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SECONDO CONCILIO DI NICEA anno 787   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #71 di 468 |
Secondo Concilio di Nicea


Dal 24 settembre al 23 ottobre 787.
Papa Adriano I (772-795).
Convocato dall'Imperatrice Irene.
8 sessioni. Significato e liceità del culto delle immagini. 20
canoni.


--------------------------------------------------------------------

DEFINIZIONE

Il santo, grande e universale concilio, per grazia di Dio e per
decreto dei pii e cristiani nostri imperatori Costantino ed Irene,
sua madre, riunito per la seconda volta nella illustre metropoli di
Nicea in Bitinia nella santa chiesa di Dio del titolo di Sofia,
seguendo la tradizione della chiesa cattolica, definisce quanto
segue.

Cristo, nostro Dio, ci fece dono della sua conoscenza e ci liberò
dalle tenebre e dal furore degli idoli. E dopo aver fatta sua sposa
la sua chiesa, senza macchia e senza ruga (1) promise di conservarla
e confermò questa promessa dicendo ai suoi discepoli Io sono con voi
ogni giorno, fino alla fine dei secoli (2). Ma questa promessa egli
non la fece solo a loro ma anche a noi, che attraverso loro abbiamo
creduto nel suo nome (3).

Alcuni, dunque, incuranti di questo dono, come se avessero ricevuto
le ali dal nemico ingannatore, hanno deviato dalla retta ragione
opponendosi alla tradizione della chiesa cattolica, non hanno più
raggiunto la conoscenza della verità. E, come dice il proverbio, sono
andati errando per i viottoli, del proprio campo e hanno riempito le
loro mani di sterilità; hanno tentato, infatti, di screditare le
immagini dei sacri monumenti dedicati a Dio; sacerdoti, certo, di
nome, ma non nella sostanza. Di questi il Signore dice cosi nella
profezia: Molti Pastori hanno devastato la mia vigna; hanno
contaminato la mia parte (4), seguendo, infatti, uomini scellerati, e
trascinati dalle loro passioni, hanno accusato la santa chiesa,
sposata a Cristo Dio, e non distinguendo il sacro dal profano (5),
hanno messo sullo stesso piano le immagini di Dio e dei suoi santi e
le statue degli idoli diabolici.

Non potendo, quindi, il Signore Dio sopportare che i suoi sudditi
venissero corrotti da una tale peste, ha convocato con la sua divina
volontà, noi da ogni parte; noi, ossia i responsabili del sacerdozio,
attraverso lo zelo religioso e l'invito di Costantino e di Irene,
nostri fedelissimi imperatori: tutto ciò perché la divina tradizione
della chiesa cattolica riuscisse rafforzata da un voto comune. Dopo
ricerche, quindi, e discussioni diligentissime, con l'unico scopo di
seguire la verità, noi né togliamo né aggiungiamo cosa alcuna;
vogliamo solo conservare intatto tutto ciò che è (proprio) della
chiesa cattolica. Seguendo, perciò, i santi sei concili ecumenici, e
specialmente quello che fu tenuto nella nobile metropoli dei Niceni;
ed inoltre quello celebrato dopo di esso nella città imperiale, cara
a Dio:

Crediamo in un solo Dio... [segue il simbolo Niceno-
Costantinopolitano].

