Da: AsLO Lazio
[mailto:operaicontrolazio@...]
Inviato: domenica 26 novembre 2006
18.34
A: mario
Oggetto: Inoltra: Invio in corso
posta elettronica: itala
dario comotti
<dario.comotti@...> ha scritto:
per quanti ancora sostengono che la Fiom si è venduta in
questi ultimi tempi, 100 anni fa organizzava il caporalato per i
padroni legando gli operai a contratti che prevedevano il blocco
degli scioperi
|
Fiom: il primo contratto, 100 anni fa. Nell'ottobre 1906, il contratto collettivo
firmato con la Itala di Torino apriva la stagione contrattuale. Riportiamo di
seguito il testo integrale di quell'accordo Tra
la Spettabile Ditta Itala e per
essa i suoi legali rappresentanti signori Leone Fubini e Guido Bigio e la Federazione nazionale fra gli operai metallurgici
e per essa i signori Ernesto Verzi e Giuseppe Scotti, essi pure debitamente
autorizzati, si convengono, per la durata di un triennio, a partire dalla
firma del presente concordato, le norme seguenti: Art. 1.
– Tutto il personale necessario alla Società Italia per tutte le
diverse prestazioni di mano d’opera nelle sue officine – esclusi
i chauffeurs e gli aiuti-chauffeurs e compresi i capi-squadra, sarà fornito
dalla Federazione Nazionale Metallurgici, la quale si impegna di fornire il
detto personale a richiesta della Ditta nella quantità occorrente per i varii
riparti di metallurgia come da classificazione contenuta nell’articolo
1° del Regolamento sui salari. Questo
impegno andrà in vigore col 3 dicembre corrente anno, entro il quale giorno
la Federazione dovrà fornire tutto il personale, richiesto almeno un mese
prima della Ditta. Qualora
la Ditta volesse dare attuazione al contratto, in una data anteriore a
questa, dovrà in ogni modo presentare le richieste opportune sempre non meno
di un mese prima. Anche
per l’avvenire e per tutta la durata del contratto, l’assunzione
del personale addetto alla lavorazione, compresi sempre i capi-squadra, sarà
fatta per mezzo dell’ufficio di Collocamento, secondo le disposizioni
ontenute nell’apposito regolamento accluso nel presente contratto. Gli
operai forniti dalla Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici e per
essa dall’Ufficio di Collocamento, dovranno, per venire assunti, essere
di gradimento della Ditta. Art. 2.
– Il personale s’intenderà definitivamente accettato dalla Ditta
e quindi sottoposto alle disposizioni contrattuali del presente concordato,
dopo un periodo di prova di giorni 15, durante i quali si seguiranno le norme
stabilite dal Regolamento di fabbrica. Art. 3.
– L’orario di lavoro normale è mantenuto sulla base attuale di
dieci ore giornaliere. Qualora
la maggior parte degli operai dipendenti dall’industria automobilistica
ottenesse una riduzione di orario dalle proprie Ditte, la Ditta contraente
già sin d’ora si dichiara disposta a concedere una uguale riduzione,
fermo restando il contratto con tutte le altre condizioni in esso contenute. Art. 4.
– Il salario dell’operaio è costituito di tre elementi: paga
oraria, cottimo e percentuale sulle ore straordinarie. In
caso di abolizione stabile del cottimo, la Ditta si impegna – ben
s’intende per quelle categorie per quegli operai che lavoravano a
cottimo – di aumentare la paga oraria con un supplemento del 25%. Quando
il cottimo venga sospeso per più di 15 giorni consecutivi, oppure in un
semestre per più di quattro settimane in varie riprese, tale sospensione si
riterrà stabile agli effetti del salario, e fino a che questo non sia
ripristinato, godrà della clausola di cui sopra. In
apposito regolamento qui aggregato verranno disciplinate le norme regolanti
il salario. Art. 5.
– Gli apprendisti non potranno essere assunti in proporzione superiore
al 3% del numero degli operai. L’apprendisaggio
è disciplinato dalle norme contenute nell’art. 25 del regolamento. Art. 6.
