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  LINEE GUIDA per l'applicazione del D.Lgs. 626/94

 

Uso di dispositivi di protezione individuale

D O C U M E N T O  N. 12

LINEE GUIDA SU TITOLO IV

Decreto Legislativo n° 626/94

COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITA’ DELLE REGIONI E PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Versione definitiva approvata il 16/07/96

dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.

Regione referente: Lazio

 

 

 

 

PREMESSA

 

L’art. 40 del D.Lgs 626/94 definisce esattamente cosa si intenda per dispositivi di protezione individuale (DPI) e precisa le esclusioni.

Si fa osservare che tra le esclusioni vengono indicati gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi; tuttavia, qualora tali indumenti svolgano la funzione di protezione da rischi specifici o generici, dalla legge si evince chiaramente che in tal caso anch’essi sono da considerare DPI.

 

 

 

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI CON RIFERIMENTO AI DPI

 

Nell’art. 41 viene ribadito che l’impiego del DPI è subordinato alla verifica del fatto che il rischio non può essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso l’adozione di altri sistemi di prevenzione e di protezione. E’ quindi chiaro che il datore di lavoro deve essere in grado di poter dimostrare, anche attraverso l’esibizione della specifica documentazione, che la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive (art. 4) ha escluso la fattibilità di altri interventi. Occorre cioè aver completato un primo percorso di valutazione seguito dall’adozione o dalla previsione d’efficacia o dalla verifica d’efficacia di misure tecniche - organizzative - procedurali ed aver rilevato che permangono ulteriori rischi.

Allo scopo, procedendo alla valutazione più generale del rischio, occorrerebbe prevedere quesiti del tipo:

 

· Sono già state adottate tutte le possibili misure tecniche di prevenzione, tutti i mezzi di protezione collettiva, tutte le misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro per evitare o ridurre il rischio?

· Ciò nonostante permane un rischio residuo?

 

I DPI sono dunque obbligatori quando il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di accettabilità. La locuzione "sufficientemente ridotto", adottata dal legislatore, risulta tuttavia di non facile interpretazione ed applicabilità.

Sono esclusi da questo problema piombo, amianto e rumore per i quali già esiste una norma specifica (D.Lgs 277/91). Ad esempio per l’amianto, ai sensi degli articoli 24 c.3 e 27 c.2 lettera "c" del citato decreto, i DPI sono obbligatori solo per livelli di esposizione superiori a 0,1 ff/cm3, superiori cioè al 50% del TLV più restrittivo.

Per gli altri rischi occorre considerare quali possano essere i termini di riferimento per disporre l’utilizzazione dei DPI e cioè se occorra prescriverli o consigliarli in base all’entità del rischio residuo, in relazione all’epidemiologia, alla frequenza dei danni, alla gravità delle lesioni.

Tale operazione è agevolata se si dispone di rilevazioni di igiene industriale (effettuate, ad esempio, sulla base dell’Allegato VIII del D.Lgs 277/91) o di valutazioni di sicurezza con criteri approfonditi e specifici.

Ad esempio in generale, con esclusione di particolari ed acute esposizioni, quando i TLV degli inquinanti chimico-fisici siano validati nella letteratura internazionale, si suggerisce, in via orientativa e in relazione al livello di inquinamento sperimentalmente accertato in particolari fasi lavorative: l’utilizzo dei DPI per le situazioni in cui venga raggiunto il 50% del TLV (per sostanza o miscela).

Quanto detto deve naturalmente riferirsi a quelle particolari fasi lavorative per le quali l'impiego del DPI si renda necessario per tempi limitati (15-20') e non per tempi prolungati per i quali si dovranno ovviamente ricercare diverse soluzioni, sia tecniche che organizzative o procedurali.

Con riferimento ai pericoli derivanti da macchine di nuova progettazione o costruzione si osservi che l’indicazione sulla necessità o meno di avvalersi del DPI è contenuta nel libretto d’uso e manutenzione (con valutazione effettuata dal progettista-costruttore secondo la norma UNI EN 292).

Si tenga inoltre presente che per l’uso dei DPI nella manipolazione e utilizzazione di sostanze o preparati pericolosi, esistono specifiche indicazioni sulle schede di dati di sicurezza compilate ai sensi della legge 256/74 e successive modificazioni.

