Contratti di formazione e lavoro: trasformazione "ab origine" del rapporto
Con sentenza n. 5363 del 13 aprile 2002, la Cassazione ha affermato che il
rilevante inadempimento degli obblighi formativi non sanabile in tempo
utile, comporta la trasformazione dall’inizio di un contratto di formazione
e lavoro in uno a tempo indeterminato senza vincoli formativi. Ciò discende
dal fatto che la formazione, per esplicito riferimento normativo,
costituisce una vera e propria obbligazione del datore di lavoro. Nel caso
di specie la Corte aveva esaminato un ricorso di un giovane che, assunto con
contratto di formazione e lavoro da un istituto di credito siciliano, aveva
visto il proprio rapporto trasformato dopo i due anni di durata e chiedeva
il riconoscimento "ab initio" del contratto di lavoro subordinato, con i
conseguenti vantaggi economici. L’addestramento teorico era iniziato dopo
circa diciotto mesi, mentre per quel che riguardava l’addestramento pratico
il giovane non aveva ricevuto alcun insegnamento particolare né era stato
affiancato a lavoratori già qualificati ed aveva ricevuto soltanto le
normali istruzioni che la banca impartisce a tutti i neo assunti (a
prescindere dal tipo di contratto stipulato). L’orientamento seguito dalla
Suprema Corte con questa sentenza è difforme da uno precedente riportato
nella decisione n. 1907/2001, con la quale si affermò che qualunque fosse
stata la formazione impartita (quindi anche se minore o difforme rispetto al
progetto iniziale approvato) ciò che era importante e decisivo era
l’inserimento definitivo del lavoratore nell’organizzazione aziendale. Vale
la pena di ricordare come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190
del 1997, avesse affermato che la funzione principale del contratto di
formazione e lavoro è quella di agevolare i giovani a superare il “gap” tra
la scuola ed il mondo del lavoro.