– In nessun caso verrà diminuito il salario dell’operaio che, per
necessità tecniche, sia dalla Ditta passato da un riparto all’altro. Art. 7.
– La Ditta si obbliga di ritenere sul salario degli operai le quote da
essi dovute alla Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici, nella
misura e colle modalità stabilite. La
Ditta farà conoscere alla Federazione quegli tra gli operai che eventualmente
si rifiutassero di rilasciare tali quote e per queste mancate esazioni non
assume alcuna responsabilità. Art. 8.
– Apposito regolamento, allegato al presente contratto, stabilisce le
norme disciplinari, gli orari, i riposi e quanto concerne il funzionamento
interno della fabbrica. Detto
regolamento non potrà venire modificato che con il consenso delle parti. Art. 9.
– L’Itala si impegna a favorire la costruzione di abitazioni
popolari a favore dei propri operai da parte di una Cooperativa di
lavoratori, con le modalità che verranno in apposito contratto stabilite. Art. 10.
– La Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici, si impegna alla
esecuzione scrupolosa del presente contratto, fornendo operai scelti, sia
come moralità, sia come abilità tecnica. Si impegna inoltre che per nessuna
ragione avverrà mai alcuno sciopero, né alcuna sospensione di lavori,
parziale o totale, né un intralcio all’andamento normale della
fabbrica, sotto pena di risarcire i danni materiali e morali che alla Ditta
derivassero, con facoltà in questa di rivalersi sulla cauzione. Non
sarà però causa di conflitto, né di risoluzione del contratto presente, la
astensione dal lavoro, causata in uno sciopero generale della classe
lavoratrice in Torino. Art. 11.
– Non saranno motivo di risoluzione del presente concordato gli
eventuali accordi industriali di qualsiasi natura, contratti dalla Ditta con
altre Società congeneri, anche se per essi la Ditta mutasse denominazione o
assumesse il titolo portato da altra Società. In caso di assorbimento o di
accordi basati sullo scambio o su conglobamento unico degli operai, le
disposizioni del presente contratto verranno estese a tutti gli operai
indistintamente, qualora la Itala assorbisca altre Società e sarà invece
limitato ai soli operai della Itala, quando questa sia incorporata da altra
Società. Art. 12.
– Tutti gli operai della Ditta che non abbiano oltrepassato i 10 anni
di età saranno nel momento della loro conferma, iscritti per una quota
ciascuna, e nel terzo anno della loro assunzione, per due quote a cura e a
carico della Ditta, alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni con
sede in Torino. La
ditta sosterrà a sue spese il pagamento continuativo di dette quote a
trimestri anticipati, sino a che gli operai sono al servizio della fabbrica. Gli
operai che abbiano oltrepassato i 40 anni di età saranno mantenuti nei ruoli
nelle medesime proporzioni – e sempre per cura e a spese della Ditta
– iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la
vecchiaia degli operai. Art. 13.
– A garanzia della esatta osservanza del presente concordato, la
Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici, entro un mese dalla
sottoscrizione del medesimo, farà un versamento di L. 60.000 che verrà
depositato, con le modalità da determinare, alla Sede della Banca
d’Italia. A
completare la cauzione stabilita per operaio e per aiuto-operaio, la Ditta
riterrà su salario di ciascuno di essi, e nel termine di due anni, la somma
di L. 0,50 per settimana colle modalità stabilite dal regolamento. Tanto
l’importo del primo semestre, quanto quello delle ritenute settimanali,
sarà – quando sia costrutto il primo blocco delle case operaie –
investito nel pagamento parziale delle case stesse, nelle quali l’Itala
potrà iscrivere ipoteca per egual valore. Art. 14.
– Alla Commissione arbitrale, di cui più oltre, sarà domandata la
risoluzione di tutte le controversie che potessero sorgere da ambo le parti
sul diritto e sulla misura della rivalsa sulle cauzione, per danni
materiali-morali che venissero causati ad una delle parti. Per infrazioni al
presente concordato il minimo della penalità è fissato in L. 50. Art. 15.