Per finire, riferimenti sull’opportunità di utilizzare i DPI (e quali tipi) possono essere desunti dall’elenco (indicativo e non esauriente) delle attività riportate nell’Allegato V del D.Lgs 626/94.

 

 

 

2. CRITERI DI SCELTA E CARATTERISTICHE DA INDIVIDUARE

PER I DPI

La scelta dei DPI non deve essere casuale: il datore di lavoro deve individuare "il meglio" in commercio in relazione allo specifico rischio da evitare o ridurre.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 2087 c.c. dispone l’obbligo di adottare tutte le misure che, secondo l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore; i concetti così espressi sono anche ripresi dall’art. 4 c. 5 lettera "b" del D.Lgs 626/94 allorché viene evidenziata la necessità di aggiornamento della scelta delle misure di prevenzione (e quindi anche dei DPI) in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecniche.

Per situazioni non particolarmente complesse sono da ritenere d’ausilio, ai fini della scelta del DPI, gli Allegati III e IV del D.Lgs 626/94.

In particolare, l’Allegato III può rappresentare una buona base di partenza per raccordare gli esiti della valutazione dei rischi a quella fase successiva in cui inizia l’individuazione del DPI più appropriato. La compilazione di schemi simili (effettuata, a seconda della complessità dei problemi, a livello di azienda, reparto, mansione o individuo) permette di stabilire quale sia la parte del corpo esposta al rischio, se vada protetta contro un solo agente o si debba ricorrere ad un sistema di protezione combinato. L’Allegato III può rivelarsi specialmente utile nei casi in cui, necessitando uno stesso lavoratore di più DPI, devono trovare applicazione i precetti dell’art. 42, c. 3 vale a dire: l’uso simultaneo di più DPI non deve comportare incompatibilità tra i diversi DPI ed è subordinato al fatto che ciascun DPI mantenga la propria efficacia nei confronti del rischio specifico.

L’Allegato IV fornisce invece un primo elenco (indicativo e non esaustivo) delle tipologie di DPI presenti in commercio.

Premesso che i DPI offrono protezione o da rischi chimico-fisico-biologici (rischi di tipo igienistico) o da rischi d’infortunio, essi debbono in ogni caso essere qualitativamente e quantitativamente adeguati ai rischi esistenti.

Sui DPI di tipo igienistico possono certamente essere fornite indicazioni di massima in merito alla loro adeguatezza in relazione alle condizioni di inquinamento disponendosi in molti casi, come già detto, dei valori di TLV di riferimento. Ciò significa che si dovranno considerare le caratteristiche chimico-fisiche dell’agente di rischio ed almeno l’adeguatezza del fattore di protezione del DPI. Per quanto invece riguarda la scelta della classe dei filtri utilizzati negli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, si ricorda che per i filtri antigas la codifica in classi impone considerazioni sulla durata del filtro e quindi della protezione, mentre nel caso di inquinanti particellari (polveri, fumi, nebbie) la classificazione presuppone valutazioni dell’efficienza di filtrazione. Quest’ultima ad esempio, dovendo essere più elevata in presenza di fibre sclerogene, comporterà in tal caso l’adozione di filtri di classe P2 o P3.

Per quanto riguarda i rischi di infortunio il discorso è - per certi versi - più complesso, giacché occorrerà basarsi su criteri riferiti alla tassatività delle norme di legge esistenti (DPR 547/55, DPR 164/56), in generale all’esistenza di specifiche tipologie di DPI per determinate attività lavorative, alle stesse norme armonizzate (che di per sé testimoniano l’esigenza della protezione per specifiche lavorazioni).

 

 

 

3. UTILIZZAZIONE DEI DPI

 

Normalmente, secondo quanto previsto dalla normativa, l’uso dei DPI non può essere previsto ed imposto per tutta la durata del turno lavorativo, e tale considerazione vale in generale soprattutto per i DPI che proteggono da rischi di tipo igienistico.

Tuttavia è possibile che il progresso tecnico offra la possibilità, in futuro, di disporre di DPI con requisiti di alta efficacia ed ottima tollerabilità. In tale ipotetica evenienza potrà essere previsto un uso maggiore del DPI rispetto a quello attualmente consigliato, tenendo però sempre presente che il DPI non è che l’ultima chance della prevenzione in quanto, in ogni circostanza, si deve privilegiare l’adozione di misure ambientali di protezione per quanto tecnicamente possibile.

