Primo Concilio di Nicea
Dal 19 giugno al 25 luglio (?) 325.
Papa Silvestro I (314-335).
Convocato dall’imperatore Costantino.
Simbolo Niceno contro Ario: consustanzialità del Figlio col Padre. 20
canoni.
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PROFESSIONE DI FEDE DEI 318 PADRI
Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose
visibili ed invisibili. Ed in un solo Signore, Gesù Cristo, figlio di
Dio, generato, unigenito, dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre,
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato,
della stessa sostanza del Padre [secondo i Greci: consustanziale],
mediante il quale sono state fatte tutte le cose, sia quelle che sono
in cielo, che quelle che sono sulla terra. Per noi uomini e per la
nostra salvezza egli discese dal cielo, si è incarnato, si è fatto
uomo, ha sofferto e risorse il terzo giorno, salì nei cieli, verrà
per giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello Spirito Santo.
Ma quelli che dicono: Vi fu un tempo in cui egli non esisteva; e:
prima che nascesse non era; e che non nacque da ciò che esisteva, o
da un’altra ipostasi o sostanza che il Padre, o che affermano che il =
Figlio di Dio possa cambiare o mutare, questi la chiesa cattolica e
apostolica li condanna.
CANONI
I. Di quelli che si mutilano o permettono questo da parte di altri su
se stessi.
Se qualcuno, malato, ha subito dai medici un’operazione chirurgica, o=
è stato mutilato dai barbari, può far parte ancora del clero. Ma se
qualcuno, pur essendo sano, si è castrato da sé, costui, appartenendo
al clero, sia sospeso, e in seguito nessuno che si trovi in tali
condizioni sia promosso allo stato ecclesiastico. E’ evidente, che
quello che è stato detto riguarda coloro che deliberatamente compiono
una cosa simile e osano mutilare se stessi ma se qualcuno, fosse
stato castrato dai barbari o dai propri padroni, ma fosse degno sotto
ogni aspetto, i canoni lo ammettono nel clero.
II. A coloro che dopo il battesimo sono subito ammessi nel clero.
Poiché molte cose per necessità, o sotto la pressione di qualcuno,
sono state fatte contro le disposizioni ecclesiastiche, sicché degli
uomini, venuti da poco alla fede dal paganesimo e istruiti in breve
tempo, sono stati subito ammessi al battesimo e insieme sono stati
promossi all'episcopato o al sacerdozio, è sembrato bene che in
futuro non si verifichi nulla di simile: è necessario del tempo,
infatti, a chi viene catechizzato, ed una prova più lunga dopo il
battesimo. E’ chiara infatti, la parola dell'apostolo: (il vescovo)
non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di
cadere nella stessa condanna (1).
Se poi col passar del tempo si venisse a scoprire qualche colpa
commessa da costui e fosse accusato da due o tre testimoni, questi
cesserà di far parte del clero. Chi poi osasse agire contro queste
disposizioni e si ergesse contro questo grande sinodo, costui
metterebbe in pericolo la sua stessa dignità sacerdotale.
III. Delle donne che vivono nascostamente con i chierici.
Questo grande sinodo proibisce assolutamente ai vescovi, ai
sacerdoti, ai diaconi e in genere a qualsiasi membro del clero di
tenere delle donne di nascosto, a meno che non tratti della propria
madre, di una sorella, di una zia, o di persone che siano al di sopra
di ogni sospetto.
IV. Da quanti debba essere consacrato un vescovo.
Si abbia la massima cura che un vescovo sia istituito da tutti i
vescovi della provincia. Ma se ciò fosse difficile o per sopravvenute
difficoltà, o per la distanza, almeno tre, radunandosi nello stesso
luogo, e non senza aver avuto prima per iscritto il consenso degli
assenti, celebrino la consacrazione. La conferma di quanto è stato
compiuto è riservata in ciascuna provincia al vescovo metropolita.
V. Degli scomunicati: che non siano accolti da altri; e dell'obbligo
di tenere i sinodi due volte all'anno.