– La perdita totale o parziale della cauzione da parte della
Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici avverrà anche nel caso in
cui venga volontariamente intralciato il normale funzionamento della fabbrica. Non
potranno costituire il diritto di rivalsa sulla cauzione a favore della ditta
le mancanze individuali. A
sua volta la Ditta non sarà obbligata al risarcimento totale o parziale dei
danni causati individualmente dal personale tecnico o dirigente, con
infrazione al presente contratto e agli annessi regolamenti. Art. 16.
– L’Ufficio di Collocamento dovrà provvedere normalmente tutto il
personale richiesto dalla Ditta, entro un mese da detta richiesta, qualora la
domanda non superi il 20% degli operai già impiegati. Qualora
l’Ufficio di collocamento non adempisse a tale obbligo, la Ditta avrà
diritto a risarcimento sulla cauzione, in ragione di L. 50 per ogni operaio
non fornito. Se
la richiesta della Ditta superasse il 20% predetto e lo Ufficio di
Collocamento per la parte eccedente non fosse in grado di provvedere alla
richiesta, la Ditta potrà procurarsi tale personale direttamente, dando
preferenza agli operai federati ed escludendo in ogni caso gli espulsi dalla
Federazione Nazionale Metallurgica. Gli
espulsi dalla Federazione che lavorassero entro la fabbrica, saranno
immediatamente licenziati e non potranno usufruire delle disposizioni
contemplate nell’articolo 18 del presente concordato. Tale
disposizione verrà applicata anche a quelli operai assunti direttamente dalla
Ditta, i quali non intendessero, entro due mesi dal loro ingresso nella
fabbrica, inscriversi alla Federazione Nazionale degli operai Metallurgici. Art. 17. –
All’operaio licenziato per cause disciplinari a nessuna delle quali
siano applicabili le sanzioni del codice penale per reato di azione pubblica
ed esclusi sempre i reati politici, verrà corrisposta l’indennità
stabilita dal regolamento di fabbrica. Dal
beneficio di tale indennità sono esclusi coloro che verranno licenziati per
motivi di cui al precedente articolo e al regolamento di fabbrica. Art. 18.
– I licenziati – non per loro colpa – saranno indennizzati
coll’importo delle ultime 70 giornate di lavoro – esclusi
soltanto i casi di trasformazione radicale e generale dell’industria, e
di chiusura dell’officina per forza maggiore (incendi, terremoto, ecc.). Sono
compresi nei casi con indennizzo, i licenziamenti per esigenza di
trasformazione di lavorazione dei singoli reparti. Art. 19.
– Tutte le controversie e tutti i conflitti di qualsiasi natura,
nascenti dalla interpretazione e dalla applicazione del presente contratto
come dai regolamenti allegati, sia fra operai e Ditta, nonché le possibili
divergenze riguardanti gli eventuali aumenti di salario ai singoli operai,
saranno risoluti d’accordo fra la Commissione interna e la Direzione. La
Commissione interna sarà nominata di cinque operai della fabbrica. Essa
delega a rappresentarla uno dei suoi membri per le piccole divergenze. Tale
Commissione durerà in carica fino alla scadenza del presente contratto. In
caso di disaccordo, giudicheranno i delegati della Federazione Metallurgica e
uno o più delegati del Consiglio d’Amministrazione della Ditta. Perdurando
il disaccordo, la questione sarà risoluta dal Collegio arbitrale. Tale
Collegio che durerà per tutto il contratto, è composto di due rappresentanti
della Federazione Metallurgica, di due rappresentanti della Ditta e del
signor Avvocato Senatore Secondo Frola, che funge da Presidente. Il
Collegio arbitrale giudicherà senza spese né formalità di sorta, con lodo
inappellabile. In
nessun caso durante le trattative per derimere le controversie si potrà
addivenire ad una sospensione totale o parziale di lavoro. Art. 20.