E’ da sottolineare che, per meglio assolvere i propri compiti, i datori di lavoro devono avvalersi del medico competente per esprimere parere sull’adeguatezza o meno dei DPI adottati in relazione all’utente che li indossa. In caso di intolleranza la soluzione migliore è quella che, appunto, comporta il ricorso dell’utilizzatore al medico competente; questi potrà anche disporre - in casi particolari - eventuali accertamenti specialistici (es.: visita ortopedica per individuare scarpe di protezione più adeguate nel caso specifico) e dovrà comunque assicurare il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza da lui effettuata, sulla compatibilità del DPI infine selezionato con le esigenze dell’utilizzatore.

Per quanto attiene modalità di conservazione e durata dei DPI, i fabbricanti raramente indicano la periodicità di sostituzione degli stessi, perché non sono in grado di predeterminare le condizioni nelle quali questi dispositivi verranno utilizzati. Normalmente viene indicata la condizione limite di utilizzo (ad esempio la concentrazione massima dell’inquinante per la quale il filtro di una maschera può mantenere la sua efficacia o la concentrazione di ossigeno nell’aria ambiente al di sotto della quale un respiratore a filtro non va utilizzato) ma non viene precisato per quanto tempo il DPI può essere utilizzato.

Acquisite dal fornitore le informazioni necessarie sulle prestazioni dei DPI, l’individuazione della periodicità di sostituzione è chiaramente demandata al datore di lavoro in quanto, una volta effettuata la valutazione dei rischi, egli è a conoscenza dell’entità del rischio (ad esempio il livello usuale di concentrazione dell’inquinante aerodisperso), della frequenza dell’esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro, delle condizioni microclimatiche, etc.

Il problema si pone, in modo specifico per la durata dei filtri antigas. Nella pratica, l’indicazione per l’utilizzatore è di provvedere alla sostituzione dei filtri antigas quando avverta la prima sensazione olfattiva; la questione va però affrontata con maggior rigore quando si tratti di sostanze con soglia olfattiva confrontabile o addirittura maggiore del TLV.

Infine, c’è anche da dire che le stesse modalità di conservazione dei DPI determinano, nella maggior parte dei casi, significative variazioni dell’efficacia protettiva e/o della durata della protezione offerta.

 

 

 

4. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

 

Con il termine "informazione" ci si riferisce usualmente ad interventi, di durata in generale non elevata, che vengono effettuati nei confronti di terzi allo scopo di renderli edotti di talune situazioni. L’informazione non è necessariamente collegata alla presenza fisica dell’informatore, potendo essere anche effettuata con sussidi audiovisivi, con materiale cartaceo o altro (a condizione che sia comunque corretta, esaustiva ed efficace).

Diverso è invece il significato della formazione, attività che presuppone un ruolo attivo del formatore ed anche del discente. Ovviamente anche la formazione deve essere comunque corretta, esaustiva ed efficace. La formazione deve sviluppare una coscienza della sicurezza, permettere di apprendere il superamento del rischio, far memorizzare le regole della sicurezza attraverso interventi globali, interdisciplinari e partecipativi che debbono essere condotti tenendo presente l’ambiente culturale in cui si opera. Potranno a tale scopo essere organizzati corsi, colloqui, riunioni che dovranno essere ripetuti periodicamente ed il cui contenuto dovrà essere adeguato ai fogli di istruzione dei DPI.

La norma prevede addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria e, oltre a questi, per gli otoprotettori (per i quali sono stati segnalati problemi legati a tollerabilità e compatibilità con gli utilizzatori). Tuttavia, nonostante la limitazione normativa, è altamente consigliabile che l’addestramento venga effettuato anche per altre tipologie di DPI al fine di completare la "formazione" all’utilizzazione di tali dispositivi. Si raccomanda infine che l’avvenuto addestramento venga testimoniato in modo idoneo, per esempio mediante registri firmati anche dai preposti o attraverso altri metodi.

L’informazione e la formazione debbono essere ovviamente comprensibili (termine questo che si estende anche agli eventuali lavoratori stranieri nell’impresa) e, indipendentemente dall’esibizione di documenti, attestazioni o altro che accertino il formale assolvimento dell’obbligo, nella logica del sostanziale rispetto della norma potranno essere individuati anche altri elementi di verifica che confermino l’efficacia dell’informazione ovvero della formazione e dell’addestramento. Per esempio potrebbe essere utile disporre di schede di verifica sull’apprendimento e campagne di valutazione e verifiche sull’uso prima e dopo l’effettuazione di momenti formativi.