Quanto agli scomunicati, sia ecclesiastici che laici, la sentenza dei
vescovi di ciascuna provincia abbia forza di legge e sia rispettata
la norma secondo la quale chi è stato cacciato da alcuni non sia
accolto da altri. E’ necessario tuttavia assicurarsi che questi non
siano stati allontanati dalla comunità solo per grettezza d'animo o
per rivalità del vescovo o per altro sentimento di odio.
Perché poi questo punto abbia la dovuta considerazione, è sembrato
bene che in ogni provincia, due volte all'anno si tengano dei sinodi,
affinché tutti i vescovi della stessa provincia riuniti al medesimo
scopo discutano questi problemi, e così sia chiaro a tutti i vescovi
che quelli che hanno mancato in modo evidente contro il proprio
vescovo sono stati opportunamente scomunicati, fino a che l'assemblea
dei vescovi non ritenga di mostrare verso costoro una più umana
comprensione. I sinodi siano celebrati uno prima della Quaresima
perché, superato ogni dissenso, possa esser offerto a Dio un dono
purissimo; l'altro in autunno.
VI. Della precedenza di alcune sedi, dell'impossibilità di essere
ordinato vescovo senza il consenso del metropolita.
In Egitto, nella Libia e nella Pentapoli siano mantenute le antiche
consuetudini per cui il vescovo di Alessandria abbia autorità su
tutte queste province; anche al vescovo di Roma infatti è
riconosciuta una simile autorità. Ugualmente ad Antiochia e nelle
altre province siano conservati alle chiese gli antichi privilegi.
Inoltre sia chiaro che, se qualcuno è fatto vescovo senza il consenso
del metropolita, questo grande sinodo stabilisce che costui non debba
esser vescovo. Qualora poi due o tre, per questioni loro personali,
dissentano dal voto ben meditato e conforme alle norme ecclesiastiche
degli altri, prevalga l'opinione della maggioranza.
VII. Del vescovo di Gerusalemme.
Poiché è invalsa la consuetudine e l'antica tradizione che il vescovo
di Gerusalemme riceva particolare onore, abbia quanto questo onore
comporta, salva sempre la dignità propria della metropoli.
VIII. Dei cosiddetti càtari.
Quanto a quelli che si definiscono càtari, cioè puri, qualora si
accostino alla chiesa cattolica e apostolica, questo santo e grande
concilio stabilisce che, ricevuta l'imposizione delle mani, rimangano
senz'altro nel clero. E’ necessario però, prima di ogni altra cosa,
che essi dichiarino apertamente, per iscritto, di accettare e seguire
gli insegnamenti della chiesa cattolica, che cioè essi comunicheranno
con chi si è sposato per la seconda volta e con chi è venuto meno
durante la persecuzione, per i quali sono stabiliti il tempo e le
circostanze della penitenza, così da seguire in ogni cosa le
decisioni della chiesa cattolica e apostolica. Quando, sia nei
villaggi che nelle città, non si trovino che ecclesiastici di questo
gruppo essi rimangano nello stesso stato. Se però qualcuno di essi si
avvicina alla chiesa cattolica dove già vi è un vescovo o un
presbitero, è chiaro che il vescovo della chiesa avrà dignità di
vescovo e colui che presso i càtari è chiamato vescovo, avrà dignità
di presbitero, a meno che piaccia al vescovo che quegli possa
dividere con lui la stessa dignità. Se poi questa soluzione non fosse
per lui soddisfacente, gli procurerà un posto o di corepiscopo o di
presbitero, perché appaia che egli fa parte veramente del clero e che
non vi sono due vescovi nella stessa città.
IX. Di quelli che senza il debito esame sono Promossi al sacerdozio.
Se alcuni sono stati promossi presbiteri senza il debito esame, o, se
esaminati, hanno confessato dei falli, ma, contro le disposizioni dei
canoni, hanno ricevuto l'imposizione delle mani, la legge
ecclesiastica non li riconosce; la chiesa cattolica infatti vuole
uomini irreprensibili.
