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Sacra Tridentina Synodus   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #3522 di 3675 |
Omaggio a San Pio X, in prossimita' della festa, nel centenario della sua
elevazione al soglio pontificio
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Sacra Tridentina Synodus
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Decreto in favore della Comunione frequente
sotto S. Pio X, il 20 dicembre 1905 (1).


DE QUOTIDIANA SS. EUCHARISTIAE SUMPTIONE

° ° °
[SCHEMA]

I. Bisogna raccomandare la Comunione frequente

l. Desiderata dal Concilio di Trento
2. Desiderata da nostro Signore
3. Motivi di questa insistenza: La Comunione ci purifica dai nostri
difetti

II La Comunione frequente nel corso della storia

l. Sollecitudine dei primi cristiani
2. Errori
a) Restrizioni giansenistiche
b) Lassismo

3. Dottrina tradizionale:

a) Dei Papi
b) Dei teologi

4. Decreto di S. Pio X

° ° °

Il santo Concilio di Trento, considerando gli ineffabili tesori di grazie
che derivano ai fedeli dal ricevere la santissima Eucaristia (2), dice:
"Il santissimo Concilio desidererebbe che, ad ogni Messa, i fedeli che vi
assistono non si accontentassero di fare la comunione spirituale, ma
ricevessero anche sacramentalmente l'Eucaristia". Queste parole mostrano
assai chiaramente quanto la Chiesa desideri che tutti i fedeli
s'accostino ogni giorno a questo banchetto celeste, onde riceverne piu`
abbondanti frutti di santificazione.
Questi voti sono conformi al desiderio di nostro Signore Gesu` Cristo
quando istitui` questo divin Sacramento. Infatti Egli stesso inculco`, a
piu` riprese e in termini chiari, la necessita` di nutrirsi sovente della
sua carne e di bere il suo sangue, particolarmente quando dice: " Questo
e` il pane disceso dal cielo; e non sara` come la manna che i vostri
padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivra` in eterno "
(3). Da questo paragone del nutrimento angelico con il pane e la manna, i
discepoli potevano comprendere facilmente che, essendo il pane il
nutrimento quotidiano del corpo ed essendo stata la manna l'alimento
quotidiano degli Ebrei nel deserto, cosi` l'anima cristiana poteva
nutrirsi ogni giorno del pane celeste e riceverne conforto. Inoltre,
quando ci ordina di chiedere nell'orazione del Signore "il nostro pane
quotidiano", bisogna riferire la frase, come insegnano quasi tutti i
Padri della Chiesa, non tanto al pane materiale, alimento del corpo,
quanto al pane eucaristico che deve essere ricevuto ogni giorno.
Ora, Gesu` Cristo e la Chiesa desiderano che tutti i fedeli s'accostino
ogni giorno al banchetto sacro, soprattutto affinche' i fedeli, stando
uniti a Dio per mezzo di questo sacramento, ricevano da esso la forza di
reprimere le loro passioni, di purificarsi delle colpe leggere in cui
incorrono quotidianamente, e di evitare le colpe gravi, alle quali e`
esposta la fragilita` umana: il fine principale di questo sacramento non
e` dunque di rendere onore e venerazione al Signore, ne' di essere premio
o paga per le virtu` di coloro che si comunicano (4). Percio` il santo
Concilio di Trento chiama l'Eucaristia " l'antidoto che ci libera dalle
colpe quotidiane e che ci preserva dai peccati mortali " (5).
I primi cristiani, avendo ben compreso questa volonta` divina,
accorrevano ogni giorno al banchetto di vita e di fortezza. "Erano
assidui all'istruzione degli Apostoli, e nella comunione della frazione
del pane" (6).
La stessa cosa si verifico` nei secoli seguenti, con grande profitto
della perfezione e della santita`, come riferirono i Santi Padri e gli
Scrittori ecclesiastici.
Essendosi frattanto affievolita la pieta`, e piu` tardi specialmente,
essendosi sparso ovunque il contagio del giansenismo, si comincio` a
discutere sulle disposizioni richieste per ricevere la Comunione
frequente e quotidiana; v'erano di quelli che esigevano, come necessarie,
disposizioni maggiori e piu` difficili.
Il risultato di queste dispute fu di trovare pochissime persone giudicate
degne di ricevere ogni giorno la santissima Eucaristia, di attingere a
questo sacramento cosi` salutare frutti piu` abbondanti; gli altri
dovevano accontentarsi di fare la comunione una volta all'anno, o una
volta al mese, o tutt'al piu` una volta alla settimana.
Si giunse a una severita` tale, che categorie intere di persone, come i
commercianti o la gente coniugata, furono escluse dal frequentare la
mensa celeste.
Tuttavia ci furono altri che sfociarono in una opposta sentenza.
Giudicando costoro che la comunione quotidiana e` di precetto divino,
affinche' non ci fosse nessun giorno in cui non si potesse fare la
Comunione, erano dell'avviso, tra le altre cose contrarie alla prassi
della Chiesa, che bisognava ricevere l'Eucaristia anche al Venerdi`
Santo, e la distribuivano anche in quel giorno.
Su questo punto la Santa Sede non manco` di compiere il suo dovere.
Infatti, in un decreto di questa Sacra Congregazione, che comincia Cum ad
aures, del 12 febbraio del 1679, decreto approvato dal papa Innocenzo XI,
condanno` questo genere di errori e represse gli abusi, dichiarando nello
stesso tempo che tutte le categorie di persone, non esclusi i
commercianti e le persone coniugate, potevano essere ammesse alla
Comunione frequente, secondo la pieta` di ciascuno ed a giudizio del loro
proprio confessore (7).
Inoltre, il 7 dicembre 1690, con il decreto Sanctissimus Dominus noster,
il papa Alessandro VIII condanno` la proposizione di Baio, che esigeva il
piu` puro amor di Dio senza alcuna mescolanza di difetti, in coloro che
volevano accostarsi alla sacra mensa (8).
Tuttavia, il veleno del giansenismo, che aveva guastato anche gli animi
buoni, sotto il pretesto dell'onore e della venerazione dovuti
all'Eucaristia, non disparve completamente.
Anche dopo le dichiarazioni della Santa Sede, continuo` a vivere la
questione sulle disposizioni necessarie per ricevere rettamente e
legittimamente la Comunione. Anche alcuni teologi di chiara fama
pensarono che la Comunione quotidiana si poteva permettere ai fedeli solo
in rari casi, e con numerose condizioni.
D'altra parte non mancarono uomini, dotti e pii, che piu` facilmente
aprivano l'adito a questo uso cosi` salutare ed a Dio gradito e che
insegnavano, appoggiandosi all'autorita` dei Padri, che non vi e` nessun
precetto della Chiesa che esiga, per la Comunione quotidiana, maggiori
disposizioni che per la Comunione settimanale o mensile; quanto ai frutti
che se ne ricavano, essi sono molto piu` abbondanti nella Comunione
quotidiana, che non in quella settimanale o mensile.
Le questioni su questo argomento sono andate aumentando ai nostri giorni
e sono state dibattute con una certa acrimonia; esse hanno portato
turbamento nella mente dei Confessori e nella coscienza dei fedeli, con
grande danno della pieta` e del fervore cristiano. E` per questo che
uomini molto illustri e Pastori di anime hanno rivolto ardenti suppliche
al nostro Santissimo Signore il Papa Pio X, affinche' si degnasse, con la
sua suprema autorita`, troncare la questione delle disposizioni richieste
per ricevere quotidianamente l'Eucaristia; in modo che questa usanza,
cosi` salutare e graditissima a Dio, non solo non si` vada diradando tra
i fedeli, ma al contrario aumenti e si diffonda ovunque, soprattutto ai
nostri giorni, in cui la religione e la fede cattolica sono attaccate da
tutte le parti, ed in cui il vero amore di Dio e la vera pieta` lasciano
molto a desiderare.

