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Fiom:
il primo contratto, 100 anni fa.
Nell'ottobre
1906, il contratto collettivo firmato con la Itala di Torino
apriva la stagione contrattuale. Riportiamo di seguito il
testo integrale di quell'accordo
Tra
la Spettabile Ditta
Itala e per essa i suoi legali rappresentanti signori
Leone Fubini e Guido Bigio e la Federazione nazionale fra
gli operai metallurgici e per essa i signori Ernesto Verzi
e Giuseppe Scotti, essi pure debitamente autorizzati, si
convengono, per la durata
di un triennio, a partire dalla firma del presente concordato,
le norme seguenti:
Art.
1. – Tutto il personale necessario alla Società Italia
per tutte le diverse prestazioni di mano d’opera nelle sue
officine – esclusi i chauffeurs e gli aiuti-chauffeurs e
compresi i capi-squadra, sarà fornito dalla Federazione
Nazionale Metallurgici, la quale si impegna di fornire il
detto personale a richiesta della Ditta nella quantità
occorrente per i varii riparti di metallurgia come da
classificazione contenuta nell’articolo 1° del Regolamento
sui salari.
Questo
impegno andrà in vigore col 3 dicembre corrente anno, entro
il quale giorno la Federazione dovrà fornire tutto il
personale, richiesto almeno un mese prima della Ditta.
Qualora
la Ditta volesse dare attuazione al contratto, in una data
anteriore a questa, dovrà in ogni modo presentare le
richieste opportune sempre non meno di un mese prima.
Anche
per l’avvenire e per tutta la durata del contratto,
l’assunzione del personale addetto alla lavorazione,
compresi sempre i capi-squadra, sarà fatta per mezzo
dell’ufficio di Collocamento, secondo le disposizioni
ontenute nell’apposito regolamento accluso nel presente
contratto.
Gli
operai forniti dalla Federazione Nazionale fra gli operai
Metallurgici e per essa dall’Ufficio di Collocamento,
dovranno, per venire assunti, essere di gradimento della
Ditta.
Art.
2. – Il personale s’intenderà definitivamente
accettato dalla Ditta e quindi sottoposto alle disposizioni
contrattuali del presente concordato, dopo un periodo di prova
di giorni 15, durante i quali si seguiranno le norme stabilite
dal Regolamento di fabbrica.
Art.
3. – L’orario di lavoro normale è mantenuto sulla
base attuale di dieci ore giornaliere.
Qualora
la maggior parte degli operai dipendenti dall’industria
automobilistica ottenesse una riduzione di orario dalle
proprie Ditte, la Ditta contraente già sin d’ora si
dichiara disposta a concedere una uguale riduzione, fermo
restando il contratto con tutte le altre condizioni in esso
contenute.
Art.
4. – Il salario dell’operaio è costituito di tre
elementi: paga oraria, cottimo e percentuale sulle ore
straordinarie.
In
caso di abolizione stabile del cottimo, la Ditta si impegna
– ben s’intende per quelle categorie per quegli operai che
lavoravano a cottimo – di aumentare la paga oraria con un
supplemento del 25%.
Quando
il cottimo venga sospeso per più di 15 giorni consecutivi,
oppure in un semestre per più di quattro settimane in varie
riprese, tale sospensione si riterrà stabile agli effetti del
salario, e fino a che questo non sia ripristinato, godrà
della clausola di cui sopra.
In
apposito regolamento qui aggregato verranno disciplinate le
norme regolanti il salario.
Art.
5. – Gli apprendisti non potranno essere assunti in
proporzione superiore al 3% del numero degli operai.
L’apprendisaggio
è disciplinato dalle norme contenute nell’art. 25 del
regolamento.
Art.
6. – In nessun caso verrà diminuito il salario
dell’operaio che, per necessità tecniche, sia dalla Ditta
passato da un riparto all’altro.
Art.
7. – La Ditta si obbliga di ritenere sul salario degli
operai le quote da essi dovute alla Federazione Nazionale fra
gli operai Metallurgici, nella misura e colle modalità
stabilite.