Per quanto riguarda il controllo sull’addestramento potrà essere assai semplicemente effettuato mediante richiesta al lavoratore di indossare il DPI secondo le istruzioni e l’addestramento ricevuti.

 

 

 

5. GESTIONE DEI DPI

 

Si riportano di seguito, seguendo un criterio logico e corredandoli di alcuni chiarimenti, gli obblighi previsti dagli articoli 43 e 44 del D.Lgs 626/94 rispettivamente per il datore di lavoro e per i lavoratori.

 

 

 

5.1 Obblighi del datore di lavoro

 

1. All’atto dell’acquisto, ove questo venga effettuato in data successiva al 30/6/95 (ossia dopo la scadenza del regime transitorio relativo alla commercializzazione), il datore di lavoro controlla che vi sia la documentazione prevista consistente in:

·         dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante;

·         marcatura CE;

·         nota informativa rilasciata dal fabbricante;

 

Si osservi che la presenza dei suddetti tre elementi garantisce circa il possesso, da parte del DPI, dei requisiti essenziali di sicurezza. Per i DPI di II e III categoria i suddetti elementi testimoniano inoltre che, a monte della commercializzazione, è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 475/92. In questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell’organismo di controllo. Si fa però presente che l’attestato di certificazione non può essere richiesto al venditore essendo in possesso del solo fabbricante.

In presenza di DPI certificati e marcati CE il datore di lavoro, dopo aver valutato l’entità del rischio ed aver correttamente individuato gli adatti DPI, può considerare assolti i suoi obblighi di carattere generale in quanto tra le caratteristiche riportate nell’Allegato II del D.Lgs. 475/92 è già previsto, per esempio, il rispetto dei principi ergonomici e di adattabilità all’utilizzatore.

Quanto fin qui detto realizza sostanzialmente il disposto dell’art.43, c.3.

2. Destina ogni DPI ad un uso personale (art.43, c.4, lettera d).

3. Provvede a che il DPI sia utilizzato soltanto per gli usi previsti (art.43, c.4, lettera "b").

4. Informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge (art.43, c.4, lettera e).

5. Assicura una formazione adeguata del lavoratore (art.43, c.4, lettera "g").

6. Organizza, nei casi previsti o comunque consigliabili, uno specifico addestramento (art. 43, c. 4, lettera g e c. 5).

7. Fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore (art. 43, c. 4, lettera c).

8. Rende disponibili in azienda informazioni adeguate sul DPI (art.43, c.4, lettera f).

9. Mantiene in efficienza il DPI e ne assicura le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. E’ auspicabile che di tali interventi rimanga documentazione in azienda (art. 43, c. 4, lettera a).

10. Qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più lavoratori, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori (art. 43, c. 4, lettera d). Si ritiene che le "circostanze" possano essere individuate nelle condizioni "anomale" in cui può trovarsi l’azienda ad esempio in caso di assenza non prevista di personale assegnato a specifiche lavorazioni a rischio. In sostanza, le "circostanze" di cui in precedenza non possono costituire la routine. Vige in ogni caso il disposto di cui all’art. 26 del DPR 303/56.

11 Fornisce al lavoratore indicazioni per la procedura di riconsegna del DPI.

 

 

5.2 Obblighi dei lavoratori

 

1. Si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro (art. 44, c.1).

2. Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione e all’eventuale addestramento ricevuti (art. 44, c.2).

3. Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione (art. 44, c.3, lettera a).

4. Non vi apportano modifiche di loro iniziativa (art. 44, c.3, lettera b).

5. Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto eventuali difetti o inconvenienti rilevati nei DPI messi a loro disposizione (art. 44, c.5).

6. Al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali previste per la riconsegna (art. 44, c.4).

7. Si fa notare che il D.Lgs 758/94 ha inasprito le sanzioni previste in relazione agli obblighi dei lavoratori, introducendo anche per questi la possibilità dell’arresto oltre all’ammenda già prevista.

