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IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI MALATTIA   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #73 di 720 |
 

Con la sentenza della Suprema Corte (Cassazione Sezione Lavoro n. 572 del 21 gennaio 2002) viene stabilito che l’inidoneità del lavoratore per motivi di salute alle mansioni assegnate, giustifica il licenziamento solo se l’azienda non ha possibilità di impiegarlo in altri compiti.

Un lavoratore dipendente di un’azienda esattoriale adibito alla mansione di ufficiale addetto alla riscossione coattiva dei tributi, che prevedeva visite domiciliari e pignoramenti nei confronti dei contribuenti, è stato colpito da sindrome depressiva acuta di tipo nevrotico. La diagnosi dei medici ha stabilito che la malattia era causata dallo stress legato allo svolgimento delle mansioni, che si attenuava nei periodi di non lavoro e si accentuava alla ripresa dell’attività lavorativa. L’azienda ha sempre risposto negativamente alle ripetute richieste di cambio di mansione avanzate dal lavoratore ed ha poi proceduto al licenziamento, quando le assenze per malattia hanno superato il periodo di comporto di 180 giorni previsto dal contratto collettivo.

Ne è seguita una causa davanti al Pretore che ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione del lavoratore e condannando l’azienda al risarcimento del danno.

In grado di appello il Tribunale ha confermato la decisione del Pretore con la motivazione che l’azienda avrebbe dovuto constatare l’inidoneità del lavoratore alle mansioni e verificare di conseguenza la possibilità di adibirlo ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute.

Solo in assenza di questa possibilità l’azienda avrebbe potuto procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Successivamente, con la sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 572 del 21 gennaio 2002, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dall’azienda, sostenendo che pur essendosi verificato il superamento del periodo di comporto, l’azienda ha tenuto un comportamento anomalo, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 2087 cod. civ.(tutela e integrità psicofisica del lavoratore) che del mancato reperimento, nel quadro della organizzazione aziendale, di un altro posto di lavoro più adatto alle accertate, precarie condizioni di salute del soggetto, risultate incompatibili con le mansioni da lui espletate.

La Corte ha inoltre osservato che l’art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le cautele e gli accorgimenti che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza, la tecnica e le condizioni di salute dei dipendenti, siano idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale degli stessi, adoperandosi a creare le situazioni più favorevoli per ottenere dai propri lavoratori il miglior rendimento secondo le proprie capacità in ragione di salute, di idoneità e di adattamento di ognuno alle esigenze lavorative proprie dello specifico settore dell’impresa.

La Corte ha ricordato inoltre che in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni svolte, il licenziamento deve essere evitato e "ove sia possibile impiegare il lavoratore in altri compiti ed egli ne faccia richiesta";

Per provare la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, l’azienda deve dimostrare che un conveniente impiego del lavoratore infermo non è possibile nell'ambito del personale in servizio e delle mansioni già assegnate, o risulta comunque, non compatibile con il buon andamento dell'impresa.

Spetta poi al lavoratore l’onere di contrastare tale prova, indicando specificamente le mansioni esercitabili e non nocive per la sua salute e dimostrando la sua idoneità alle stesse.



Lun 1 Mar 2004 11:15 am

fabioprincipale
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Inoltra Messaggio #73 di 720 |
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Con la sentenza della Suprema Corte (Cassazione Sezione Lavoro n. 572 del 21 gennaio 2002) viene stabilito che l'inidoneità del lavoratore per motivi di...
Fabio Principale
fabioprincipale
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1 Mar 2004
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