infermieristico a richiesta del lavoratore a scopo di prevenzione igienica (e
non di cura) e/o dal numero di verifiche suggerite dal personale sanitario o
dall'interesse dell'infortunato stesso.

statuto dei lavoratori



presidi sanitari in fabbrica



accertamenti sanitari effettuati dal datore di lavoro



divieto di certificazione medica se richiesta dal datore



raccomandazione CEE 20/7/1962



obbligo di certificazione medica se richiesta dal lavoratore



codice deontologico dei medici


Viste le normative di cui all'art. 5 S.L. e 388 DPR 547/1955 è da ritenere
che le certificazioni delle infermità per infortunio dei lavoratori dipendenti
non possono rientrare nelle competenze dei medici aziendali se richieste dai
datori di lavoro; tale ipotesi, che trova conformità con la raccomandazione CEE
20/7/1962, potrebbe esser indizio della sussistenza di un'attività di
accertamento sanitario svolta internamente a fini estranei alla tutela della
salute del lavoratore.



Diverso è il caso in cui la richiesta di certificazione provenga dallo
stesso paziente; l'art. 31 del Codice di deontologia medica, infatti, qualifica
la redazione del certificato medico come obbligo da quest'ultimo non
rifiutabile: tale ultima ipotesi, pertanto, costituisce un dovere non
sanzionabile.



statuto dei lavoratori



divieto di installazione di impianti audiovisivi e apparecchiature di
controllo



ipotesi colposa



esclusione


La particolare contravvenzione prevista all'art. 4 S.L. (divieto di
impianti audiovisivi o di altri apparecchi con finalità di controllo a distanza
dei lavoratori) è tale da imporre una interpretazione più restrittiva
dell'elemento soggettivo del reato rispetto ad altre condotte contravvenzionali;
infatti, anche se in linea di diritto le contravvenzioni sono punite a titolo di
dolo o di colpa (art. 42, c.4 e 43, c.4, c.p.), la struttura della norma in
oggetto che stabilisce un divieto in relazione ad una sola e determinata
finalità, non può che escludere l'applicazione della corrispondente ipotesi
colposa.


Fattispecie nella quale l'amministratore delegato, i direttori ed il
responsabile del servizio sanitario di una grande impresa erano stati imputati
di aver introdotto, tramite sanitari di fiducia e propri funzionari, una prassi
atta a scoraggiare e comunque limitare i lavoratori dipendenti, rimasti vittima
di un infortunio, a recarsi nelle apposite infermerie, a valutare correttamente
l'effettiva entità di tali incidenti, a consentire le "rivisite" (visite
successive alla prima di immediato soccorso) da parte dei medici di fabbrica e,
comunque, ad affermare il c.d. "rientro anticipato" a seguito del quale il
lavoratore ritornava in fabbrica nonostante una sfavorevole prognosi iniziale ed
una guarigione non ancora terminata; il pretore assolveva tutti gli imputati in
quanto, pur constatando la reiterazione nel tempo di comportamenti vietati da
parte dei medici e degli infermieri, riteneva non addebitabili tali condotte ai
dirigenti sopraindicati che, al contrario, avevano diffuso direttive ed
istruzioni conformi alle normative che si ritenevano violate.

(Guglielmo Gulotta)

Alcune delle numerosissime cross examinations che ho effettuato in questo
processo protrattosi per numerose udienze sono state studiate da Silvia Garau in
Gulotta - Zettin Psicologia giuridica e responsabilità Giuffrè Milano 1999
p.180-190; qui di seguito se ne riporta un estratto.

L'accusa ha introdotto come testimone un lavoratore dipendente rimasto vittima
di un infortunio a seguito del quale, secondo l'interpretazione del PM, gli
sarebbe stato impedito di recarsi al pronto soccorso ospedaliero.


Nella seguente tavola sinottica è riportato l'esame e il controesame della
persona offesa

P.L: parte lesa A: avvocato P.L. P: Presidente G: Gulotta

P.M.: "Cosa ha fatto dopo l'infortunio? Cioè si è recato in infermeria."

P.L.: "Sono andato in infermeria"

P.M.: "In quale infermeria?"

P.L.: "In infermeria centrale."

P.M.: "E cosa è successo? L'hanno medicata..."

P.L.: "Sì m'hanno messo un cerotto."

P.M: "E dopodiché cosa ha fatto? E' tornato al lavoro, è stato assente dal
lavoro."

P.L.: "No. Sono tornato al lavoro."

P.M.: "Quindi una volta fatta la medicazione è tornato al lavoro"

P.L.: "Certo."

P.M.: "Al suo."

P.L.: "Al mio posto di lavoro."

P.M: "Al suo normale lavoro. Senta, il cerotto dopo quanto tempo se l'è tolto?"