 

6. PRIME INDICAZIONI PER L’ORGANO DI VIGILANZA

Si ritiene utile innanzitutto richiamare ancora i principi gerarchici della prevenzione e cioè che solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, devono obbligatoriamente essere utilizzati i DPI (art. 41).

Come noto, il D.Lgs 626/94 sancisce l'obbligo primario, per il datore di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 4). Inoltre ai fini della scelta dei DPI il datore di lavoro deve effettuare "l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi" (art. 43).

Evidentemente, la valutazione per la scelta dei DPI non può prescindere dalla più generale valutazione di cui all’art. 4 rispetto alla quale non è che una considerazione residuale e conclusiva.

Ne consegue anche che la materia di cui al titolo IV del D.Lgs 626/94 è entrata in vigore contestualmente alle scadenze per l'obbligo valutativo (01/07/96 o 01/07/97 a seconda della tipologia e della dimensione aziendale) fatto salvo, ovviamente, quanto già previsto al riguardo dalla normativa prima vigente, e specificatamente dai DDPPRR 547/55, 303/56, 164/56 e dal D.Lgs 277/91.

 

Si deve inoltre tenere presente che:

a.       Continuano a rimanere in vigore -soprattutto per quanto riguarda il problema antinfortunistico- le specifiche disposizioni previste dagli articoli 377 e seguenti del DPR 547/55 la cui inosservanza, a seguito del D.Lgs 758/94, è stata più aspramente sanzionata.

b.       I DPI commercializzati in data successiva al 30/06/95 devono essere dotati dei requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dall’Allegato II del il D.Lgs 475/92. In pratica, la sussistenza di tali requisiti è garantita dalla presenza della marcatura CE.

Nel caso di interventi ispettivi effettuati dalle Aziende USL ove si riscontrasse avvenuta commercializzazione di DPI irregolari, dovrà essere redatto un rapporto per il Ministero del lavoro e per il Ministero dell’industria ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 475/92 chiedendo ai medesimi organi di vigilanza (così definiti ai sensi del D.Lgs 475/92) assicurazioni sugli eventuali provvedimenti adottati nei riguardi degli inadempienti. Parallelamente, è consigliabile segnalare la circostanza, per conoscenza, al competente Assessorato della Regione di appartenenza.

c.       E’ fatta salva la possibilità da parte dell’azienda di utilizzare DPI privi di marcatura CE purché acquistati prima del 30/06/95. Tali DPI potranno essere utilizzati fino al 31/12/1998. Per quanto riguarda invece i dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione questi, se privi di marcatura CE e acquistati entro il 30/06/95, possono essere utilizzati in azienda fino al 31/12/2004.

 

Un aspetto che si ritiene utile evidenziare riguarda la presenza sul mercato di certificazioni e marcature CE non conformi a quanto indicato dal D.Lgs 475/92. Si è infatti potuto constatare che alcune ditte costruttrici o venditrici di DPI si dichiarano "in possesso" della marcatura CE e forniscono DPI sprovvisti di documentazione e marcatura. In altri casi è accaduto che venisse mostrata la marcatura CE sui cataloghi ma non sul singolo DPI oppure che venisse evidenziata sui cataloghi la certificazione di un modello specifico di DPI senza poi presentare la documentazione per altri modelli commercializzati. Si tratta, in questi casi, di una interpretazione a dir poco non corretta del D.Lgs 475/92 che prescrive, con estrema chiarezza, la necessità che ogni singolo DPI sia dotato di documentazione e marcatura CE. Come già detto, per "documentazione" si deve intendere la dichiarazione di conformità CE e la nota informativa entrambe rilasciate dal fabbricante.

 

 

 

 

 

7. NORME ARMONIZZATE

 

Si riporta di seguito l’elenco delle norme armonizzate relative ai DPI pubblicato nel DM 17/01/97 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 30 del 06/02/97 ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 475/92 (di ciascuna norma è indicato in parentesi l’anno di ratifica).

 

 

 

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

 

EN 132 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni

 

 

EN 133 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Classificazione

 

 

EN 134 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti

 

 

EN 135 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Lista dei termini equivalenti

 

 

EN 136 (1989)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 136-10 (1992)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere per uso speciale - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 137 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 138 (1994)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d’aria esterna per l’uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura

EN 139 (1994)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d'aria compressa per l’uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 140 (1989)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura.