La
Ditta farà conoscere alla Federazione quegli tra gli operai
che eventualmente si rifiutassero di rilasciare tali quote e
per queste mancate esazioni non assume alcuna responsabilità.
Art.
8. – Apposito regolamento, allegato al presente
contratto, stabilisce le norme disciplinari, gli orari, i
riposi e quanto concerne il funzionamento interno della
fabbrica.
Detto
regolamento non potrà venire modificato che con il consenso
delle parti.
Art.
9. – L’Itala si impegna a favorire la costruzione di
abitazioni popolari a favore dei propri operai da parte di una
Cooperativa di lavoratori, con le modalità che verranno in
apposito contratto stabilite.
Art.
10. – La Federazione Nazionale fra gli operai
Metallurgici, si impegna alla esecuzione scrupolosa del
presente contratto, fornendo operai scelti, sia come moralità,
sia come abilità tecnica. Si impegna inoltre che per nessuna
ragione avverrà mai alcuno sciopero, né alcuna sospensione
di lavori, parziale o totale, né un intralcio all’andamento
normale della fabbrica, sotto pena di risarcire i danni
materiali e morali che alla Ditta derivassero, con facoltà in
questa di rivalersi sulla cauzione.
Non
sarà però causa di conflitto, né di risoluzione del
contratto presente, la astensione dal lavoro, causata in uno
sciopero generale della classe lavoratrice in Torino.
Art.
11. – Non saranno motivo di risoluzione del presente
concordato gli eventuali accordi industriali di qualsiasi
natura, contratti dalla Ditta con altre Società congeneri,
anche se per essi la Ditta mutasse denominazione o assumesse
il titolo portato da altra Società. In caso di assorbimento o
di accordi basati sullo scambio o su conglobamento unico degli
operai, le disposizioni del presente contratto verranno estese
a tutti gli operai indistintamente, qualora la Itala
assorbisca altre Società e sarà invece limitato ai soli
operai della Itala, quando questa sia incorporata da altra
Società.
Art.
12. – Tutti gli operai della Ditta che non abbiano
oltrepassato i 10 anni di età saranno nel momento della loro
conferma, iscritti per una quota ciascuna, e nel terzo anno
della loro assunzione, per due quote a cura e a carico della
Ditta, alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni
con sede in Torino.
La
ditta sosterrà a sue spese il pagamento continuativo di dette
quote a trimestri anticipati, sino a che gli operai sono al
servizio della fabbrica.
Gli
operai che abbiano oltrepassato i 40 anni di età saranno
mantenuti nei ruoli nelle medesime proporzioni – e sempre
per cura e a spese della Ditta – iscritti alla Cassa
Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia
degli operai.
Art.
13. – A garanzia della esatta osservanza del presente
concordato, la Federazione Nazionale fra gli operai
Metallurgici, entro un mese dalla sottoscrizione del medesimo,
farà un versamento di L. 60.000 che verrà depositato, con le
modalità da determinare, alla Sede della Banca d’Italia.
A
completare la cauzione stabilita per operaio e per
aiuto-operaio, la Ditta riterrà su salario di ciascuno di
essi, e nel termine di due anni, la somma di L. 0,50 per
settimana colle modalità stabilite dal regolamento.
Tanto
l’importo del primo semestre, quanto quello delle ritenute
settimanali, sarà – quando sia costrutto il primo blocco
delle case operaie – investito nel pagamento parziale delle
case stesse, nelle quali l’Itala potrà iscrivere ipoteca
per egual valore.
Art.
14. – Alla Commissione arbitrale, di cui più oltre, sarà
domandata la risoluzione di tutte le controversie che
potessero sorgere da ambo le parti sul diritto e sulla misura
della rivalsa sulle cauzione, per danni materiali-morali che
venissero causati ad una delle parti. Per infrazioni al
presente concordato il minimo della penalità è fissato in L.
50.
Art.