Detestiamo e anatematizziamo Ario ed i suoi seguaci, e quelli che
hanno in comune con lui la sua insana dottrina; cosi pure Macedonio
ed i suoi, ben a ragion chiamati "pneumatomachi", cioè gente che
combatte lo Spirito. Confessiamo anche la signora nostra, la santa
Maria, come vera e propria madre di Dio: essa, infatti, ha partorito
nella sua carne una persona della Trinità, Cristo, nostro Dio, come
ha insegnato anche il primo concilio di Efeso, che scacciò dalla
chiesa l'empio Nestorio, e quelli che ne seguono il pensiero, perché
introducevano un dualismo di persone (in Cristo). Confessiamo inoltre
anche le due nature di colui che si è incarnato per noi
dall'immacolata madre di Dio e sempre vergine Maria, riconoscendo in
lui un perfetto Dio e un perfetto uomo, come ha proclamato anche il
concilio di Calcedonia, scacciando dalla chiesa Eutiche e Dioscoro,
blasfemi. Accomuniamo ad essi Severo, Pietro, e il poliblasfemo loro
codazzo, intrecciati l'uno all'altro. Con essi anatematizziamo le
favolose invenzioni di Origene, di Evagrio, e di Didimo, come fece
anche il quinto concilio riunito a Costantinopoli. Predichiamo,
inoltre, in Cristo due volontà e due operazioni, secondo la proprietà
delle nature, come solennemente dichiarò il sesto sinodo di
Costantinopoli, sconfessando Sergio, Onorio, Ciro, Pirro, Macario,
negatori della pietà, e i loro accoliti. In poche parole, noi
intendiamo custodire gelosamente intatte tutte le tradizioni
ecclesiastiche, sia scritte che orali. Una di queste, in accordo con
la predicazione evangelica, è la pittura delle immagini, che giova
senz'altro a confermare la vera e non fantastica incarnazione del
Verbo di Dio, e ha una simile utilità per noi infatti, le cose, che
hanno fra loro un rapporto di somiglianza, hanno anche senza dubbio
un rapporto scambievole di significato.

In tal modo, procedendo sulla via regia, seguendo in tutto e per
tutto l'ispirato insegnamento dei nostri santi padri e la tradizione
della chiesa cattolica riconosciamo, infatti, che lo Spirito santo
abita in essa noi definiamo con ogni accuratezza e diligenza che, a
somiglianza della preziosa e vivificante Croce, le venerande e sante
immagini sia dipinte che in mosaico, di qualsiasi altra materia
adatta, debbono essere esposte nelle sante chiese di Dio, nelle sacre
suppellettili e nelle vesti, sulle pareti e sulle tavole, nelle case
e nelle vie; siano esse l'immagine del Signore e Dio e Salvatore
nostro Gesù Cristo, o quella della immacolata Signora nostra, la
santa madre di Dio, degli angeli degni di onore, di tutti i santi e
pii uomini. Infatti, quanto più continuamente essi vengono visti
nelle immagini, tanto più quelli che le vedono sono portati al
ricordo e al desiderio di quelli che esse rappresentano e a tributare
ad essi rispetto e venerazione. Non si tratta, certo, secondo la
nostra fede, di un vero culto di latria, che è riservato solo alla
natura divina, ma di un culto simile a quello che si rende alla
immagine della preziosa e vivificante croce, ai santi evangeli e agli
altri oggetti sacri, onorandoli con l'offerta di incenso e di lumi,
com'era uso presso gli antichi. L'onore reso all'immagine, infatti,
passa a colui che essa rappresenta; e chi adora l'immagine, adora la
sostanza di chi in essa è riprodotto.

In tal modo si rafforza l'insegnamento dei nostri santi padri, ossia
la tradizione della chiesa cattolica, che ha accolto il Vangelo da un
confine all'altro della terra; in tal modo siamo seguaci di Paolo,
del divino collegio apostolico, e della santità dei padri, tenendoci
stretti alle tradizioni che abbiamo ricevuto (6); così possiamo
cantare alla chiesa gli inni trionfali dei profeti: rallegrati molto,
figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme; godi e gioisci, con
tutto il cuore; il Signore ha tolto di mezzo a te le iniquità dei
tuoi avversari, sei stata liberata dalle mani dei tuoi nemici. Dio,
il tuo re, è in in mezzo a te; non sarai più oppressa dal male (7), e
la pace porrà in te la sua dimora in eterno.

Chi, perciò, oserà pensare o insegnare diversamente, o, conformemente
agli empi eretici, o oserà impugnare le tradizioni ecclesiastiche, o
inventare delle novità, o gettar via qualche cosa di ciò che è
consacrato a Dio, nella chiesa, come il Vangelo, l'immagine della
croce, immagini dipinte, o le sante reliquie dei martiri, o pensare
con astuti raggiri di sovvertire qualcuna delle legittime tradizioni
della chiesa cattolica; o anche di servirsi dei vasi sacri come di
vasi comuni, o dei venerandi monasteri (come di luoghi profani), in
questo caso, quelli che sono vescovi o chierici siano deposti, i
monaci e i laici, vengano esclusi dalla comunione.