X. Di coloro che hanno rinnegato la propria fede durante la
Persecuzione e poi sono stati ammessi fra il clero.
Se alcuni di quelli che hanno rinnegato la fede cristiana sono stati
eletti sacerdoti o per ignoranza o per simulazione di quelli che li
hanno scelti, questo non porta pregiudizio alla disciplina
ecclesiastica: una volta scoperti, infatti, costoro saranno deposti.
XI. Di quelli che hanno rinnegato la Propria fede e sono finiti tra i
laici.
Quanto a quelli che, senza necessità, senza confisca dei beni, senza
pericolo o qualche cosa di simile - ciò che avvenne sotto la
tirannide di Licinio - hanno tradito la loro fede, questo santo
sinodo dispone che, per quanto essi siano indegni di qualsiasi
benevolenza, si usi tuttavia comprensione per essi. Quelli dunque tra
i fedeli che fanno davvero penitenza, trascorrano tre anni tra gli
audientes, sei anni tra i substrati (2), e per due anni preghino col
popolo salvo che all'offertorio.
XII. Di coloro che, dopo aver lasciato il mondo, vi sono poi
ritornati.
Quelli che chiamati dalla grazia, dopo un primo entusiasmo hanno
deposto il cingolo militare, ma poi sono tornati, come i cani, sui
loro passi (3), al punto da versare denaro e da ricercare con
benefici la vita militare, facciano penitenza per dieci anni, dopo
aver passato tre anni fra gli audientes (4). Ma, per questi
penitenti, bisognerà guardare la loro volontà ed il modo di far
penitenza. Quelli, infatti, che col timore, con le lacrime, con la
pazienza, con le buone opere dimostrano con i fatti, e non simulano
la loro conversione, costoro, compiuto il tempo prescritto da passare
fra gli audientes (5), potranno essere ammessi ragionevolmente a
partecipare alle preghiere; dopo ciò, il vescovo potrà prendere nei
loro riguardi qualche decisione anche più mite. Ma quelli che si
comportano con indifferenza, e credono che per la loro espiazione sia
sufficiente questa penitenza, devono senz'altro scontare tutto il
tempo stabilito.
XIII. Di quelli che in punto di morte chiedono la comunione.
Con quelli che sono in, fin di vita, si osservi ancora l'antica norma
per cui in caso di morte nessuno sia privato dell'ultimo,
indispensabile viatico. Se poi avvenisse che quegli che era stato
dichiarato disperato, ed era,stato ammesso alla comunione e fatto
partecipe dell'offerta, guarisca, sia ammesso tra coloro che
partecipano alla sola preghiera (fino a che sia trascorso il tempo
stabilito da questo grande concilio ecumenico). In genere, poi, il
vescovo, dopo inchiesta, ammetterà chiunque si trovi in punto di
morte e chieda di partecipare all'eucarestia.
XIV. Dei catecumeni lapsi.
Questo santo e grande concilio stabilisce che i catecumeni lapsi per
tre anni siano ammessi solo tra gli audientes (6), e che dopo questo
tempo possano prender parte alla preghiera, con gli altri catecumeni.
XV. Del clero che si sposta di città in città.
Per i molti tumulti ed agitazioni che avvengono, è sembrato bene che
sia assolutamente stroncata la consuetudine, che in qualche parte ha
preso piede, contro le norme ecclesiastiche, in modo che né vescovi
né preti, né diaconi si trasferiscano da una città all'altra. Che se
qualcuno, dopo questa disposizione del santo e grande concilio,
facesse qualche cosa di simile, e seguisse l'antico costume, questo
suo trasferimento sarà senz'altro considerato nullo, ed egli dovrà
ritornare alla chiesa per cui fu eletto vescovo, o presbitero, o
diacono
XVI. Di coloro che non dimorano nelle chiese nelle quali furono
eletti.