P.L.: "Ma, veramente lì in inc. si doveva lavorare inc., me lo levavo e ne
mettevo uno nuovo."

P.M.: "Cioè lo faceva lei?"

P.L.: "Sì, certo."

P.M.: "Non è più andato in infermeria a farsi."

P.L.: "No, no. Non sono più andato."

P.M: "Ho capito. Ha subìto altri infortunii mentre era un dipendente negli
ultimi anni?"

P.L.: "Sì."

P.M.: "Quando?"

P.L.: "Esattamente non mi ricordo."

P.M.: "Non si ricorda negli ultimi due anni, diciamo, o almeno fino al maggio
'91?"

P.L.: "Non mi ricordo esattamente però ne ho subìti."

P.M.: "La ferita si è rimarginata subito?"

P.L.: "No."

P.M.: "E cosa è successo?"

P.L.: "Esattamente, anche dopo una settimana continuava a sanguinare."

P.M.: "E allora cos'ha fatto?"

P.L.: "Niente, io mi mettevo il mio cerotto e basta."

P.M: "Cioè ha sempre provveduto da solo?"

P.L.: "Sì."

P.M.: "Non è più tornato in infermeria?"

P.L.: "No."

P.M.: "Come mai continuava a sanguinare?"

P.L.: "Perché all'interno c'erano dei pezzettini di metallo."

P.M.: "Ho capito. E chi glieli ha tolti?"

P.L.: "Io."

P.M.: "Ah. Senta, si ricorda se è stato visto da un infermiere o da un medico la
prima volta?"

P.L.: "No. Non ricordo. Non ricordo se era infermiere o medico."

P.M.: "Va bene, io ho finito."

A: "Torniamo a questo incidente del dieci novembre '89: lei ha detto che a
seguito di questo infortunio si è recato in infermeria. In infermeria lei ha
spiegato le modalità dell'incidente?"

P.L.: "Sì."

A.: "E' stato visitato da un medico o da un infermiere?"

P.L.: "Non ricordo."

A: "Ecco. Cosa le hanno fatto? Le hanno pulito la ferita, le hanno fatto
qualcosa sul volto,."

P.L.: "L'hanno guardata e hanno messo un cerotto e basta. Tutto qui."

A: "Senza nessun disinfettante.?"

P.L.: "Niente."

A: "Dunque, lei dice che è tornato poi sul posto di lavoro. E' stato
l'infermiere o il medico a dirle di tornare sul posto di lavoro o lei ha chiesto
di tornare sul posto di lavoro?"

P.L.: "No, no, m'han mandato loro. Ora non ricordo se era l'infermiere o il
medico, ripeto, non mi ricordo. Però loro m'han mandato al lavoro."

A: "Ecco, i giorni successivi lei dice che continuava a sanguinare."

P.L.: "Sì."

A: " Questo avveniva anche mentre stava lavorando?"

P.L.: "Sì."

A: "Il suo caporeparto si era accorto di questa situazione?"

P.L.: "Certo."

A: "Lei cosa aveva chiesto al suo caporeparto?"

P.L.: "No, niente. Non chiedevo niente io. Dovevano essere loro a dire "Vai in
infortunio, vai in infermeria" perché io avevo già i miei problemi poi in quel
periodo lì ero . avevo i miei problemi, ero arrabbiato."

A: "Ho capito. Dei problemi personali. Comunque, tornando sempre a questo
discorso della perizia, qui si sostiene da parte dell'azienda che le era stato
chiesto di tornare successivamente per la questione dell'antitetanica. Lei si
ricorda qualcosa in proposito?"

P.L.: "No."

A: "Quindi non le è stato fatto nessun discorso di ritornare con
l'antitetanica?"

P.L.: "No."

A: "Né gli avevano chiesto se lei aveva (avuto) la vaccinazione antitetanica?"

P.L.: "Questo non ricordo. Non mi ricordo."

A: "O.K., nessuna domanda."



CONTROESAME



G: "Diceva di aver avuto altri infortunii."

P.L.: "Sì."

G: "In epoche successive?"

P.L.: "Sì."

G: "Di cosa si trattava, brevemente?"

P.L.: "Quello che mi ricordo io.una volta ho preso uno strappo alla schiena. Mi
sembra che era l'ultima settimana di luglio."

G: "E' andato in infortunio?"

P.L.: "Sì."

G: "L'altra volta? Quella successiva?"

P.L.: "L'altra non mi ricordo."

G: "E' andato in infortunio l'altra volta?"

P.L.: "Sì."

G: "Sì. In questi casi in cui è andato in infortunio che cosa è successo? Lei
avrà presentato che stava male e loro che cosa hanno fatto?"

P.L.: "Mi hanno mandato all'ospedale."

G: "Benissimo. Quindi lei ha notato in questi due casi, poi torneremo quello
precedente, che l'hanno mandata in inc.. . Dico bene?"

