Uso di
dispositivi di protezione individuale
D O C U M E N T O N. 12
LINEE GUIDA SU TITOLO IV
Decreto Legislativo n° 626/94
COORDINAMENTO TECNICO PER
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Versione definitiva approvata il
16/07/96
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.
Regione referente: Lazio
PREMESSA
L’art. 40 del D.Lgs 626/94
definisce esattamente cosa si intenda per dispositivi di protezione individuale
(DPI) e precisa le esclusioni.
Si fa osservare che tra le
esclusioni vengono indicati gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi;
tuttavia, qualora tali indumenti svolgano la funzione di protezione da rischi
specifici o generici, dalla legge si evince chiaramente che in tal caso
anch’essi sono da considerare DPI.
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI CON
RIFERIMENTO AI DPI
Nell’art. 41 viene ribadito
che l’impiego del DPI è subordinato alla verifica del fatto che il
rischio non può essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso
l’adozione di altri sistemi di prevenzione e di protezione. E’
quindi chiaro che il datore di lavoro deve essere in grado di poter dimostrare,
anche attraverso l’esibizione della specifica documentazione, che la
valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive
(art. 4) ha escluso la fattibilità di altri interventi. Occorre cioè aver
completato un primo percorso di valutazione seguito dall’adozione o dalla
previsione d’efficacia o dalla verifica d’efficacia di misure
tecniche - organizzative - procedurali ed aver rilevato che permangono
ulteriori rischi.
Allo scopo, procedendo alla
valutazione più generale del rischio, occorrerebbe prevedere quesiti del tipo:
· Sono già state adottate tutte le
possibili misure tecniche di prevenzione, tutti i mezzi di protezione
collettiva, tutte le misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro per evitare o ridurre il rischio?
· Ciò nonostante permane un
rischio residuo?
I DPI sono dunque obbligatori
quando il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di accettabilità.
La locuzione "sufficientemente ridotto", adottata dal legislatore,
risulta tuttavia di non facile interpretazione ed applicabilità.
Sono esclusi da questo problema
piombo, amianto e rumore per i quali già esiste una norma specifica (D.Lgs
277/91). Ad esempio per l’amianto, ai sensi degli articoli 24 c.3 e 27
c.2 lettera "c" del citato decreto, i DPI sono obbligatori solo per
livelli di esposizione superiori a 0,1 ff/cm3, superiori cioè al 50% del TLV
più restrittivo.
Per gli altri rischi occorre
considerare quali possano essere i termini di riferimento per disporre
l’utilizzazione dei DPI e cioè se occorra prescriverli o consigliarli in
base all’entità del rischio residuo, in relazione
all’epidemiologia, alla frequenza dei danni, alla gravità delle lesioni.
Tale operazione è agevolata se si
dispone di rilevazioni di igiene industriale (effettuate, ad esempio, sulla
base dell’Allegato VIII del D.Lgs 277/91) o di valutazioni di sicurezza
con criteri approfonditi e specifici.
Ad esempio in generale, con
esclusione di particolari ed acute esposizioni, quando i TLV degli inquinanti chimico-fisici
siano validati nella letteratura internazionale, si suggerisce, in via
orientativa e in relazione al livello di inquinamento sperimentalmente
accertato in particolari fasi lavorative: l’utilizzo dei DPI per le
situazioni in cui venga raggiunto il 50% del TLV (per sostanza o miscela).
Quanto detto deve naturalmente
riferirsi a quelle particolari fasi lavorative per le quali l'impiego del DPI
si renda necessario per tempi limitati (15-20') e non per tempi prolungati per
i quali si dovranno ovviamente ricercare diverse soluzioni, sia tecniche che
organizzative o procedurali.
Con riferimento ai pericoli
derivanti da macchine di nuova progettazione o costruzione si osservi che
l’indicazione sulla necessità o meno di avvalersi del DPI è contenuta nel
libretto d’uso e manutenzione (con valutazione effettuata dal
progettista-costruttore secondo
Si tenga inoltre presente che per
l’uso dei DPI nella manipolazione e utilizzazione di sostanze o preparati
pericolosi, esistono specifiche indicazioni sulle schede di dati di sicurezza
compilate ai sensi della legge 256/74 e successive modificazioni.