ANATEMI RIGUARDO ALLE SACRE IMMAGINI

Se qualcuno non ammette che Cristo, nostro Dio, possa esser limitato,
secondo l'umanità, sia anatema.
Se qualcuno rifiuta che i racconti evangelici siano rappresentati con
disegni, sia anatema.
Se qualcuno non saluta queste (immagini), (fatte) nel nome del
Signore e dei suoi santi, sia anatema.
Se qualcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica, sia scritta che
non scritta, sia anatema.


CANONI

I.

Bisogna osservare in tutto i sacri canoni.

Quelli che hanno avuto in sorte il sacerdozio, hanno il criterio
costituito dalle testimonianze e dalle indicazioni delle prescrizioni
canoniche. Noi le accettiamo con gioia, e cantiamo con Davide
divinamente ispirato, dicendo a Dio: Mi sono dilettato dei tuoi
comandamenti, come di ogni ricchezza (8). E hai emanato i tuoi
comandamenti con giustizia in eterno; dammene l'intelligenza e vivrò
(9). Se, dunque, la voce dei profeti ci comanda di osservare in
eterno i comandamenti di Dio, e di vivere in essi (10), è chiaro che
essi devono rimanere intatti e stabili. Anche Mosè, infatti, che vide
Dio, dice cosi: In essi non vi è nulla da aggiungere e nulla da
togliere (11). E il divino apostolo, gloriandosi in essi, grida: In
essi gli angeli desiderano ardentemente di volgere lo sguardo (12);
e: Se un angelo vi annunzia (qualche cosa) oltre quello che voi avete
ricevuto, sia anatema (13).

Convinti di ciò ne facciamo professione e ce ne rallegriamo come uno
si rallegra di abbondanti spoglie (14), gioiosamente accogliamo nel
nostro cuore i divini canoni, e conserviamo integre e certe le loro
prescrizioni, sia quelle emanate dai lodevolissimi apostoli, trombe
dello Spirito, che quelle dei sei concili universali e dei concili
locali, raccolti per esporre questi decreti, e dei nostri santi
padri. Illuminati, infatti, da un solo e medesimo Spirito,
stabilirono quanto era utile. Sicché quelli che essi hanno
anatematizzato lo sono anche per noi; quelli deposti lo sono anche
per noi; quelli giudicati degni di segregazione, lo sono anche per
noi; quelli sottoposti a pene, lo sono anche per noi allo stesso
modo. Il vostro modo di vivere non sia amante del denaro, ma
contentatevi di quanto avete (15): cosi esclama con chiara voce il
divino Paolo, colui che sali al terzo cielo e ascoltò parole
ineffabili.

II.

Chi viene ordinato vescovo prometta di osservare i sacri canoni,
altrimenti non deve essere ordinato.

Poiché cantando i salmi promettiamo a Dio: Mediterò i tuoi
comandamenti; non dimenticherò le tue parole (16), è certamente
salutare che ogni cristiano osservi tutto ciò; ma in modo particolare
coloro che hanno conseguito la dignità sacerdotale. Stabiliamo,
perciò, che chiunque sia promosso all'episcopato, debba conoscere a
memoria il Salterio, sicché possa ammonire tutto il clero, che da lui
dipende, a istruirsi allo stesso modo. Il metropolita indaghi
diligentemente l'ordinando se egli legge volentieri, e non di corsa,
ma con attenzione sia i sacri canoni e il santo Vangelo, sia il libro
del divino apostolo, e tutta la sacra Scrittura; se si comporta
secondo i divini precetti, e istruisce cosi il suo popolo. Le parole
divine, ossia la vera conoscenza delle sacre Scritture, sono
sostanza, infatti, del nostro sacerdozio, come afferma il grande
Dionigi (17). Che se egli non fosse d'accordo, e non fosse disposto a
comportarsi e ad insegnare cosi, non sia ordinato. Dice, infatti, Dio
per mezzo dei profeti: Tu hai respinto la scienza, io respingerò te,
perché tu non sia mio sacerdote (18).