P.L.: "Sì."

G: "Nel caso precedente, mi scusi risponda solo alle mie domande, nel caso
precedente, dunque, lei si è presentato e ha mostrato questo taglio."

P.L.: "Certo."

G: "Lei dice che non l'hanno medicata però le hanno messo un cerotto. Giusto?"

P.L.: "Sì."

G: "Lei dice che qualche giorno dopo poi ha trovato ancora dei pezzettini.
Giusto?"

P.L.: "Certo."

G: "Lei dice di esserselo cambiato da solo."

P.L.: "Certo."

G: "Lei dice di averlo cambiato sul luogo di lavoro."

P.L.: "No. Dopo l'ora di lavoro."

G: "Però sul luogo di lavoro, intendo dire."

P.L.: "Sì."

G: "Quindi lei finiva di lavorare e cambiava il cerotto?"

P.L.: "Certo."

G: "Lei può escludere nella maniera più assoluta che le sue mani non fossero
pulitissime quando cambiava il cerotto?"

P.L.: "Erano pulitissime."

G: "Pulitissime. Lei il cerotto lo aveva sempre nel momento in cui lavorava?
Addosso?"

P.L.: "Certo, certo, sì."

G: "Nel luogo dove lei lavora c'è polvere di ferro che gira?"

P.L.: "Molta."

G: "Molta polvere di ferro."

P.L.: "C'era, perché non lavoro più lì."

G: "Bene. Qualcuno le ha in qualche modo lasciato intendere che lei non poteva
andare in infermeria?"

P.L.: "No."

G: "Lei ha ritenuto che in un qualche momento della sua giornata in quel periodo
che andando in infermeria avrebbe potuto essere danneggiato oppure che il suo
capo l'avrebbe sgridata?"

A: "Mi oppongo, è una valutazione."

G: "Appunto. Lo sto controesaminando."

P: "E' ammesso"

G: "Grazie. Dica."

P.L.: "Non è che non ti mandavano in infermeria, ti mandavano in infermeria."

G: "Sì. Quindi lei ha ritenuto lei di non doverci più andare."

P.L.: "Certo."

G: "Lei ha ritenuto di cambiarsi il cerotto."

P.L.: "Certo."

G: "Lei ha ritenuto di far."

P.L.: "Posso.?"

G: "No. Adesso risponda. Lei ha ritenuto di farlo mentre stava nel luogo di
lavoro."

P.L.: "Certo."

G: "Lei ha ritenuto di non farselo cambiare da un infermiere."

P.L.: "Certo."

G: "Lei ha ritenuto di non farsi vedere da un dottore."

P.L.: "Sono andato la prima volta."

G: "Sì , la prima volta. Dico successiva."

P.L.: "No."

G: "Lei non ha mai ritenuto che tornandoci qualcuno l'avrebbe rimandata a
lavorare senza neanche guardarla."

P.L.: "Scusi, può.?"

G: "Lei non ha mai pensato se vado là tanto non mi curano o non mi cambiano il
cerotto."

P.L.: "Sì, l'ho pensato."

G: "Perché l'ha pensato?"

P.L.: "Ho pensato che mi rimettevano il cerotto e mi mandavano a lavorare."

G: "Ah, ecco. Lei ha pensato questo?"

P.L.: "Sì."

G: "Negli altri casi in cui è andato, negli altri due infortunii, lei ha pensato
"vado là e poi mi mandano a lavorare"?"

P.L.: "No. Se ho avuto subito un infortunio, vado là per far vedere se è
qualcosa di grave o che cosa."

G: "Ma quando c'è andato negli altri due infortunii lei pensava "mi mandano a
lavorare"?"

P.L.: "Sì."

G: "E invece dove l'hanno mandata?"

P.L.: "In ospedale."

G: "E allora perché quella volta ha pensato differentemente?"

P.L.: "Perché era prima. E' successo prima."

G: "E che cosa cambia?"

P.L.: "Adesso anche per un taglietto ti mandano in infortunio."

G: "Ho capito. Quindi lei ha pensato lei che se andava lì non l'avrebbero
mandata in infortunio?"

P.L.: "Sì."

G: "Grazie."



Nella seguente tavola sinottica è evidenziato il controesame annotato.





DOMANDE E RISPOSTE OBIETTIVI E COMMENTI
Dif.
Nel caso precedente, dunque, lei si è presentato e ha mostrato questo
taglio. Giusto?
Esplorare il caso specifico con l'intento di dimostrare la non
responsabilità dell' azienda rispetto all'evento contestato.

Test.
Certo.
Risposta soddisfacente.

Dif.
Lei dice, non l'hanno medicata però le hanno messo un cerotto.
Mettere in evidenza alcuni particolari determinanti per raggiungere
l'obiettivo voluto.