Per finire, riferimenti
sull’opportunità di utilizzare i DPI (e quali tipi) possono essere
desunti dall’elenco (indicativo e non esauriente) delle attività
riportate nell’Allegato V del D.Lgs 626/94.
2. CRITERI DI SCELTA E
CARATTERISTICHE DA INDIVIDUARE
PER I DPI
La scelta dei DPI non deve essere
casuale: il datore di lavoro deve individuare "il meglio" in
commercio in relazione allo specifico rischio da evitare o ridurre.
Si ricorda, in proposito, che
l’art. 2087 c.c. dispone l’obbligo di adottare tutte le misure che,
secondo l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica del lavoratore; i concetti così espressi sono anche
ripresi dall’art. 4 c. 5 lettera "b" del D.Lgs 626/94 allorché
viene evidenziata la necessità di aggiornamento della scelta delle misure di
prevenzione (e quindi anche dei DPI) in relazione all’evoluzione delle
conoscenze tecniche.
Per situazioni non particolarmente
complesse sono da ritenere d’ausilio, ai fini della scelta del DPI, gli
Allegati III e IV del D.Lgs 626/94.
In particolare, l’Allegato
III può rappresentare una buona base di partenza per raccordare gli esiti della
valutazione dei rischi a quella fase successiva in cui inizia
l’individuazione del DPI più appropriato. La compilazione di schemi
simili (effettuata, a seconda della complessità dei problemi, a livello di
azienda, reparto, mansione o individuo) permette di stabilire quale sia la
parte del corpo esposta al rischio, se vada protetta contro un solo agente o si
debba ricorrere ad un sistema di protezione combinato. L’Allegato III può
rivelarsi specialmente utile nei casi in cui, necessitando uno stesso
lavoratore di più DPI, devono trovare applicazione i precetti dell’art.
42, c. 3 vale a dire: l’uso simultaneo di più DPI non deve comportare
incompatibilità tra i diversi DPI ed è subordinato al fatto che ciascun DPI mantenga
la propria efficacia nei confronti del rischio specifico.
L’Allegato IV fornisce
invece un primo elenco (indicativo e non esaustivo) delle tipologie di DPI
presenti in commercio.
Premesso che i DPI offrono
protezione o da rischi chimico-fisico-biologici (rischi di tipo igienistico) o
da rischi d’infortunio, essi debbono in ogni caso essere qualitativamente
e quantitativamente adeguati ai rischi esistenti.
Sui DPI di tipo igienistico
possono certamente essere fornite indicazioni di massima in merito alla loro
adeguatezza in relazione alle condizioni di inquinamento disponendosi in molti
casi, come già detto, dei valori di TLV di riferimento. Ciò significa che si
dovranno considerare le caratteristiche chimico-fisiche dell’agente di
rischio ed almeno l’adeguatezza del fattore di protezione del DPI. Per
quanto invece riguarda la scelta della classe dei filtri utilizzati negli
apparecchi di protezione delle vie respiratorie, si ricorda che per i filtri
antigas la codifica in classi impone considerazioni sulla durata del filtro e
quindi della protezione, mentre nel caso di inquinanti particellari (polveri,
fumi, nebbie) la classificazione presuppone valutazioni dell’efficienza
di filtrazione. Quest’ultima ad esempio, dovendo essere più elevata in
presenza di fibre sclerogene, comporterà in tal caso l’adozione di filtri
di classe P2 o P3.
Per quanto riguarda i rischi di
infortunio il discorso è - per certi versi - più complesso, giacché occorrerà
basarsi su criteri riferiti alla tassatività delle norme di legge esistenti
(DPR 547/55, DPR 164/56), in generale all’esistenza di specifiche
tipologie di DPI per determinate attività lavorative, alle stesse norme
armonizzate (che di per sé testimoniano l’esigenza della protezione per
specifiche lavorazioni).