15. – La perdita totale o parziale della cauzione da
parte della Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici
avverrà anche nel caso in cui venga volontariamente
intralciato il normale funzionamento della fabbrica.
Non
potranno costituire il diritto di rivalsa sulla cauzione a
favore della ditta le mancanze individuali.
A
sua volta la Ditta non sarà obbligata al risarcimento totale
o parziale dei danni causati individualmente dal personale
tecnico o dirigente, con infrazione al presente contratto e
agli annessi regolamenti.
Art.
16. – L’Ufficio di Collocamento dovrà provvedere
normalmente tutto il personale richiesto dalla Ditta, entro un
mese da detta richiesta, qualora la domanda non superi il 20%
degli operai già impiegati.
Qualora
l’Ufficio di collocamento non adempisse a tale obbligo, la
Ditta avrà diritto a risarcimento sulla cauzione, in ragione
di L. 50 per ogni operaio non fornito.
Se
la richiesta della Ditta superasse il 20% predetto e lo
Ufficio di Collocamento per la parte eccedente non fosse in
grado di provvedere alla richiesta, la Ditta potrà procurarsi
tale personale direttamente, dando preferenza agli operai
federati ed escludendo in ogni caso gli espulsi dalla
Federazione Nazionale Metallurgica.
Gli
espulsi dalla Federazione che lavorassero entro la fabbrica,
saranno immediatamente licenziati e non potranno usufruire
delle disposizioni contemplate nell’articolo 18 del presente
concordato.
Tale
disposizione verrà applicata anche a quelli operai assunti
direttamente dalla Ditta, i quali non intendessero, entro due
mesi dal loro ingresso nella fabbrica, inscriversi alla
Federazione Nazionale degli operai Metallurgici.
Art.
17. – All’operaio licenziato per cause disciplinari a
nessuna delle quali siano applicabili le sanzioni del codice
penale per reato di azione pubblica ed esclusi sempre i reati
politici, verrà corrisposta l’indennità stabilita dal
regolamento di fabbrica.
Dal
beneficio di tale indennità sono esclusi coloro che verranno
licenziati per motivi di cui al precedente articolo e al
regolamento di fabbrica.
Art.
18. – I licenziati – non per loro colpa – saranno
indennizzati coll’importo delle ultime 70 giornate di lavoro
– esclusi soltanto i casi di trasformazione radicale e
generale dell’industria, e di chiusura dell’officina per
forza maggiore (incendi, terremoto, ecc.).
Sono
compresi nei casi con indennizzo, i licenziamenti per esigenza
di trasformazione di lavorazione dei singoli reparti.
Art.
19. – Tutte le controversie e tutti i conflitti di
qualsiasi natura, nascenti dalla interpretazione e dalla
applicazione del presente contratto come dai regolamenti
allegati, sia fra operai e Ditta, nonché le possibili
divergenze riguardanti gli eventuali aumenti di salario ai
singoli operai, saranno risoluti d’accordo fra la
Commissione interna e la Direzione.
La
Commissione interna sarà nominata di cinque operai della
fabbrica. Essa delega a rappresentarla uno dei suoi membri per
le piccole divergenze.
Tale
Commissione durerà in carica fino alla scadenza del presente
contratto.
In
caso di disaccordo, giudicheranno i delegati della Federazione
Metallurgica e uno o più delegati del Consiglio
d’Amministrazione della Ditta.
Perdurando
il disaccordo, la questione sarà risoluta dal Collegio
arbitrale.
Tale
Collegio che durerà per tutto il contratto, è composto di
due rappresentanti della Federazione Metallurgica, di due
rappresentanti della Ditta e del signor Avvocato Senatore
Secondo Frola, che funge da Presidente.
Il
Collegio arbitrale giudicherà senza spese né formalità di
sorta, con lodo inappellabile.
In
nessun caso durante le trattative per derimere le controversie
si potrà addivenire ad una sospensione totale o parziale di
lavoro.
Art.
20. – Il presente contratto dovrà essere denunciato per
iscritto da una delle parti o da entrambe almeno sei mesi
prima della scadenza.
