MANCATA FORMAZIONE
Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di formazione è sanzionato
dall'art. 3 della L. 863/1984, che sancisce la conversione del contratto di
formazione in contratto a tempo indeterminato, e dall'art. 8 della L. 407/1990
che stabilisce che " in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro,
l'Ispettorato del Lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla
costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio del 1° comma
(vantaggi contributivi)". Le due sanzioni non si sovrappongono ma, si integrano
e trovano applicazioni in specifiche situazioni.
Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di formazione è sanzionato
dall'art. 3 della L. 863/1984, che sancisce la conversione del contratto di
formazione in contratto a tempo indeterminato, e dall'art. 8 della L. 407/1990
che stabilisce che " in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro,
l'Ispettorato del Lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla
costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio del 1° comma
(vantaggi contributivi)". Le due sanzioni non si sovrappongono ma, si integrano
e trovano applicazioni in specifiche situazioni.