 

 

EN 140/A1 (1992)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura - Aggiornamento 1

 

 

EN 141 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e combinati - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 142 (1989)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 143 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 144-1 (1991)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordo filettato per gambo di collegamento

 

 

EN 145 (1988)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Apparecchi autonomi a circuito chiuso, a ossigeno compresso - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 145-2 (1992)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso per uso speciale - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 146 (1991)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 147 (1991)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 148-1 (1987)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie filettature per facciali - Raccordo filettato normalizzato

 

 

EN 148-2 (1987)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo con filettatura centrale

 

 

EN 148-3 (1992)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato M 45 x 3

 

 

EN 149 (1991)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Facciali filtranti antipolvere·- Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 250 (1993)

Respiratori - Autorespiratore per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 269 (1994)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d’aria esterna assistiti con motore con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 270 (1994)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d’aria compressa con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura

EN 271 (1994)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d’aria compressa oppure a presa d’aria esterna assistiti con motore con cappuccio per uso in operazioni di saldatura - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 371 (1992)

Mezzi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas AX contro composti organici a basso punto di ebollizione - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 372 (1992)

Mezzi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas SX e filtri combinati contro specifici composti indicati - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 400 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno compresso

 

 

EN 401 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno chimico

(KO2) - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 402 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 403 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvamento - Apparecchi filtranti con cappuccio per autosalvamento dal fuoco - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 404 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Apparecchi di autosalvataggio a filtro - Requisiti, prove, marcatura

 

 

EN 405 (1992)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Facciali filtranti con valvola antigas o antigas e antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

 

 

 

PROTEZIONE DELL’UDITO

 

EN 352-1 (1993)

Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 1: cuffie

 

 

EN 352-2 (1993)

Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 2: inserti

 

 

EN 458 (1993)

Protettori auricolari - Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione - Documento guida

 

 

EN 24869-1 (1992)

Acustica - Protettori auricolari - Parte 1: metodo soggetivo di misura dell’indebolimento acustico (ISO 4869-1: 1990)

 

 

EN 24869-3 (1993)

Acustica - Protettori auricolari - Parte 3: metodo semplificato per la misura della perdita di inserzione di cuffie aforiche ai fini del controllo di qualità (ISO/TR 4869-3: 1989)

 

 

 

 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E FILTRI PER SALDATURA

 

 

EN 169 (1992)

Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

 

 

EN 170 (1992)

Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

 

 

EN 171 (1992)

Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

 

 

EN 207 (1993)

Protezione personale degli occhi - Filtri e mezzi di protezione dell’occhio contro radiazioni laser (occhiali per protezione laser)

 

 

EN 208 (1993)

Protezione personale degli occhi - Protettori dell’occhio per i lavori di regolazione sul laser e sistemi laser (occhiali per regolazione laser)

 

 

EN 379 (1994)

Specifiche per filtri per saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa

 

 

 

 

GUANTI

 

 

EN 374-1 (1994)

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 1: terminologia e requisiti prestazionali

 

 

EN 374-2 (1994)

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 2: determinazione della resistenza alla penetrazione

 

 

EN 374-3 (1994)

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 3: determinazione della resistenza alla permeazione ai prodotti chimici

 

 

EN 388 (1994)

Guanti di protezione contro rischi meccanici

 

 

EN 407 (1994)

Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

 

 

EN 420 (1994)

Requisiti generali per guanti

 

 

EN 421 (1994)

Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva

 

 

 

 

CALZATURE

 

 

EN 344 (1992)

Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale

 

 

EN 345 (1992)

Specificazioni per calzature di sicurezza per uso professionale

 

 

EN 346 (1992)

Specificazioni per calzature protettive per uso professionale

 

 

EN 347 (1992)

Specificazioni per calzature occupazionali per uso professionale

 

INDUMENTI PROTETTIVI E GREMBIULI

 

 

EN 340 (1993)

Indumenti protettivi - Requisiti generali

 

 

EN 348 (1992)

Indumenti protettivi - Metodo di prova: determinazione del comportamento dei materiali a contatto con piccole proiezioni di metallo liquido

 

 

EN 366 (1993)

Indumenti protettivi - Protezione contro calore e fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante

 

 

EN 367 (1992)



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Mar 18 Apr 2006 9:55 pm

fabioprincipale
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Fabio Principale
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18 Apr 2006
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