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Lavori usuranti   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #498 di 720 |
COMUNICATO STAMPA
 
BASSOLINO FIRMA DECRETO LAVORI USURANTI
 
E' un  atto di grande civiltà che dà finalmente risposta alle istanze di circa sessantamila lavoratori, che potranno  usufruire della pensione di vecchiaia in età inferiore a quella normalmente prevista.

Con questo  decreto, che si attendeva  da molti anni, si  offrono alle parti sociali i criteri per la individuazione delle mansioni usuranti.

Sono altresì  individuate le mansioni particolarmente  usuranti per le quali sarà riconosciuto un contributo  a carico dello Stato fino ad un massimo del 20%  del relativo  onere contributivo,  per un  importo non superiore  a 250 miliardi annui.

Segue lo  schema del  decreto che è  stato inviato ai  Ministeri del Tesoro, della Sanità e della Funzione Pubblica per l'acquisizione del concerto e potrebbe pertanto subire  variazioni in sede di acquisizione del concerto.
 

Roma 30 aprile 1999

 
 
Articolo 1
  1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni articolarmente  usuranti  e  della  determinazione delle  aliquote contributive   da  definire  secondo criteri  attuariali  riferiti all'anticipo  dell'età pensionabile,  finalizzate alla copertura dei  conseguenti  oneri, da porre a  totale carico delle categorie interessate,  le organizzazioni sindacali  dei datori di lavoro  e dei  lavoratori maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale  individuano,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   di  cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.  374,  come sostituito  dall'articolo 1, comma  34, della legge 8  agosto  1995, n. 335,  dette mansioni e  determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
    • l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile;
    • la prevalenza della mansione usurante,
    • la mancanza di possibilità di prevenzione;
    • la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età;
    • l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;
    • l'età media della pensione di invalidità;
    • il profilo ergonomico;
    • l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.
 
  1. Le proposte delle  organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  sulla Gazzetta Ufficiale.  Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  11  agosto  1993,  n.  374, come  sostituito dall'articolo  1, comma 34,  della  legge 8 agosto  1995, n. 335. La Commissione tecnico-scientifica  ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.
 
Articolo 2
 
  1. Nell'ambito  delle  attività  particolarmente   usuranti individuate nella  tabella A, allegata al  decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.  374  sono considerate  mansioni  particolarmente  usuranti,  in  ragione delle  caratteristiche di  maggiore gravità dell'usura   che  esse  presentano anche  sotto  il  profilo dell'incidenza  della  stessa   sulle aspettative  di  vita, dell'esposizione  al  rischio professionale  di  particolare intensità, delle  peculiari caratteristiche dei  rispettivi ambiti di attività con riferimento   particolare  alle    componenti socio-economiche che  le connotano, le seguenti,  svolte nei vari settori di attività economica:
    • "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
    • lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
    • lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
    • "lavori in cassoni ad aria compressa";
    • "lavori svolti dai palombari";
    • "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^ fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
    • "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
    • "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
    • "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
  1. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annue, a decorrere dal 1996.
  1. Le organizzazioni sindacali, di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare , entro il medesimo termine previsto dall'articolo 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni, di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 
Articolo 3
 
  1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
 
Articolo 4
 
  1. la  Commissione tecnico-scientifica  di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile  1998, resta  in carica con  il compito di  assistere le parti ai fini dell'attuazione  dei criteri di cui al presente decreto.
     

    Roma
     

    IL MINISTRO  DEL LAVORO
    E  DELLA  PREVIDENZA SOCIALE
     IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO
    E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

    IL  MINISTRO  DELLA  SANITA'

    IL  MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
     



Gio 2 Mar 2006 11:16 am

fabioprincipale
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Inoltra Messaggio #498 di 720 |
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FABIO P
fabioprincipale
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2 Mar 2006
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