In materia di svolgimento di attività lavorativa nel periodo previsto per il riposo settimanale, la Cassazione ha ribadito il prorpio orientamento secondo il quale: Nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale, dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 Cost ituzione, potendo assumer e adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni relative ed il fatto notorio), il consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 5 novembre 2003, n.16626: Rapporto di lavoro - Lavoratore - Mancato godimento del riposo settimanale - Risarcimento del danno non patrimoniale - Prova del danno da usura psicofisica - Consenso del lavoratore - Rilevanza - Ammissibilità).