3. UTILIZZAZIONE DEI DPI
Normalmente, secondo quanto
previsto dalla normativa, l’uso dei DPI non può essere previsto ed
imposto per tutta la durata del turno lavorativo, e tale considerazione vale in
generale soprattutto per i DPI che proteggono da rischi di tipo igienistico.
Tuttavia è possibile che il
progresso tecnico offra la possibilità, in futuro, di disporre di DPI con
requisiti di alta efficacia ed ottima tollerabilità. In tale ipotetica
evenienza potrà essere previsto un uso maggiore del DPI rispetto a quello
attualmente consigliato, tenendo però sempre presente che il DPI non è che
l’ultima chance della prevenzione in quanto, in ogni circostanza, si deve
privilegiare l’adozione di misure ambientali di protezione per quanto
tecnicamente possibile.
E’ da sottolineare che, per
meglio assolvere i propri compiti, i datori di lavoro devono avvalersi del
medico competente per esprimere parere sull’adeguatezza o meno dei DPI
adottati in relazione all’utente che li indossa. In caso di intolleranza
la soluzione migliore è quella che, appunto, comporta il ricorso
dell’utilizzatore al medico competente; questi potrà anche disporre - in
casi particolari - eventuali accertamenti specialistici (es.: visita ortopedica
per individuare scarpe di protezione più adeguate nel caso specifico) e dovrà
comunque assicurare il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza
da lui effettuata, sulla compatibilità del DPI infine selezionato con le
esigenze dell’utilizzatore.
Per quanto attiene modalità di
conservazione e durata dei DPI, i fabbricanti raramente indicano la periodicità
di sostituzione degli stessi, perché non sono in grado di predeterminare le
condizioni nelle quali questi dispositivi verranno utilizzati. Normalmente
viene indicata la condizione limite di utilizzo (ad esempio la concentrazione
massima dell’inquinante per la quale il filtro di una maschera può
mantenere la sua efficacia o la concentrazione di ossigeno nell’aria
ambiente al di sotto della quale un respiratore a filtro non va utilizzato) ma
non viene precisato per quanto tempo il DPI può essere utilizzato.
Acquisite dal fornitore le
informazioni necessarie sulle prestazioni dei DPI, l’individuazione della
periodicità di sostituzione è chiaramente demandata al datore di lavoro in
quanto, una volta effettuata la valutazione dei rischi, egli è a conoscenza
dell’entità del rischio (ad esempio il livello usuale di concentrazione
dell’inquinante aerodisperso), della frequenza dell’esposizione,
delle caratteristiche del posto di lavoro, delle condizioni microclimatiche,
etc.
Il problema si pone, in modo
specifico per la durata dei filtri antigas. Nella pratica, l’indicazione
per l’utilizzatore è di provvedere alla sostituzione dei filtri antigas
quando avverta la prima sensazione olfattiva; la questione va però affrontata
con maggior rigore quando si tratti di sostanze con soglia olfattiva
confrontabile o addirittura maggiore del TLV.
Infine, c’è anche da dire
che le stesse modalità di conservazione dei DPI determinano, nella maggior
parte dei casi, significative variazioni dell’efficacia protettiva e/o
della durata della protezione offerta.
4. INFORMAZIONE, FORMAZIONE,
ADDESTRAMENTO
Con il termine
"informazione" ci si riferisce usualmente ad interventi, di durata in
generale non elevata, che vengono effettuati nei confronti di terzi allo scopo
di renderli edotti di talune situazioni. L’informazione non è
necessariamente collegata alla presenza fisica dell’informatore, potendo
essere anche effettuata con sussidi audiovisivi, con materiale cartaceo o altro
(a condizione che sia comunque corretta, esaustiva ed efficace).