Quanti temerariamente, senza santo timore di Dio, né alcun rispetto
per i sacri canoni si allontanano dalla propria chiesa, siano essi
sacerdoti o diaconi, o in qualsiasi modo ecclesiastici, non devono in
nessun modo essere accolti in un'altra chiesa; bisogna, invece,
metterli nell'assoluta necessità di far ritorno alla propria
comunità, altrimenti siano esclusi dalla comunione. Che se poi uno
tentasse di usar violenza ad alcun dipendente da un altro vescovo e
di consacrarlo nella sua chiesa contro la volontà del vescovo, da cui
si è allontanato, tale ordinazione sia considerata nulla.
XVII. Dei chierici che esercitano l'usura.
Poiché molti che sono soggetti ad una regola religiosa, trascinati da
avarizia e da volgare desiderio di guadagno, e dimenticata la divina
Scrittura, che dice: Non ha dato il suo denaro ad interesse (7),
prestando, esigono un interesse, il santo e grande sinodo ha creduto
giusto che se qualcuno, dopo la presente disposizione prenderà usura,
o farà questo mestiere d'usuraio in qualsiasi altra maniera, o
esigerà una volta e mezza tanto:, o si darà, in breve, a qualche
altro guadagno scandaloso, sarà radiato dal clero e considerato
estraneo alla regola.
XVIII. Che i diaconi non debbano dare l'eucarestia ai presbiteri; e
che non devono prender posto avanti a questi.
Questo grande e santo concilio è venuto a conoscenza che in alcuni
luoghi e città i diaconi danno la comunione ai presbiteri: cosa che
né i sacri canoni, né la consuetudine permettono: che, cioè, quelli
che non hanno il potere di consacrare diano il corpo di Cristo a
coloro che possono offrirlo. Esso è venuto a conoscenza anche di
questo: che alcuni diaconi ricevono l'eucarestia perfino prima dei
vescovi. Tutto ciò sia tolto di mezzo, e i diaconi rimangano nei
propri limiti, considerando che essi sono ministri dei vescovi ed
inferiori ai presbiteri. Ricevano, quindi, come esige l'ordine,
l'eucarestia, dopo i sacerdoti, e per mano del vescovo o del
sacerdote. Non è neppure lecito ai diaconi sedere in mezzo ai
presbiteri; ciò è, infatti, sia contro i sacri canoni, sia contro
l'ordine. Se poi qualcuno non intende obbedire, neppure dopo queste
prescrizioni, sia sospeso dal diaconato.
XIX. Di quelli che dall'errore di Paolo di Samosata si avvicinano
alla chiesa cattolica e delle diaconesse.
Quanto ai seguaci di Paolo, che intendono passare alla chiesa
cattolica, bisogna osservare l'antica prescrizione che essi siano
senz'altro ribattezzati. Se qualcuno di essi, in passato, aveva
appartenuto al clero, purché, del tutto irreprensibile, una volta
ribattezzato potrà essere ordinato dal vescovo della chiesa
cattolica. Ma se l'esame dovesse far concludere che si tratta di
inetti, è bene deporli. Questo modo d'agire sarà usato anche con le
diaconesse e, in genere, con quanti appartengono al clero. Quanto
alle diaconesse in particolare, ricordiamo, che esse, non avendo
ricevuto alcuna imposizione delle mani, devono essere computate
senz'altro fra le persone laiche.
XX. Che non si debba, nei giorni di domenica e di Pentecoste, pregare
in ginocchio.
Poiché vi sono alcuni che di domenica e nei giorni della Pentecoste
si inginocchiano, per una completa uniformità è sembrato bene a
questo santo sinodo che le preghiere a Dio si facciano in piedi.
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Note
(1) I Tm 3, 6-7
(2) Audientes e substrati indicano gli appartamenti a due fasi dei
catecumenato, che dovevano essere adempiute da chi, convertito al
cristianesimo, aspirava al battesimo
(3) Cfr. Pr 26, 11.
(4) V. nota 2.
(5) V. nota 2.
(6) V. nota 2.
(7) Sal 14, 5
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Concili Ecumenici - Copertina
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