-----Messaggio originale-----
Da: massimo pretto [mailto:
operaicontroroma@...]
Inviato: lunedì 18 settembre 2006 13.03
A: giancarlo aslo milano gino aslomilano
Cc: dario aslo milano; fabio-rsu nexans latina; andrea aslo napoli; aslo
roma; Parma -aslo; operai di novara; luigi falk aslo milano; m.rosini copel
latina; Giuliano- Terim-aslo modena
Oggetto: Inoltra: RE: [Mailing List Medicina Democratica] Re: Nuovo decreto
amianto - da girare alle camere del lavoro e categorie regionali, con logo
--- "carmela.bianchini" <
carmela.bianchini@...>
ha scritto:
> Data: Mon, 18 Sep 2006 10:21:30 +0200 (CEST)
> Da: "carmela.bianchini"
> <
carmela.bianchini@...>
> A: Medicina Democratica
> <
medicinademocratica@...>
> Oggetto: RE: [Mailing List Medicina Democratica] Re:
> Nuovo decreto amianto - da girare
> alle camere del lavoro e categorie regionali, con
> logo
>
---------------------------------
se è vero che basta una sola fibra per poter contrarre
la malattia, il valore limite non dovrebbe esistere,
bisogna tutelare anche gli esposti loro malgrado,mi
riferisco a chi vive nelle vicinanza di lavorazioni,
estrazioni e commercializzazione di prodotti
contenente amianto,
per le cave di serpentino non è chiara la
sistemazione del frantoi di macinazione, vedi la cava
di Ponte Nuovo a Rocchetta Vara (ora sospesa), il
frantoi è a 35 km di distanza.
carme
---------------------------------
From: ginocarpe <
ginocarpe@...>
Reply-To:
medicinademocratica@...
To: Medicina Democratica
<
medicinademocratica@...>
Subject: [Mailing List Medicina Democratica] Re: Nuovo
decreto amianto - da girare alle camere del lavoro e
categorie regionali, con logo
Date: Sat, 16 Sep 2006 19:19:33 +0200 (CEST)
La fissazione del valore limite (tuttora eccessivo e
inaccettabile) a 0,1 FF/CC di aria (cioè 100
fibre/litro ) rende ancora più assurda la decisione
precedente di fissare allo stesso valore di 100 fibre
/litro l'esposizione a cui i lavoratori hanno diritto
ai benefici pensionistici. Bisognerà pertanto battersi
per l'abolizione di qualsiasi valore di esposizione
per quanto riguarda i benefici pensionistici. In
subordine 1/10 del TLV (cioè 10 fibre litro ).
Gino Carpentiero Medicina Democratica
Firenze
----- Original Message -----
From: RenatoZ
To: M L Naz forum ambientalista ; M L Medi Democratica
Naz
Sent: Friday, September 15, 2006 12:52 AM
Subject: Fw: Nuovo decreto amianto - da girare alle
camere del lavoro e categorie regionali, con logo
E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'11
settembre 2006 il
dlgs 257 del 25 luglio 2006 "Attuazione della
direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione
all'amianto durante il lavoro".
Diventa il titolo VI bis del Dlgs 626/94 e
sostituisce, perchè abrogato dal nuovo decreto, il
"Capo III" (Protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi all'esposizione ad amianto duranto il lavoro)
del DLgs. 15 agosto 1991 n. 277
"Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 "
Le norme del decreto, ovviamente fermo restando da
quanto previsto dalla L. 257/92, si applicano alle
attività lavorative che "possono comportare, per i
lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto,
quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei
materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica
delle aree interessate."
Definisce gli OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO il quale
"Prima di intraprendere lavori di demolizione o di
manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche
chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni
misura necessaria volta ad individuare la presenza di
materiali a potenziale contenuto d'amianto."
"Nella VALUTAZIONE (del rischio) di cui all'articolo
4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla
polvere proveniente dall'amianto e dai materiali
contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e
il grado dell'esposizione e le misure preventive e
protettive da attuare."
Definisce come deve essere fatta la NOTIFICA prima
dell'inizio dei lavori, le MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE, il CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E IL VALORE
LIMITE " Il valore limite di esposizione per l'amianto
e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,
misurato come media ponderata nel tempo di riferimento
di otto ore"; l'INFORMAZIONE, FORMAZIONE E
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI.
.
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