In
caso di mancata denuncia si intenderà rinnovato alle stesse
condizioni di tre in tre anni.
Al
contratto è annesso il regolamento
dei salari, il quale stabilisce, come il precedente, le
condizioni finanziarie della classe entro la fabbrica, gli
eventuali aumenti e tutte le garanzie riflettenti il personale
come aiuti operai ed apprendisaggio:
Art.
1. –
Le paghe orarie al personale verranno stabilite in base a
quelle risultanti dal libretto paga all’atto della sua
ammissione, aumentate del 10 per cento, dopo 4 mesi
dall’assunzione.
Qualora
la maggioranza delle altre fabbriche aumentasse l’attuale
media dei salari, la clausola del regolamento che importa il
10 per cento d’aumento sul libretto paga degli operai nuovi
assunti, verrà abolita o diminuita in proporzione degli
aumenti fatti nelle fabbriche sopracitate.
In
nessun caso però potranno essere inferiori ai minimi
stabiliti nella seguente tabella:
Motori
Cent. 45 all’ora
Preparazione
del materiale pei motori
«
40
«
Montaggio
delle vetture
« 40
«
Sala
di prova
« 55
«
Preparazione
del materiale per il montaggio
«
37
«
Cambi
di velocità
« 40
«
Differenziali
«
40
«
Attrezzisti
«
45
«
Tornitori
«
43
«
Tracciatori
«
40
«
Macchine
(Frese, pialle, ecc.)
«
40
«
Trapanatori
«
35
«
Pulitori
e smerigliatori
«
45
«
Fucinatori
«
45
«
Aiutanti
e battimazza
«
30
«
Lattonieri
«
40
«
Sbavatori
«
35
«
Fonditori
«
50
«
Manovali
L. 90 mensili, con orario non superiore alle ore 70
settimanali.
I
minimi sopra indicati non sono applicabili ai capi squadra né
agli operai specialisti, per i quali la mercede sarà
contrattata per ogni singolo caso.
Art.
2. – Nella proporzione del 25 per cento del numero degli
operai, la Ditta avrà diritto di richiedere alla Federazione
Metallurgica degli aiuti operai con paghe minori dei minimi
sopra indicati.
Il
minimo della paga per gli aiuti operai non potrà essere
inferiore ai centesimi 20 all’ora.
L’aumento
della paga oraria per gli aiuti operai verrà determinata
dall’anzianità da speciali attitudini e dal merito.
In
nessun caso e per nessun motivo l’aiuto operaio potrà
essere escluso dal beneficio di raggiungere il minimo di paga
oraria stabilita nella precedente tabella dopo 18 mesi di
servizio come aiuto operaio.
Art.
3. – Tutti gli operai attualmente esistenti nella
fabbrica godranno l’aumento del 10 per cento sulla paga
attuale eccettuati quelli che raggiungono già i 55 centesimi
di paga.
In
più quegli operai che non raggiungono il minimo della paga,
ma che hanno una paga non inferiore al 25 per cento del minimo
stesso, godranno immediatamente un aumento del 10 per cento ed
entro un anno dalla firma del presente contratto, verranno
portati al minimo di cui all’articolo 2°.
Gli
aiuti operai attualmente esistenti nella fabbrica, la cui paga
oraria non sia inferiore ai centesimi 25 all’ora, verranno
considerati operai dopo 18 mesi dalla firma del contratto.
Art.
4. – Per gli operai apprendisti la mercede normale
s’inizia per tutti nella misura di cent. 5 all’ora e sarà
aumentata di 5 in 5 cent. Sino a raggiungere
il massimo di cent. 20.
Raggiunto
tale massimo gli apprendisti verranno considerati come aiuti
operai e godranno delle disposizioni dell’art. 2.
L’aumento
di cent. 5 all’ora verrà accordato per speciali attitudini
e merito.
Dopo
18 mesi di effettivo servizio, verrà corrisposto agli
apprendisti la paga oraria stabilita come minimo agli aiuti
operai.
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