III.

I principi non devono eleggere un vescovo

Ogni elezione di un vescovo, di un sacerdote, di un diacono, fatta
dai principi secolari è invalida, secondo il canone: "Se un vescovo
con l'appoggio dell'autorità secolare ha ottenuto una chiesa sia
deposto e siano segregati tutti quelli che comunicano con lui" (19).
Bisogna, infatti, che chi dev'essere promosso all'episcopato, sia
eletto da vescovi, com'è stato stabilito dai santi padri di Nicea,
nel canone: "E’ sommamente conveniente che il vescovo sia eletto da
tutti i vescovi della provincia; se ciò fosse difficile per una
urgente necessità o per le distanze, almeno tre, raccoltisi nello
stesso luogo, non senza che i vescovi assenti abbiano dato il loro
parere per iscritto, facciano l'ordinazione. La conferma di quanto è
stato compiuto è riservata, in ciascuna provincia, al metropolita"
(20).

IV.

I vescovi si devono astenere da ogni baratto.

Il banditore della verità, il divino apostolo Paolo, stabilendo quasi
una norma per i presbiteri di Efeso, o meglio, per tutto il clero,
dice con estrema libertà: io non ho desiderato né l'argento, né
l'oro, né la veste di nessuno. Vi ho mostrato in ogni maniera che
cosi, lavorando, bisogna aiutare i deboli, stimando più felice il
dare (21).

Anche noi, quindi, istruiti da lui, stabiliamo che in nessun modo per
turpe lucro un vescovo adducendo scuse ai suoi peccati (22) possa
chiedere oro, argento, o altra cosa, ai vescovi, ai chierici, o ai
monaci che sono sotto di lui. Dice, infatti, l'apostolo: Gli ingiusti
non avranno in sorte il regno di Dio (23) e: I figli non devono
accumulare per i genitori, sono piuttosto questi che devono metter da
parte per i figli (24).

Se, perciò, qualcuno, volendo denaro o qualsiasi altra cosa, o per
innata passione allontanasse o escludesse qualcuno dei suoi chierici
dal suo ministero, o chiudesse il tempio venerando, cosi che non
potesse più tenersi in esso il divino servizio, spingendo la sua
pazzia a cose insensate, poiché si mostra davvero insensato, sarà
soggetto a pena analoga, che ricadrà sul sito stesso capo (25) poiché
si rende trasgressore di un precetto di Dio e delle prescrizioni
apostoliche. Comanda, infatti, anche Pietro, il principale tra gli
apostoli: Pascete il gregge di Dio, che è in mezzo a voi, non
forzatamente, ma volentieri, conforme alla volontà di Dio, non per
volgare desiderio di guadagno, ma con zelo, non come chi vuole
signoreggiare il clero, ma trasformandosi in modelli del gregge,e
quando apparirà il Pastore dei pastori, riceverete la corona di
gloria che non marcisce (26).

V.

Chi schernisce i chierici ordinati senza donativi sia punito.

Il peccato conduce alla morte (27) quando qualcuno, dopo aver
peccato, non si corregge. Peggio ancora, se qualcuno si erge
arrogantemente contro la pietà e la verità, amando mammona più
dell'obbedienza a Dio, e non tenendo in nessun conto i suoi precetti
canonici. In loro non abita il Signore Dio (28), a meno che, umiliati
per il proprio errore, non si correggano: bisogna, infatti che essi
si avvicinino maggiormente a Dio, e con cuore contrito gli chiedano
la remissione di questo peccato e la sua indulgenza, piuttosto che
vantarsi di donativi illeciti: poiché Dio è vicino a quelli che sono
contriti di cuore (29).

