Igiene del lavoro
INAIL: lavoratori esposti all'amianto
L'Inail fornisce le prime istruzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 , che, con riguardo ai benefici previdenziali dei lavoratori esposti all'amianto che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, fa salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. fonte ipsoa.it
Igiene del lavoro
INAIL: lavoratori esposti all'amianto
L'Inail fornisce le prime istruzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 , che, con riguardo ai benefici previdenziali dei lavoratori esposti all’amianto che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, fa salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003.
Nell'immediatezza l'Istituto dispone la riattivazione di tutte le funzioni istruttorie e certificative di sua competenza, con le stesse modalità seguite in passato (e cioè sia sulla base di pareri Contarp che di Atti di indirizzo ministeriale), nei riguardi dei lavoratori assicurati Inail e limitatamente a periodi coperti dall’assicurazione Inail, a condizione che gli stessi lavoratori abbiano sicuramente presentato la domanda per ottenere il certificato di esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003 . Invece, per i seguenti lavoratori:
- assicurati Inail per i quali sia incerta la data di presentazione della domanda;
- assicurati Inail per i quali è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2 ottobre 2003;
- non assicurati Inail, oppure assicurati Inail che richiedono il riconoscimento dell’esposizione per periodi non coperti da assicurazione Inail (ferrovieri fino al 31.12.1995; postali fino al 31.12.1998), a prescindere dalla data di presentazione della domanda;
si limiterà all’inserimento in procedura dei dati anagrafici e, qualora presenti, di quelli contenuti nei curricula professionali
(Nota, INAIL, 12/01/2004)