– Il presente contratto dovrà essere denunciato per iscritto da una
delle parti o da entrambe almeno sei mesi prima della scadenza. In
caso di mancata denuncia si intenderà rinnovato alle stesse condizioni di tre
in tre anni. Al
contratto è annesso il regolamento dei
salari, il quale stabilisce, come il precedente, le condizioni
finanziarie della classe entro la fabbrica, gli eventuali aumenti e tutte le
garanzie riflettenti il personale come aiuti operai ed apprendisaggio: Art. 1.
– Le paghe orarie al personale verranno stabilite in base a quelle
risultanti dal libretto paga all’atto della sua ammissione, aumentate
del 10 per cento, dopo 4 mesi dall’assunzione. Qualora
la maggioranza delle altre fabbriche aumentasse l’attuale media dei
salari, la clausola del regolamento che importa il 10 per cento
d’aumento sul libretto paga degli operai nuovi assunti, verrà abolita o
diminuita in proporzione degli aumenti fatti nelle fabbriche sopracitate. In
nessun caso però potranno essere inferiori ai minimi stabiliti nella seguente
tabella: Motori
Cent.
45 all’ora Preparazione
del materiale pei motori « 40 « Montaggio
delle vetture «
40 « Sala
di prova
« 55 « Preparazione
del materiale per il montaggio « 37 « Cambi
di velocità «
40 « Differenziali
« 40 « Attrezzisti
« 45 « Tornitori
« 43 « Tracciatori
« 40 « Macchine
(Frese, pialle, ecc.) « 40 « Trapanatori
« 35 « Pulitori
e smerigliatori « 45 « Fucinatori
« 45 « Aiutanti
e battimazza «
30 « Lattonieri
« 40 « Sbavatori
«
35 « Fonditori
« 50 « Manovali
L. 90 mensili, con orario non superiore alle ore 70 settimanali. I
minimi sopra indicati non sono applicabili ai capi squadra né agli operai
specialisti, per i quali la mercede sarà contrattata per ogni singolo caso. Art. 2.
– Nella proporzione del 25 per cento del numero degli operai, la Ditta
avrà diritto di richiedere alla Federazione Metallurgica degli aiuti operai
con paghe minori dei minimi sopra indicati. Il
minimo della paga per gli aiuti operai non potrà essere inferiore ai
centesimi 20 all’ora. L’aumento
della paga oraria per gli aiuti operai verrà determinata dall’anzianità
da speciali attitudini e dal merito. In
nessun caso e per nessun motivo l’aiuto operaio potrà essere escluso
dal beneficio di raggiungere il minimo di paga oraria stabilita nella
precedente tabella dopo 18 mesi di servizio come aiuto operaio. Art. 3.
– Tutti gli operai attualmente esistenti nella fabbrica godranno
l’aumento del 10 per cento sulla paga attuale eccettuati quelli che
raggiungono già i 55 centesimi di paga. In
più quegli operai che non raggiungono il minimo della paga, ma che hanno una
paga non inferiore al 25 per cento del minimo stesso, godranno immediatamente
un aumento del 10 per cento ed entro un anno dalla firma del presente
contratto, verranno portati al minimo di cui all’articolo 2°. Gli
aiuti operai attualmente esistenti nella fabbrica, la cui paga oraria non sia
inferiore ai centesimi 25 all’ora, verranno considerati operai dopo 18
mesi dalla firma del contratto. Art. 4.
– Per gli operai apprendisti la mercede normale s’inizia per
tutti nella misura di cent. 5 all’ora e sarà aumentata di 5 in 5 cent.
Sino a raggiungere il massimo di cent. 20. Raggiunto
tale massimo gli apprendisti verranno considerati come aiuti operai e
godranno delle disposizioni dell’art. 2. L’aumento
di cent. 5 all’ora verrà accordato per speciali attitudini e merito. Dopo
18 mesi di effettivo servizio, verrà corrisposto agli apprendisti la paga
oraria stabilita come minimo agli aiuti operai. |
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