Test.
Si.
Risposta soddisfacente, permette di continuare.

Dif.
Lei dice, qualche giorno poi, ho trovato ancora dei pezzettini. Giusto?
Mettere in evidenza alcuni particolari determinanti per raggiungere
l'obiettivo voluto.

Test.
Certo.
Risposta soddisfacente.

Dif.
Lei dice di esserselo cambiato da solo?
Evidenziare l'arbitrarietà del comportamento del lavoratore per poter
raggiungere l'obiettivo.

Test.
Certo.
Risposta soddisfacente.

Dif.
Lei dice di averlo cambiato sul luogo di lavoro.
Persistere nella ricerca di comportamenti arbitrari.

Test.
Si.
Risposta soddisfacente.

Dif.
Quindi, lei finiva di lavorare e cambiava il cerotto?
Puntualizzazione necessaria e determinante di una informazione utile al
fine di raggiungere l'intento perseguito.

Test.
Certo.
Risposta soddisfacente.

Dif.
Lei può escludere nella maniera più assoluta che le sue mani non fossero
pulitissime quando cambiava il cerotto?
Ricerca di elementi a favore della tesi (o obiettivo) che in questa
sequenza si vuole sostenere.

Test.
Erano pulitissime.
Obiettivo non raggiunto.

Dif.
Pulitissime. Lei, il cerotto l'aveva sempre nel momento in cui lavorava?
Insistere nella ricerca di una possibile eventualità secondo la quale il
comportamento incauto del lavoratore poteva favorire il deposito di polvere di
ferro sulla ferita.

Test.
Certo.
La risposta non fa emergere alcun elemento utile ma consente di continuare.

Dif.
Addosso?
Continuare nella ricerca di un situazione sufficiente per raggiungere
l'obiettivo.

Test.
Si.
Risposta insoddisfacente, prolunga la ricerca

Dif.
Il luogo dove c'é lei....Cioè dove lei lavora c'é polvere di ferro che
gira?
Far emergere un elemento a favore della tesi iniziale

Test.
Molta.
Risposta soddisfacente.

Dif.
Molta polvere di ferro.....
Ripetizione della risposta atta ad indurre una possibile deduzione (o
inferenza ) a favore della tesi fin dall'inizio sostenuta.



Ecco lo schema del controesame della persona offesa :

in arancione è evidenziato quello che poteva succedere e in giallo quello che è
successo.





Vai agli altri grafici sulla Cross Examination in questo processo





Massima infortunio n. 2


Pret. Milano (sezione distaccata di Rho) ud. 24.11.92 - n. 262 - Dott.
Fiecconi

(Art. 590, 583 cp; art. 69 DPR 27.4.55 n. 547)

Lesioni personali colpose

Violazione di norme antinfortunistiche

Responsabilità.


L'art. 69 DPR 547/55 prescrive che quando per ragioni tecniche o di
lavorazione effettive non sia possibile conseguire una efficace protezione o
segregazione degli organi lavorativi e delle zone pericolose, si devono adottare
delle misure per eliminare o ridurre il pericolo.

Tali misure non potranno essere considerate idonee nel momento in cui il
loro utilizzo, pur eliminando o riducendo il pericolo, non individuano
l'incidente in un fatto imprevedibile ed imprevedibile.










Massima infortunio n. 3

Pret. Milano - ud. 27 aprile 1993 - Dott. Colombo

(Art. 590, 583, c. 1 e 2 cp, art. 8 DPR 27.4.55 n.547)



Lesioni personali colpose gravi

Inosservanza di norme infortunistiche

Qualifica di addetto alla sicurezza

Meri compiti consultivi

Insussistenza del fatto


All'addetto della sicurezza che svolge mere funzioni di consulenza in
materia antinfortunistica a disposizione dei soggetti che, all'interno della
azienda, sono chiamati ad accertare le aree di intervento e ad adottare le
misure apposite, non può essere ascritta la responsabilità per un incidente a
danno di un lavoratore verificatosi a seguito di mancata predisposizione di
norme di sicurezza.

Fermo restando che la giurisprudenza prescinde dalla qualifica formalmente
conferita dall'azienda, l'addetto alla sicurezza non è responsabile del servizio
relativo, ma è l'interprete della normativa antinfortunistica, pertanto a costui
spettano esclusivi compiti di natura consultiva e mai decisionale atteso che
nessuno gli aveva segnalato il difetto di sicurezza che aveva causato
l'incidente.






Massima infortunio n. 4

Pret. Milano (sez. distaccato di Rho) - ud. 25 aprile 1993 - n. 204 -
Dott. Fiecconi

(Art. 590, 583 c.1 e 2 n.1 e 2 cp; art. 4 e 374 DPR 27.4.55 n. 547)



Lesioni personali colpose gravi

Inosservanza di norme antinfortunistiche

Assenza di una condotta colpevole dell'azienda

Insussistenza del fatto.


