Quali sono gli effetti conseguenti all'invito che il datore di lavoro rivolge al prestatore d'opera di riprendere il servizio, a seguito della sentenza che dichiara l'illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione del lavoratore stesso?
L'art. 18, c. 5, cit., prevede che, qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare del termine suddetto (salva l'altra ipotesi considerata dalla norma, relativa alla scelta del lavoratore di percepire l'indennità prevista dallo stesso art. 18, non oggetto del presente esame).
La norma ha sollevato diversi profili interpretativi.
In primo luogo, vengono discussi i requisiti che deve possedere l'invito del datore di lavoro al fine di far decorrere il termine di trenta giorni.
In proposito si è stabilito che tale invito, pur non dovendo essere valutato in termini rigorosamente formali, debba essere sufficientemente specifico, cioè deve determinare luogo e data in cui il lavoratore ha l'onere presentarsi per riprendere servizio (cfr. Cass., 24 marzo 1987, n. 2857).
Non è quindi sufficiente una dichiarazione con cui l'azienda si dichiara disponibile a dare attuazione al provvedimento del giudice, né un invito generico di riprendere il servizio presso la sede (senza precisare la data).
Inoltre, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'invito debba riguardare l'esatto posto di lavoro e mansione precedentemente occupata dal lavoratore.
In tale collocazione deve avvenire la reintegra.
Lo ius variandi può essere esercitato solo successivamente all'effettiva ripresa del servizio. In tal caso il datore di lavoro può disporre eventuali mutamenti delle mansioni o trasferimenti, sempre fatta salva la verifica di legittimità ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.
Pertanto si è giudicato di per sé illegittimo il provvedimento con cui il lavoratore viene reintegrato in posizione differente da quella da ultimo occupata (Cass., 7 gennaio 1998, n. 77).
Occorre tuttavia distinguere i diversi effetti che discendono dalle due ipotesi sopra menzionate (invito generico ed invito in mansioni diverse).
Nel primo caso, l'invito è radicalmente inidoneo a produrre gli effetti del comma 5 dell'art. 18, pertanto il termine di trenta giorni per riprendere servizio non decorre.
Nel secondo caso, si può ritenere che il termine decorra e sia onere del dipendente, una volta ripreso servizio tempestivamente, effettuare le contestazioni ex art. 2103 cod. civ.
Sul punto, peraltro, non constano posizioni interpretative consolidate in dottrina e giurisprudenza.
Venendo al caso in cui l'invito sia trasmesso con tutti i requisiti di legge, dev'essere spostata l'attenzione sull'onere posto a carico del lavoratore.
In particolare, nel caso in cui quest'ultimo non possa riprendere servizio nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, a causa di legittimi fattori impeditivi, il medesimo dovrà comunque, entro il suddetto termine, comunicare al datore tale impossibilità.
Siffatta comunicazione è giudicata idonea ad impedire la risoluzione del rapporto (Cass., 10 marzo 1992, n. 2888).
Ci si è inoltre chiesti quali effetti abbia l'eventuale dichiarazione del datore di lavoro, il quale, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'invito, comunichi al lavoratore la risoluzione del rapporto.
Da un lato si è ipotizzato che la dichiarazione costituisca un nuovo atto di licenziamento; tale atto andrebbe quindi impugnato dal lavoratore entro 60 giorni a pena di decadenza e sarebbe assoggettato alla disciplina dei licenziamenti individuali.
Dall'altro, si è sostenuto che la successiva dichiarazione del datore abbia valore puramente ricognitivo della risoluzione del rapporto e, quindi, sarebbe sottratta alle norme sugli atti di recesso.
In proposito la Suprema Corte si è pronunciata con una recente decisione (Cass., 19 maggio 2003, n. 7841), in cui ha giudicato corretti, in astratto, entrambi gli indirizzi, demandando al giudice di merito la verifica dei fatti e delle concrete intenzione delle parti, al fine di qualificare la dichiarazione come semplice atto ricognitivo ovvero come nuovo licenziamento.
Peraltro, resta il dubbio relativo all'ordine logico dei necessari accertamenti.
Se, infatti, si è verificata la risoluzione ipso iure, non è configurabile la possibilità di disporre un nuovo licenziamento (giacchè avrebbe ad oggetto un rapporto già estinto per causa autonoma).
marzo 2004
risposta a cura di Salvatore Trifirò, Giacinto Favalli e Francesco Rotondi