Quelli dunque che si gloriano di essere stati ordinati per una chiesa
per mezzo del denaro e pongono le loro speranze in questa loro prava
consuetudine, che aliena da Dio e da ogni sacerdozio, e che, per di
più, impudentemente e sfacciatamente hanno espressioni offensive
contro chi per la propria vita virtuosa è stato scelto e costituito
(nel sacerdozio) dallo Spirito santo senza denaro; quelli, dunque,
che fanno ciò, prima siano posti all'ultimo gradino del loro ordine;
se poi insistessero, siano assoggettati alle pene ecclesiastiche.

Se poi nell'ordinazione si venisse a sapere che qualcuno in passato
avesse fatto ciò, si agisca secondo il canone apostolico, che
dice: "Se un vescovo, un presbitero o un diacono, hanno ottenuto la
loro dignità col denaro, siano deposti, loro e chi li ha ordinati, e
siano in ogni modo privati della comunione, come Simon mago da me
Pietro" (30). Ciò anche conformemente al secondo canone dei nostri
santi padri di Calcedonia, che dice: "Se un vescovo facesse una sacra
ordinazione per denaro, e riducesse ad una vendita quella grazia che
per sua natura non si può vendere, e consacrasse per denaro un
vescovo, un corepiscopo, un presbitero, un diacono, o un qualsiasi
altro membro del clero; o, sempre per denaro, nominasse un
amministratore, o un pubblico difensore, o una guardia, o, insomma,
uno qualsiasi del clero, per vile guadagno; chi, dunque, avrà
realmente fatto ciò, metterà in serio pericolo il suo posto. Colui
poi che è stato consacrato, non dovrà ricavare nessun utile da una
consacrazione fatta per commercio e dalla sua promozione; sia
considerato, invece, estraneo alla sua dignità e all'ufficio, che ha
ottenuto col denaro. Se poi si venga a sapere che qualcuno ha fatto
da mediatore in cosi vergognosi e illeciti guadagni, anche costui, se
fosse un chierico decada dalla propria dignità, se fosse un laico o
monaco, sia scomunicato" (31).

VI.

Che ogni anno si celebri il sinodo locale.

Vi è un canone che dice: "Due volte all'anno bisogna riunire i
vescovi di ogni provincia per discutere i problemi" (32). Però per il
disagio, o perché i vescovi che devono riunirsi sono sempre in
difficoltà quando devono mettersi in cammino, i santi padri del sesto
sinodo hanno stabilito che "assolutamente e senza scuse si tenessero
almeno una volta all'anno, per riformare ciò che ne ha bisogno" (33).
Questo canone lo riconfermiamo anche noi; se poi vi sarà qualche
autorità (civile) che intenda impedire ciò, sia privata della
comunione; e se un metropolita, senza necessità, né impedimenti, né
plausibili motivi, trascurasse di mettere in pratica questa
prescrizione, sia assoggettato alle pene canoniche.

Quando poi il Sinodo tratta le questioni riguardanti i sacri canoni e
gli Evangeli, i vescovi riuniti devono avere la massima cura di
osservare i divini e vivificanti comandamenti di Dio:
Nell'osservarli, infatti, è posta una grande ricompensa (34); perché
il comandamento è una lucerna, e la legge una luce, e la correzione e
la disciplina è la via della vita (35): il comandamento di Dio è
luminoso e illumina gli occh (36). Il metropolita non ha il diritto
di esigere qualche cosa di quelle che un vescovo avesse portato con
sé, sia essa un giumento o altro. Se sarà provato che l'ha fatto,
restituirà quattro volte tanto.

VII.

Bisogna completare le nuove chiese, consacrate senza le reliquie dei
santi.

Dice il divino apostolo Paolo: I peccati di alcuni uomini si
manifestano prima, quelli di altri dopo (37). Quindi ai peccati
precedenti, seguiranno altri peccati. Per questo, all'empia eresia
dei calunniatori dei cristiani, sono seguite altre empietà. Come
infatti hanno tolto dalla chiesa la vista delle venerande immagini,
cosi hanno abbandonato anche altre consuetudini, che bisogna
ripristinare secondo la legislazione sia scritta, che solo
tramandata.