Ai responsabili di una azienda non sono ascrivibili i reati di cui agli
artt. 590 e 583 c.1 n.1 e 2 in relazione agli artt. 4 e 374 DPR 547/5 nel
momento in cui l'infortunato abbia autonomamente deciso di esercitare la propria
attività lavorativa in una situazione di rischio e di pericolo.



Fattispecie nella quale la persona offesa, al fine di montare una grossa
lampada al neon di 15 Kg., non utilizzava la apposita scala a libro e
disponibile in un altro locale, ma preferiva posizionarsi su di uno scaffale dal
quale cadeva a terra procurandosi la frattura di una gamba e lesioni permanenti
del 20% (...).




Massima infortunio n. 5

Pret. Milano - ud. 25 gennaio 1995 - Dr. Bianchini

(artt. 590, 40 cpv. c.p.)

Lesione personali colpose;

inosservanza delle norme; antinfortunistiche;


Responsabilità del Presidente del Consiglio D'Amministrazione.


Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione di una società non è
responsabile delle lesioni subite dal dipendente, quando con apposita delega
abbia conferito al responsabile dello stabilimento i poteri relativi alla
gestione dell'attività svolta all'interno dello stesso, incluso tutto ciò che
attenga il rispetto e l'applicazione delle norme antinfortunistiche o di quelle
ambientali.








Massima infortunio n. 6

Pret. Milano (sez. distaccata di Rho) - ud. 30 maggio 1994 - Dott.
Maupoil

(Art. 590 e 583 n.1 cp)



Lesioni personali colpose gravi

assenza della circostanza di cui all'art. 583 n.1 c.p.

Difetto di procedibilità per mancanza di querela;

Sentenza di non doversi a procedere ex art. 529 c.p.p.


Non sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 583 n.1 cp qualora
la lesione riportata dalla persona offesa sul posto di lavoro non giustifica in
alcun modo una durata della malattia superiore ai 40 giorni; la norma non opera
nemmeno nell'ipotesi in cui, ad una prognosi complessiva di trenta giorni, la
persona offesa si assenti dal lavoro per un successivo periodo di venti giorni
funzionali, esclusivamente, ad assicurare all'infortunato la convalescenza ed il
riposo volti alla completa ripresa dell'attività lavorativa.

In tale ipotesi la assenza di querela da parte della persona offesa nei
termini di legge determina una sentenza di non luogo a procedere ai sensi
dell'art. 529 c.p.p.




Massima infortunio n. 7

Pret. Cremona - ud. 16 ottobre 1995 (dep. 30 ottobre 1995) - Dott. Nuzzo.

(Artt. 590 c. 1 e 2 c.p., 4 dpr. 27.4.1955 n. 547)



Lesioni personali colpose gravi

inosservanza dell'obbligo di formazione dei dipendenti

Responsabilità del Presidente e del Direttore dello stabilimento


L'art. 4 lett. b) dpr 547/55, nel prevedere l'obbligo di rendere edotti
i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza
le norme essenziali di prevenzione, mediante affissione, negli ambienti di
lavoro di estratti della normativa antinfortunistica, impone non già di spiegare
di volta in volta ai lavoratori il modo di comportarsi in qualsiasi operazione
elementare propria della loro attività a al loro livello professionale, bensì di
informarli in via preliminare e una volta per sempre dei rischi specifici da
affrontare nell'attività ad essi affidata.

Rispettata tale condizione, non possono rispondere per l'infortunio
subito da un lavoratore esperto il Presidente ed il Direttore dello
stabilimento, nel caso in cui costui abbia tenuto una condotta imprevedibile e
abnorme rispetto all'attività lavorativa da svolgere.






Massima infortunio n. 8



Pret. Milano - ud. 28.11.95 (dep. 12 dicembre 1995) - n. 292 - Dott.
Pendino

(art. 580, 583 c.1 n.1 e 2 cp, art. 374 DPR 27.4.55 n. 547)

Lesioni personali colpose

Violazione di norme antinfortunistiche

Contratto di appalto

Esonero del committente da obblighi antinfortunistici

Insussistenza del fatto.


L'applicazione dell'orientamento della Suprema Corte (sez. IV 89/183235)
secondo cui "nel contratto di appalto il committente non è esonerato
dall'obbligo di osservare le norme antinfortunistiche solo qualora si riservi
contrattualmente e lo eserciti in concreto il potere di ingerirsi
nell'esecuzione dei lavori" determina, in assenza di tali condizioni e
nell'ipotesi in cui uno dei dipendenti della ditta appaltatrice si infortuni in
una delle zone accessibili a questi soltanto, la esclusione della responsabilità
in capo all'azienda committente; se così non fosse, infatti, l'evento
verificatosi sarebbe attribuito al committente a solo titolo di responsabilità
oggettiva.