Diverso è invece il significato
della formazione, attività che presuppone un ruolo attivo del formatore ed
anche del discente. Ovviamente anche la formazione deve essere comunque
corretta, esaustiva ed efficace. La formazione deve sviluppare una coscienza
della sicurezza, permettere di apprendere il superamento del rischio, far memorizzare
le regole della sicurezza attraverso interventi globali, interdisciplinari e
partecipativi che debbono essere condotti tenendo presente l’ambiente
culturale in cui si opera. Potranno a tale scopo essere organizzati corsi,
colloqui, riunioni che dovranno essere ripetuti periodicamente ed il cui
contenuto dovrà essere adeguato ai fogli di istruzione dei DPI.
La norma prevede addestramento
obbligatorio per i DPI di III categoria e, oltre a questi, per gli
otoprotettori (per i quali sono stati segnalati problemi legati a tollerabilità
e compatibilità con gli utilizzatori). Tuttavia, nonostante la limitazione
normativa, è altamente consigliabile che l’addestramento venga effettuato
anche per altre tipologie di DPI al fine di completare la "formazione"
all’utilizzazione di tali dispositivi. Si raccomanda infine che
l’avvenuto addestramento venga testimoniato in modo idoneo, per esempio
mediante registri firmati anche dai preposti o attraverso altri metodi.
L’informazione e la
formazione debbono essere ovviamente comprensibili (termine questo che si
estende anche agli eventuali lavoratori stranieri nell’impresa) e,
indipendentemente dall’esibizione di documenti, attestazioni o altro che
accertino il formale assolvimento dell’obbligo, nella logica del sostanziale
rispetto della norma potranno essere individuati anche altri elementi di
verifica che confermino l’efficacia dell’informazione ovvero della
formazione e dell’addestramento. Per esempio potrebbe essere utile
disporre di schede di verifica sull’apprendimento e campagne di
valutazione e verifiche sull’uso prima e dopo l’effettuazione di
momenti formativi.
Per quanto riguarda il controllo
sull’addestramento potrà essere assai semplicemente effettuato mediante
richiesta al lavoratore di indossare il DPI secondo le istruzioni e
l’addestramento ricevuti.
5. GESTIONE DEI DPI
Si riportano di seguito, seguendo
un criterio logico e corredandoli di alcuni chiarimenti, gli obblighi previsti
dagli articoli 43 e 44 del D.Lgs 626/94 rispettivamente per il datore di lavoro
e per i lavoratori.
5.1 Obblighi del datore di lavoro
1. All’atto dell’acquisto, ove questo venga effettuato in data successiva al 30/6/95 (ossia dopo la scadenza del regime transitorio relativo alla commercializzazione), il datore di lavoro controlla che vi sia la documentazione prevista consistente in:
·
dichiarazione di conformità CE da
parte del fabbricante;
·
marcatura CE;
·
nota informativa rilasciata dal
fabbricante;
Si osservi che la presenza dei suddetti tre elementi garantisce circa il possesso, da parte del DPI, dei requisiti essenziali di sicurezza. Per i DPI di II e III categoria i suddetti elementi testimoniano inoltre che, a monte della commercializzazione, è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 475/92. In questi casi
la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell’organismo di controllo. Si fa però presente che l’attestato di certificazione non può essere richiesto al venditore essendo in possesso del solo fabbricante.In presenza di DPI certificati e marcati CE il datore di lavoro, dopo aver valutato l’entità del rischio ed aver correttamente individuato gli adatti DPI, può considerare assolti i suoi obblighi di carattere generale in quanto tra le caratteristiche riportate nell’Allegato II del D.Lgs. 475/92 è già previsto, per esempio, il rispetto dei principi ergonomici e di adattabilità all’utilizzatore.
Quanto fin qui detto realizza sostanzialmente il disposto dell’art.43, c.3.