Comandiamo che nelle chiese che sono state consacrate senza le
reliquie dei santi martiri, venga fatta la deposizione delle
reliquie, naturalmente con la consueta preghiera. Da oggi in poi un
vescovo che consacrasse una chiesa senza reliquie, sia deposto per
aver trasgredito le tradizioni ecclesiastiche.

VIII.

Non bisogna accogliere gli Ebrei che non si convertono sinceramente.

Poiché quelli che appartengono alla religione ebraica, errando,
credono di potersi far beffe di Cristo Dio, fingendo di vivere da
cristiani, e invece lo negano, celebrando di nascosto i loro sabati e
seguendo altre pratiche giudaiche, disponiamo che costoro non debbano
essere ammessi né alla comunione, né alla preghiera, né in chiesa.
Siano apertamente Ebrei, secondo la loro religione! Stabiliamo anche
che non si devono battezzare i loro figli, e che essi non possono
acquistare né possedere servi. Se qualcuno di loro però, si
convertirà con fede e con cuore sincero, e crederà con tutto il suo
cuore, abbandonando i loro costumi e le loro azioni affinché anche
altri possano essere ripresi e corretti, egli e i suoi figli potranno
essere accolti, battezzati e aiutati perché si astengano dalle
superstizioni ebraiche; altrimenti non siano ammessi.

IX.

Non si nasconda alcun libro dell'eresia che calunnia i cristiani.

Tutti i giuochi da bambini, sciocchi baccanali e falsi scritti,
composti contro le sacre immagini, devono essere consegnati
all'episcopio di Costantinopoli, perché siano sequestrati con gli
altri libri eretici. Se si scoprirà che qualcuno li avrà nascosti,
sia deposto, se vescovo, sacerdote o diacono; se laico o monaco, sia
anatematizzato.

X.

Un chierico non deve lasciare la propria Parrocchia per un'altra,
all'insaputa del vescovo.

Poiché alcuni chierici, eludendo le disposizioni canoniche, lasciano
la loro parrocchia e corrono ad altre, specie in questa imperiale
città cara a Dio e stanno presso i potenti, officiando le loro
cappelle, essi senza il permesso del loro vescovo e di quello di
Costantinopoli non devono essere accolti in nessuna casa o chiesa. Se
qualcuno farà ciò, qualora perseverasse, sia deposto.

Quelli che col consenso dei suddetti vescovi fanno ciò non possono
però occuparsi di affari mondani o secolari, lo proibiscono i sacri
canoni. E se qualcuno avesse accettato le funzioni di maggiordomo la
smetta o sarà deposto. Molto meglio sarebbe che costui istruisse i
fanciulli e i domestici, leggendo loro le sacre Scritture: per
questo, infatti, è stato fatto sacerdote.

XI.

Negli episcopi e nei monasteri debbono esservi degli amministratori.

Obbligati ad osservare tutti i sacri canoni, dobbiamo conservare
immutato anche quello per cui vi deve essere in ogni chiesa un
amministratore. Se, quindi, ogni metropolita costituisce questo
economo nella sua chiesa, bene, altrimenti il vescovo di
Costantinopoli ha il potere di imporre d'autorità a tale chiesa
l'economo. Lo stesso possono fare i metropoliti nei riguardi dei
vescovi loro sottoposti. La stessa norma deve essere osservata anche
nei monasteri.

XII.

Il vescovo e l'abate non devono alienare i fondi della chiesa.

Se un vescovo o un abate dà una parte dei beni del vescovado o del
monastero alle autorità o a qualche altra persona, la donazione è
nulla, secondo il canone dei santi apostoli, che dice: "Il vescovo
abbia cura di tutti i beni ecclesiastici, e li amministri come se Dio
lo vedesse. Non gli è permesso appropriarsene o donare ai propri
parenti le cose di Dio. Se essi sono poveri, provveda ad essi come
poveri; ma non avvenga che, con la scusa di essi, venda i beni della
chiesa" (38).