Massima infortunio n. 9

Pret. Milano - ud. 4 luglio 1997 - Dr. Gatto.

(artt. 590, 583 c.p., 49, 68 d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547).

Lesioni personali colpose gravi;

inosservanza delle norme antinfortunistiche;

responsabilità del capoturno di stabilimento di grandi dimensioni.


Poiché è comprensibile che negli stabilimenti di grandi dimensioni
l'attività di vigilanza e sovrintendenza del capoturno nei confronti dei
lavoratori non possa essere esercitata costantemente ed in riferimento ad ognuno
di essi, a soddisfare gli obblighi di controllo deve ritenersi adeguato l'aver
impartito direttive precise e l'aver predisposto una vigilanza.




Massima infortunio n. 10

Pret. Milano - ud. 6 giugno 1997 - Dott. Bianchini.

(artt. 590 c. 1 e 3, 583 c. 1 e 2 c.p., 27 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547).



Lesioni personali colpose gravi;

inosservanza delle norme antinfortunistiche;

responsabilità del direttore di stabilimento di grandi dimensioni.
In caso di infortunio del lavoratore, il direttore di uno stabilimento di
grandi dimensioni non risponde del reato di lesioni che il primo abbia subito
nello svolgimento della sua opera, quando, anche in mancanza di deleghe
espresse, vi siano determinati soggetti addetti alla sicurezza deputati, secondo
la prassi interna allo stabilimento e fatta propria dagli stessi operai, a
decidere autonomamente - senza mai adire uffici superiori - in ordine ai
problemi di sicurezza non risolubili direttamente dai singoli operai.

Le dimensioni dello stabilimento possono essere infatti tali da impedire
la verifica personale e diretta da parte del direttore dello stesso sulle
lavorazioni che in esso avvengono, e da comportare una necessaria tacita delega
delle attività di direzione e controllo a soggetti a lui sottoposti al fine di
prevenire e/o reprimere scorrette modalità di utilizzo delle attrezzature
aziendali.




Massima infortunio n. 11

Pret. Padova - ud. 22 settembre 1999 - Dott. Rubbis

(art. 590-583 c.p.)



Lesioni personali colpose gravi ;

violazione della normativa Antinfortunistica;

Evento imprevedibile;


Assenza di comportamento colpevole ;


Difetto dell'elemento psicologico;

Il fatto non costituisce reato;


Nell'ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro, tenuto conto del tipo di
macchina e del tipo di lavorazione, si verifica a seguito di evento
imprevedibile, e, segnatamente, non si configura alcun comportamento riprovevole
o alcuna censura di imprudenza ascrivibile all'imputato, si deve escludere ogni
profilo di colpa; il fatto, pertanto, non costituisce reato in quanto vi è
difetto dell'elemento psicologico.




Massima infortunio n. 12

Corte App. Milano - sez. II - ud. 05.06.97- n. 2422 - Pres. Chiarolla -
Est. Nunziata.

(artt. 590 c. 2 e 3 c.p., 181 d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547).

Lesioni personali colpose.

Infortunio sul lavoro.

Responsabilità del legale rappresentante e del capo reparto della ditta.


Non può ravvisarsi una colpa specifica a carico del legale
rappresentante e del capo reparto della ditta, nel caso in cui siano messi a
disposizione dell'operaio gli strumenti idonei ed adeguati per eseguire
correttamente l'operazione, quando la stessa venga eseguita in modo improprio da
quest'ultimo



Fattispecie in cui un operaio, in presenza di cartelli che indicavano le
modalità per l'esecuzione delle operazioni in sicurezza, subiva lo
schiacciamento del piede per la caduta di una pompa dallo stesso non
correttamente imbracata (.).




Massima infortunio n. 13

Cass. sez. IV - ud. 21 giugno 1996 - Sent. n. 1414, Pres. Lo Coco - Est.
Losapio.

(artt. 590-583 c.p., 377-378 d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547).



Lesioni personali colpose gravi ;

violazione della normativa antinfortunistica ;


aziende di piccole dimensioni ;

responsabilità dell'imprenditore.
Le disposizioni di legge in materia antinfortunistica hanno come naturale
ed indefettibile destinatario l'imprenditore o gli imprenditori, nel caso siano
contitolari dell'azienda. Nelle aziende di piccole dimensioni non è consentito
sottrarsi all'osservanza degli obblighi imposti dalla legge mediante
discrezionali e non necessitate distribuzioni di compiti, dato che, così
facendo, facilmente si eluderebbero norme di diritto pubblico.



Lesioni personali colpose gravi

Contravvenzioni di cui agli artt. 377 e 378 d.p.r. n. 547/1955

ambito di applicazione.