2. Destina ogni DPI ad un uso personale (art.43, c.4, lettera d).
3. Provvede a che il DPI sia utilizzato soltanto per gli usi previsti (art.43, c.4, lettera "b").
4. Informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge (art.43, c.4, lettera e).
5. Assicura una formazione adeguata del lavoratore (art.43, c.4, lettera "g").
6. Organizza, nei casi previsti o comunque consigliabili, uno specifico addestramento (art. 43, c. 4, lettera g e c. 5).
7. Fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore (art. 43, c. 4, lettera c).
8. Rende disponibili in azienda informazioni adeguate sul DPI (art.43, c.4, lettera f).
9. Mantiene in efficienza il DPI e ne assicura le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. E’ auspicabile che di tali interventi rimanga documentazione in azienda (art. 43, c. 4, lettera a).
10. Qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più lavoratori, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori (art. 43, c. 4, lettera d). Si ritiene che le "circostanze" possano essere individuate nelle condizioni "anomale" in cui può trovarsi l’azienda ad esempio in caso di assenza non prevista di personale assegnato a specifiche lavorazioni a rischio. In sostanza, le "circostanze" di cui in precedenza non possono costituire
la routine. Vige in ogni caso il disposto di cui all’art. 26 del DPR 303/56.11 Fornisce al lavoratore indicazioni per la procedura di riconsegna del DPI.
5.2 Obblighi dei lavoratori
1. Si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro (art. 44, c.1).
2. Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione e all’eventuale addestramento ricevuti (art. 44, c.2).
3. Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione (art. 44, c.3, lettera a).
4. Non vi apportano modifiche di loro iniziativa (art. 44, c.3, lettera b).
5. Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto eventuali difetti o inconvenienti rilevati nei DPI messi a loro disposizione (art. 44, c.5).
6. Al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali previste per la riconsegna (art. 44, c.4).
7. Si fa notare che il D.Lgs 758/94 ha inasprito le sanzioni previste in relazione agli obblighi dei lavoratori, introducendo anche per questi la possibilità dell’arresto oltre all’ammenda già prevista.
6. PRIME INDICAZIONI PER
L’ORGANO DI VIGILANZA
Si ritiene utile innanzitutto
richiamare ancora i principi gerarchici della prevenzione e cioè che solo
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro, devono obbligatoriamente essere
utilizzati i DPI (art. 41).
Come noto, il D.Lgs 626/94
sancisce l'obbligo primario, per il datore di lavoro, di effettuare la
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 4).
Inoltre ai fini della scelta dei DPI il datore di lavoro deve effettuare
"l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi" (art. 43).
Evidentemente, la valutazione per
la scelta dei DPI non può prescindere dalla più generale valutazione di cui
all’art. 4 rispetto alla quale non è che una considerazione residuale e
conclusiva.
Ne consegue anche che la materia
di cui al titolo IV del D.Lgs 626/94 è entrata in vigore contestualmente alle
scadenze per l'obbligo valutativo (01/07/96 o 01/07/97 a seconda della
tipologia e della dimensione aziendale) fatto salvo, ovviamente, quanto già
previsto al riguardo dalla normativa prima vigente, e specificatamente dai
DDPPRR 547/55, 303/56, 164/56 e dal D.Lgs 277/91.
Si deve inoltre tenere presente che:
a. Continuano
a rimanere in vigore -soprattutto per quanto riguarda il problema
antinfortunistico- le specifiche disposizioni previste dagli articoli 377 e
seguenti del DPR 547/55 la cui inosservanza, a seguito del D.Lgs 758/94, è
stata più aspramente sanzionata.
b. I DPI
commercializzati in data successiva al 30/06/95 devono essere dotati dei
requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dall’Allegato II del
il D.Lgs 475/92. In pratica, la sussistenza di tali requisiti è garantita dalla
presenza della marcatura CE.