Se poi adducesse la scusa che la proprietà non dà alcun frutto,
neppure in questo caso può darla ai signori temporali, ma solo a dei
chierici o a dei contadini. Se poi il signore, con riprovevole
astuzia comprasse la proprietà dal contadino o dal chierico, neppure
cosi l'acquisto sarà valido e dovrà essere restituito al vescovado o
al monastero. Il vescovo o l'abate che hanno operato in questo modo
siano cacciati, hanno dissipato, infatti, quanto non avevano
raccolto.

XIII.

Sono degni di condanna quelli che riducono i monasteri a comuni
abitazioni.

Durante la calamità che ha colpito le nostre chiese a causa dei
nostri peccati, alcuni episcopi e monasteri sono stati ridotti a
comuni abitazioni di proprietà privata. Se i possessori credono di
restituirle, perché siano riportate alla loro destinazione
originaria, ottimamente!; in caso contrario, essi appartengono al
clero, siano deposti; se sono monaci o laici, siano scomunicati:
sono, infatti, già condannati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito
santo; e siano destinati là dove il verme non muore, e il fuoco non
si spegne (39), perché si oppongono alla voce del Signore: Non
trasformate la casa del Padre mio in un mercato (40).

XIV.

Senza imposizione delle mani non si può leggere dall'ambone nelle
liturgie.

L'ordine deve regnare nelle cose sacre e pertanto si osservino con
diligenza i vari livelli del sacerdozio.

Dato che alcuni, che fin da bambini hanno ricevuto la tonsura
clericale, senza altra ordinazione da parte del vescovo, leggono
dall'ambone nelle adunanze liturgiche, contro i sacri canoni,
ordiniamo che da questo momento ciò non sia più consentito, neppure
ai monaci.

Tuttavia ciascun superiore di un monastero potrà creare un lettore
nell'ambito del proprio monastero, se però egli stesso ha ricevuto
l'imposizione dal vescovo ed è sicuramente prete. Ugualmente bisogna
che i corepiscopi, secondo l'antica consuetudine, promuovano i
lettori solo per comando del vescovo.

XV.

Un chierico non dev'essere addetto a due chiese.

D'ora in poi, un chierico non potrà essere addetto a due chiese: ciò,
infatti, è proprio di chi desidera far commercio e turpe guadagno, ed
è alieno dalle consuetudini ecclesiastiche. Abbiamo ascoltato,
infatti, dalla stessa voce del Signore che uno non può servire due
padroni,- o odierà uno e amerà l'altro, ovvero sarà favorevole
all'uno, disprezzando l'altro (41). Quindi ognuno, conforme alla voce
dell'apostolo: in ciò a cui fu chiamato, in questo rimanga (42), deve
servire in una sola chiesa: quanto, infatti, nelle cose
ecclesiastiche viene fatto per turpe guadagno è alieno da Dio. Per le
necessità della vita, vi sono molte occupazioni: da queste, se uno
vuole, si procuri ciò che è necessario alla vita. Dice, infatti,
l'apostolo: Alle mie necessità e a quelle di coloro che sono con me,
hanno provveduto queste mani (43).

Queste disposizioni valgono per questa città, che Dio ha in custodia.
Per gli altri luoghi, considerata la penuria di soggetti, si sia più
indulgenti.

XVI.

Un sacerdote non deve indossare vesti preziose.

I raffinati ornamenti del corpo sono estranei allo stato sacerdotale,
perciò i vescovi e i chierici che si ornano con vesti lussuose e
appariscenti, devono smetterla, altrimenti siano puniti. Ugualmente
si dica di quelli che usano profumi.

Poiché la radice velenosa (44), lussureggiando ha contaminato la
chiesa cattolica - intendiamo l'eresia di quelli che diffamano i
cristiani - e quelli che l'hanno fatta propria non solo hanno in
abominazione immagini dipinte, ma hanno rinunziato ad ogni segno di
riverenza e detestano quelli che vogliono vivere religiosamente e
piamente (e si avvera in essi ciò che è scritto: La Pietà à
abominazione per il peccatore) (45); dunque, quelli che deridono chi
indossa vesti semplici e sacre, siano puniti. Fin dai tempi antichi,
i preti usarono vesti modeste e umili, perché tutto ciò che si usa
non per necessità, ma per eleganza, non sfugge all'accusa
di "frivolezza", come afferma Basilio Magno (46). Allora non si usava
neppure una veste di seta variopinta, né si ornavano i bordi dei
vestiti con aggiunte di vario colore, attenti a ciò che Dio stesso
aveva detto: quelli che sono vestiti mollemente, stanno nei Palazzi
dei re (47).