La contravvenzione di cui all' art. 377 dpr n. 547/1955, che impone al
datore di lavoro di "mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di
protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni
effettuate", concerne il rischio connesso al tipo di lavorazione idoneo ad
aggredire la persona, non già l'abbigliamento che ciascun dipendente indossa nel
momento in cui si accinge ad operare presso una macchina che, per sua natura, se
protetta secondo le specifiche indicazioni di legge, non è idonea ad arrecare
danno all'addetto. Analogamente, il successivo art. 378 rimane nell'ambito della
protezione personale correlata al tipo di operazione da seguire



La Corte ha ritenuto comprovata la mancanza di correlazione tra le
ipotesi legislative e il caso specifico da regolare, posto che l'incidente
occorso al lavoratore, che subì l'amputazione dell'avambraccio venuto a contatto
con una troncatrice, non si sarebbe verificato solo nel caso in cui fosse
ipotizzabile l'esistenza di un indumento inagganciabile alla morsa dei denti
dell'utensile (..).

Vedi anche, di questa sentenza, nelle voce procedura penale l'intervento
della parte civile in appello, l'impossibilità di decidere sul danno in caso di
mancata impugnazione; sospensione condizionale della pena e possibilità della
sua concessione d'ufficio.




Massima infortunio n. 14

(1999) Parere dell'Avv. Andrea Righi

(L. 626/1994)



Responsabilità del datore di lavoro in materia antinfortunistica

Promotori finanziari di istituti di credito

condizione per l'esclusione
Ai fini dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il rapporto di lavoro si intende subordinato allorché ricorrano
elementi quali l'ingerenza del datore di lavoro nelle modalità di esecuzione del
lavoro e la fornitura al lavoratore del materiale e dell'attrezzatura
necessaria. I Promotori Finanziari possono venire considerati come lavoratori
autonomi, e quindi svincolati da un rapporto di subordinazione con l'istituto di
credito se nell'ambito della loro attività lavorativa non impieghino strumenti e
materiali di lavoro di proprietà del datore di lavoro, o comunque da lui
forniti. Si può quindi escludere la responsabilità del datore di lavoro qualora
i Promotori Finanziari acquistino i loro strumenti di lavoro a titolo personale,
ovvero sottoscrivendo dei contratti di leasing. In mancanza di tali accorgimenti
rimane l'obbligo a carico dell'istituto di credito di rendere edotti i
lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in
cui gli stessi sono chiamati a prestare la propria opera, obbligo che in ogni
caso non si estende ai rischi propri dell'attività professionale che il
lavoratore autonomo è incaricato di prestare.




Massima infortunio n. 15



TRIBUNALE DI MILANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - 20 dicembre 1999 - Dr.
Montingelli

(ART. 589, I e II comma c.p.; art. 21 DPR 19.3.1956 n.303)



Omicidio colposo;

Inosservanza delle norme antiinfortunistiche

Obbligo di adeguarsi allo sviluppo scientifico

Esclusione in caso di ipotesi scientifiche non consolidate
E' obbligo per il datore di lavoro adeguarsi tempestivamente al progresso
scientifico in materia di tutela della integrità fisica dei lavoratori,
nondimeno tale adeguamento non potrà che intervenire allorquando le conoscenze
scientifiche abbiano raggiunto un grado di affidabilità tale da rendere non
aleatori gli investimenti necessari per uniformarsi al dettato della scienza.

Non ogni ipotesi scientifica, per quanto inquietante, ma ancora priva di
sufficiente verifica sperimentale, può condurre ad immediati adeguamenti da
parte del datore di lavoro, pena, laddove ciò comporti oneri assai consistenti,
il possibile verificarsi per l'impresa di squilibri di carattere economico
idonei ad incidere nel lungo periodo sullo stesso interesse dei lavoratori al
mantenimento del posto di lavoro.

In conformità al principio costituzionale di colpevolezza, l'agente deve
avere la possibilità di valutare il tipo di conseguenze cui la sua condotta
illecita può dar luogo, pertanto la norma presuntivamente violata deve essere
interpretata con riferimento al momento temporale in cui questa è stata
collocata nell'ordinamento giuridico.



Omicidio colposo

Violazione di norme antiinfortunistiche

Esposizione del lavoratore alle polveri di amianto in un periodo
precedente al 1991

Genericità dell'art.21 DPR 303/56

Necessità di integrare il precetto con altri dati








La normativa di cui all'art. 21 DPR 303/56 ("Nei lavori che danno luogo
normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro
è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è
possibile lo sviluppo, la diffusione nell'ambiente di lavoro") è rimasta fino al
1991 (anno del primo intervento legislativo italiano in materia di pericolosità
della esposizione alle polveri di amianto - D.L. 15/8/91 n. 277 in attuazione di
precedenti direttive CEE) priva di un supporto atto a completarne e definirne il
precetto.