Nel caso di interventi ispettivi effettuati dalle
Aziende USL ove si riscontrasse avvenuta commercializzazione di DPI irregolari,
dovrà essere redatto un rapporto per il Ministero del lavoro e per il Ministero
dell’industria ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 475/92 chiedendo ai
medesimi organi di vigilanza (così definiti ai sensi del D.Lgs 475/92)
assicurazioni sugli eventuali provvedimenti adottati nei riguardi degli
inadempienti. Parallelamente, è consigliabile segnalare la circostanza, per
conoscenza, al competente Assessorato della Regione di appartenenza.
c. E’
fatta salva la possibilità da parte dell’azienda di utilizzare DPI privi
di marcatura CE purché acquistati prima del 30/06/95. Tali DPI potranno essere
utilizzati fino al 31/12/1998. Per quanto riguarda invece i dispositivi di
emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione questi, se
privi di marcatura CE e acquistati entro il 30/06/95, possono essere utilizzati
in azienda fino al 31/12/2004.
Un aspetto che si ritiene utile
evidenziare riguarda la presenza sul mercato di certificazioni e marcature CE
non conformi a quanto indicato dal D.Lgs 475/92. Si è infatti potuto constatare
che alcune ditte costruttrici o venditrici di DPI si dichiarano "in
possesso" della marcatura CE e forniscono DPI sprovvisti di documentazione
e marcatura. In altri casi è accaduto che venisse mostrata
7. NORME ARMONIZZATE
Si riporta di seguito
l’elenco delle norme armonizzate relative ai DPI pubblicato nel DM
17/01/97 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n.
30 del 06/02/97 ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 475/92 (di ciascuna norma è
indicato in parentesi l’anno di ratifica).
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
|
EN 132 (1990) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Definizioni |
|
|
|
|
EN 133 (1990) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Classificazione |
|
|
|
|
EN 134 (1990) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti |
|
|
|
|
EN 135 (1990) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Lista dei termini equivalenti |
|
|
|
|
EN 136 (1989) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 136-10 (1992) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Maschere intere per uso speciale - Requisiti, prove,
marcatura |
|
|
|
|
EN 137 (1993) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto -
Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 138 (1994) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Respiratori a presa d’aria esterna per l’uso
con maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura |
|
EN 139 (1994) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d'aria compressa per l’uso
con maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 140 (1989) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove,
marcatura. |
|
|
|
|
EN 140/A1 (1992) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove,
marcatura - Aggiornamento 1 |
|
|
|
|
EN 141 (1990) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Filtri antigas e combinati - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 142 (1989) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 143 (1990) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 144-1 (1991) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordo filettato per gambo
di collegamento |
|
|
|
|
EN 145 (1988) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Apparecchi autonomi a circuito chiuso, a ossigeno
compresso - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 145-2 (1992) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso
per uso speciale - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 146 (1991) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di
elmetti o cappucci - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 147 (1991) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di
maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove,
marcatura |
|
|
|
|
EN 148-1 (1987) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie filettature per facciali - Raccordo filettato normalizzato |
|
|
|
|
EN 148-2 (1987) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo con filettatura centrale |
|
|
|
|
EN 148-3 (1992) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato M 45 x 3 |
|
|
|
|
EN 149 (1991) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Facciali filtranti antipolvere·- Requisiti, prove,
marcatura |
|
|
|
|
EN 250 (1993) |
Respiratori - Autorespiratore
per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove,
marcatura |
|
|
|
|
EN 269 (1994) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Respiratori a presa d’aria esterna assistiti con
motore con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 270 (1994) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d’aria compressa con
cappuccio - Requisiti, prove, marcatura |
|