Percio` Sua Santita`, nella sollecitudine e zelo da cui e` animato,
avendo grandemente a cuore che il popolo cristiano sia attratto
moltissimo al Sacro Banchetto, con molta frequenza ed anche tutti i
giorni, e riceva cosi` frutti abbondantissimi, ha incaricato questa Sacra
Congregazione di esaminare e definire la suddetta questione.
La Sacra Congregazione del Concilio percio`, nella sua Sessione plenaria
del 16 dicembre 1905, ha esaminato molto attentamente questa cosa e, dopo
aver maturamente pesato le ragioni addotte dalle due parti, ha stabilito
e decretato quanto segue:

1° La Comunione frequente e quotidiana, essendo sommamente desiderata da
Cristo Signore e dalla Chiesa cattolica, sia resa accessibile a tutti i
fedeli, di ogni ordine e condizione; cosi` che nessuno, Purche' sia in
stato di grazia e si accosti alla santa Mensa con retta e devota
intenzione, possa esserne impedito.

2° La retta intenzione consiste nell'accostarsi alla santa mensa, non per
abitudine, o per vanita`, o per motivi umani, ma per soddisfare alla
volonta` di Dio, unirsi a Lui piu` intimamente per mezzo della carita` e,
merce' questo divino farmaco, guarire dalle proprie infermita` e difetti.

3° Quantunque sia molto desiderabile che coloro che ricevono la Comunione
frequente e quotidiana siano esenti da peccati veniali, almeno da quelli
pienamente deliberati, e da ogni affetto ad essi, basta tuttavia che non
abbiano alcuna colpa mortale, con il proposito di non peccare mai per
l'avvenire: se esiste nell'anima questo sincero proposito, non e`
possibile che coloro che fanno la Comunione tutti i giorni non si
correggano, a poco a poco, anche dei peccati veniali e dell'affetto ad
essi.