Pertanto, nell'ipotesi in cui si debba verificare il comportamento del
datore di lavoro con riferimento a tali obblighi in un periodo precedente al
1991, è necessario riferirsi alle soglie ritenute "di sicurezza" dagli enti
specializzati dell'epoca, anche se l'attuale rispetto di tali valori, alla luce
dell'odierna e più approfondita conoscenza degIi effetti cancerogeni della
esposizione all'amianto, non è più idoneo a garantire la salvaguardia della
salute del lavoratore.

Se tali valori "di sicurezza" non fossero così valutati - e cioè con
esclusivo riguardo alle sole conoscenze scientifiche dell'epoca relativa ai
fatti contestati - tutte le volte in cui una particolare patologia da
esposizione all'amianto sorge in capo ad un lavoratore, all'imprenditore si
potrà contestare la mancata adozione di un qualsiasi presidio diverso da quello
concretamente predisposto; pertanto unico precetto perseguibile dal datore di
lavoro sarebbe quello, improponibile, di evitare di ingenerare polveri in via
assoluta.

Omicidio colposo

Inosservanza di norma antiinfortunistiche

Esposizione alle polveri di amianto

Nesso causale

Alta probabilità e ragionevole certezza

Esclusione


L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione professionale alle
polveri di amianto e successivo decesso del lavoratore si può considerare
conseguito, non una volta appurato il nesso "causa-effetto" tra una qualsiasi
esposizione a tale agente patogeno e la morte del predetto, ma solo laddove si
appuri un determinato apporto, quantomeno concausale, tra esposizione ad una
concentrazione di polveri superiori a quella indicata e prescritta dalla legge
vigente all'epoca del fatto e detto evento letale.

Deve apparire altamente probabile e ragionevolmente certo che, ove non
vi fosse stata esposizione a tassi superiori a quelli reputati accettabili, non
si sarebbe ingenerata la patologia e non si sarebbe verificato l'evento.

Omicidio colposo

Inosservanza di norme antiinfortunistiche

Esposizione alle polveri di amianto

Nesso di causalità

Ragionevole certezza

Aumento del rischio

Esclusione

Reati di evento e di pericolo
L'accertamento del nesso causale tra esposizione alle polveri di amianto e
morte del lavoratore non può considerarsi esperito nel momento in cui non si
appura con ragionevole certezza il contributo eziologico dato dalle condotte del
datore di lavoro, ma semplicisticamente si sostiene che tali condotte hanno
"aumentato il rischio" delle probabilità del verificarsi dell'evento morte.

Infatti tale principio abbassa "contra legem" la soglia della prova da
considerarsi necessaria ai fini dell'accertamento della responsabilità penale ed
applica, in realtà, ai reati di evento il criterio applicabile esclusivamente ai
reati di pericolo; è in questi ultimi che il "fatto" penalmente rilevante da
ricondurre al comportamento dell'agente non è rappresentato da una modificazione
del mondo esterno, ma dal mero rischio che questo si concretizzi.

Pertanto nei reati di evento, ai fini dell'accertamento della
responsabilità penale, non ha significato logico parlare di rischio, e quindi di
pericolo di verificarsi dell'evento, in una situazione in cui questo si è
verificato, in quanto, in tal caso, l'unica nozione rilevante in ordine alla
sussistenza del nesso causa-evento, è il verificare l'inserimento o meno di un
certo fatto nella catena causale che ha determinato l'evento medesimo.












Fattispecie nella quale 8 dirigenti di una importante azienda municipalizzata
italiana erano stati accusati di aver determinato la morte di un dipendente, in
quanto quest'ultimo, lavorando tra il 1975 ed il 1981 presso un'officina nella
quale si verificava giornalmente una dispersione di polveri di amianto, avrebbe
contratto un mesotelioma maligno che nel 1994 lo aveva condotto alla morte.

Nel corso del processo si producevano alcune perizie effettuate da alcuni
ispettori della Clinica del Lavoro tra il 1979 ed il 1981 presso tale officina
dalle quali emergeva che il tasso di dispersione delle polveri di amianto era
sempre stato mediamente compatibile con le soglie di sicurezza stabilite
all'epoca dei fatti e che solo alla fine degli anni 80, appurata
scientificamente la pericolosità cancerogena delle dispersioni di polvere di
amianto, tali soglie erano state abbassate ed integrate da vari interventi
legislativi.

Inoltre, a seguito di autopsia, la difesa degli imputati evidenziava come il
carico di amianto rinvenuto all'interno dei tessuti polmonari del lavoratore
deceduto non fosse probativo di esposizione professionale alle polveri di
amianto, quanto, piuttosto, semplicemente compatibile con una esposizione di
carattere ambientale.

(Guglielmo Gulotta, Pierluigi Varischi, Salvatore Pino e Piero Magri)




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