EN 271 (1994) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d’aria compressa oppure a
presa d’aria esterna assistiti con motore con cappuccio per uso in
operazioni di saldatura - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 371 (1992) |
Mezzi di protezione delle vie
respiratorie - Filtri antigas AX contro composti organici a basso punto di
ebollizione - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 372 (1992) |
Mezzi di protezione delle vie
respiratorie - Filtri antigas SX e filtri combinati contro specifici composti
indicati - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 400 (1993) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso -
Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno compresso |
|
|
|
|
EN 401 (1993) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso -
Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno chimico (KO2) - Requisiti, prove,
marcatura |
|
|
|
|
EN 402 (1993) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori ad aria compressa a
circuito aperto con maschera intera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 403 (1993) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie per autosalvamento - Apparecchi filtranti con cappuccio per
autosalvamento dal fuoco - Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 404 (1993) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie per autosalvataggio - Apparecchi di autosalvataggio a filtro
- Requisiti, prove, marcatura |
|
|
|
|
EN 405 (1992) |
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Facciali filtranti con valvola antigas o antigas e
antipolvere - Requisiti, prove, marcatura |
PROTEZIONE DELL’UDITO
|
EN 352-1 (1993) |
Protettori auricolari -
Requisiti di sicurezza e prove - Parte 1: cuffie |
|
|
|
|
EN 352-2 (1993) |
Protettori auricolari -
Requisiti di sicurezza e prove - Parte 2: inserti |
|
|
|
|
EN 458 (1993) |
Protettori auricolari -
Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione -
Documento guida |
|
|
|
|
EN 24869-1 (1992) |
Acustica - Protettori auricolari
- Parte 1: metodo soggetivo di misura dell’indebolimento acustico (ISO
4869-1: 1990) |
|
|
|
|
EN 24869-3 (1993) |
Acustica - Protettori auricolari
- Parte 3: metodo semplificato per la misura della perdita di inserzione di
cuffie aforiche ai fini del controllo di qualità (ISO/TR 4869-3: 1989) |
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E FILTRI
PER SALDATURA
|
EN 169 (1992) |
Mezzi di protezione personale
degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di
trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
|
|
|
|
EN 170 (1992) |
Mezzi di protezione personale
degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate |
|
|
|
|
EN 171 (1992) |
Mezzi di protezione personale
degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
|
|
|
|
EN 207 (1993) |
Protezione personale degli occhi
- Filtri e mezzi di protezione dell’occhio contro radiazioni laser
(occhiali per protezione laser) |
|
|
|
|
EN 208 (1993) |
Protezione personale degli occhi
- Protettori dell’occhio per i lavori di regolazione sul laser e
sistemi laser (occhiali per regolazione laser) |
|
|
|
|
EN 379 (1994) |
Specifiche per filtri per
saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per
saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa |
GUANTI
|
EN 374-1 (1994) |
Guanti di protezione contro
prodotti chimici e microorganismi - Parte 1: terminologia e requisiti
prestazionali |
|
|
|
|
EN 374-2 (1994) |
Guanti di protezione contro
prodotti chimici e microorganismi - Parte 2: determinazione della resistenza
alla penetrazione |
|
|
|
|
EN 374-3 (1994) |
Guanti di protezione contro
prodotti chimici e microorganismi - Parte 3: determinazione della resistenza
alla permeazione ai prodotti chimici |
|
|
|
|
EN 388 (1994) |
Guanti di protezione contro
rischi meccanici |
|
|
|
|
EN 407 (1994) |
Guanti di protezione contro
rischi termici (calore e/o fuoco) |
|
|
|
|
EN 420 (1994) |
Requisiti generali per guanti |
|
|
|
|
EN 421 (1994) |
Guanti di protezione contro le
radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva |
CALZATURE
|
EN 344 (1992) |
Requisiti e metodi di prova per
calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale |
|
|
|
|
EN 345 (1992) |
Specificazioni per calzature di
sicurezza per uso professionale |
|
|
|
|
EN 346 (1992) |
Specificazioni per calzature
protettive per uso professionale |
|
|
|
|
EN 347 (1992) |
Specificazioni per calzature
occupazionali per uso professionale |
INDUMENTI PROTETTIVI E GREMBIULI
|
EN 340 (1993) |
Indumenti protettivi - Requisiti
generali |
|
|
|
|
EN 348 (1992) |
Indumenti protettivi - Metodo di
prova: determinazione del comportamento dei materiali a contatto con piccole
proiezioni di metallo liquido |
|
|
|
|
EN 366 (1993) |
Indumenti protettivi -
Protezione contro calore e fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali
e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante |
|
|
|
|
EN 367 (1992) |