4° Sebbene i Sacramenti della Nuova Legge ottengano il loro effetto ex
opere operato (di per se'), tuttavia questo effetto e` tanto maggiore
quanto piu` perfette sono le disposizioni di coloro che li ricevono.
Occorre percio` badare di premettere alla santa Comunione una
preparazione diligente e, dopo averla ricevuta, fare seguire un
conveniente ringraziamento, secondo le forze, la condizione e i doveri di
ciascuno.

5° Onde ricevere la Comunione frequente e quotidiana con piu` prudenza e
maggior merito, sara` necessario il consiglio del Confessore. I
Confessori pero` si guardino dal tener lontano dalla Comunione frequente
e quotidiana qualche persona che sia trovata in stato di grazia e che si
accosti con retta intenzione.

6° Essendo evidente che la sunzione frequente e quotidiana della S.
Eucaristia aumenta l'unione con Cristo, rafforza la vita spirituale,
adorna di piu` l'anima delle virtu`, e ci da` un pegno piu` sicuro della
felicita` eterna, i Parroci, i Confessori e i Predicatori, seguendo la
dottrina approvata dal Catechismo Romano (9), esortino con frequenti
avvisi e con zelo premuroso, il popolo cristiano a questa pratica cosi`
pia e salutare.

7° La Comunione frequente e quotidiana deve essere incoraggiata
specialmente negli Istituti religiosi di ogni categoria; cio` non ostante
si osservera` il decreto Quemadmodum, del 17 dicembre 1890, emanato dalla
Sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari. Essa deve anche essere
incoraggiata in modo tutto speciale nei Seminari dei chierici, ove gli
alunni si avviano al servizio dell'altare; cosi` pure si faccia in tutti
gli altri collegi cristiani.

8° Se vi sono degli Istituti, sia di voti solenni che di voti semplici,
nelle cui regole o costituzioni, o anche nei calendari, siano fissate e
imposte le Comunioni in giorni determinati, bisogna dare a queste norme
un valore puramente direttivo, e non precettivo.
Il numero delle Comunioni prescritte deve essere considerato come un
minimo per la pieta` dei Religiosi. Per conseguenza, dovra` sempre ad
essi essere permesso accostarsi alla mensa eucaristica con piu`
frequenza, ed anche tutti i giorni, secondo le norme piu` sopra date, in
questo decreto.
Affinche' i Religiosi tutti, dell'uno e dell'altro sesso, possano venire
a conoscere esattamente le disposizioni del presente decreto, i superiori
di ciascuna casa si faranno premura di farlo leggere ogni anno in lingua
vernacola alla comunita`, durante l'Ottava della festa del " Corpus
Domini ".

9° Infine, dopo la promulgazione di questo Decreto, tutti gli scrittori
ecclesiastici si astengano da ogni discussione polemica riguardante le
disposizioni per ricevere la Comunione frequente e quotidiana.

Tutte queste disposizioni furono comunicate a Sua Santita` il Papa Pio X,
dal Segretario sottoscritto della Sacra Congregazione, nell'udienza del
17 dicembre 1905, e Sua Santita` ha ratificato questo decreto degli
Eminentissimi Padri, lo confermo` e ne ha ordinata la pubblicazione, non
ostante qualsivoglia cosa in contrario.
Sua Santita` ha pure ordinato di mandarne copia a tutti gli Ordinari dei
luoghi ed ai Superiori Regolari, affinche' essi lo facciano conoscere ai
loro Seminari, ai sacerdoti in cura di anime, agli Istituti Religiosi ed
ai rispettivi sacerdoti, e rendano conto alla Santa Sede, nelle loro
relazioni sullo stato della diocesi o dell'istituto, della esecuzione di
cio` che e` prescritto in tale decreto.

Roma, 20 dicembre 1905.

VINCENZO, Cardinale Vescovo di Palestrina, Prefetto.
G. DE LAI, Segretario.



NOTE

(1) Decreto Sacra Tridentina Synodus, della Sacra Congregazione del
Concilio, sulla Comunione quotidiana. - Testo latino: AA 2. 250-256. -
Versione italiana.
(2) Concilio di Trento, sess. 22, cap. 6. - DZ 944.
(3) Gv 6,59.
(4) S. Agostino, Sermo 57, In Matth., De Orat. Dom., 7. - ML 38, 389.
(5) Concilio di Trento, sess. 13, cap. 2. - DZ 875.
(6) At 2,42.
(7) Cf DZ 1147.
(8) Cf DZ 1313.
(9) Catechismo Romano, parte 2, cap. 4, n. 60.


ottobre 2002 - ottobre 2003 anno del rosario


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ooo @ (M) o
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Regina SS. Rosarii, ora pro nobis!




Mar 19 Ago 2003 2:49 pm

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