XVII.

Non deve costruire un oratorio chi non avesse i mezzi Per condurlo a
termine.

Alcuni monaci, smaniosi di comandare e senza alcuna voglia di
obbedire, lasciano i loro monasteri e cominciano a costruire degli
oratori, senza avere i mezzi per condurli a termine. Se qualcuno,
quindi, tentasse di fare ciò, gli sia impedito dal vescovo del luogo;
se però ha il necessario per terminare la costruzione, gli si lasci
fare quanto ha in animo. La stessa norma vale per i laici e i
chierici.

XVIII.

Le donne non dimorino negli episcopi o nei monasteri maschili.

Siate irreprensibili, anche con gli estranei, dice il divino apostolo
(48). Che le donne dimorino negli episcopi o nei monasteri è causa di
scandalo. Se perciò un vescovo o un abate hanno acquistato una serva
o una libera per un qualsiasi servizio nell'episcopio o nel
monastero, questi sia ripreso. Se persevera, sia deposto. Se poi le
donne fossero nelle proprietà di campagna e il vescovo o l'abate
volessero recarsi là, in quella circostanza non sia assolutamente
permesso ad una donna di compiere il suo servizio presente il vescovo
o l'abate, ma se ne stia in luogo appartato, finché se ne siano
andati, perché non vi sia nulla da dire.

XIX.

Che le professioni dei sacerdoti, Monaci e monache debbano farsi
senza doni.

Taluni rettori di chiese, anche alcuni che sono ritenuti pii, uomini
e donne, dimenticando i comandamenti di Dio sono accecati
dall'avidità al punto da ammettere sia al sacerdozio che allo stato
di monaco per denaro. E quelli che hanno male incominciato,
proseguono peggio, secondo l'espressione di Basilio Magno (49). Non
si può servire Dio, infatti, per mezzo di mammona (50). Perciò se un
vescovo o un abate o qualsiasi altro del ceto sacerdotale agsce cosi
o cessi o sia deposto, in conformità del canone secondo del sacro
concilio di Calcedonia. In caso poi che si tratti di una badessa sia
cacciata dal monastero e sia relegata in un altro monastero,
sottoposta ad altri. Cosi vengano trattati anche gli abati, che non
sono sacerdoti.

Per ciò che i genitori danno come dote ai figli che entrano in
monastero o per quanto essi portano, dichiarando di consacrarlo a
Dio, stabiliamo che tali beni restino nel monastero, secondo la
promessa fatta, sia che essi rimangano sia che se ne vadano, a meno
che non vi sia colpa del superiore del monastero.

XX.

Non devono Più costituirsi monasteri doppi.

Stabiliamo che d'ora in poi non possano più fondarsi monasteri misti;
ciò, infatti, si risolve per molti in scandalo e disorientamento. Se
vi sono dei congiunti che intendono rinunziare insieme al mondo per
la vita monastica, gli uomini devono andare in un monastero maschile,
le donne in uno femminile, perché cosi piace a Dio.

I monasteri per uomini e donne esistenti, si attengano fedelmente
alla regola del nostro santo padre Basilio (51), e si conformino alle
sue disposizioni. Non vivano in uno stesso monastero monaci e
monache, perché l'adulterio suole accompagnare la coabitazione. Il
monaco e la monaca non abbiano possibilità parlarsi a tu per tu. Un
monaco non dorma presso il monastero delle monache, e non si
trattenga a mangiare da solo con una monaca. E quando da parte
maschile devono esser fatti pervenire alle monache i generi necessari
alla vita, questi siano presi in consegna dalla badessa del monastero
delle donne fuori della porta, alla presenza di una monaca anziana.
Anche nel caso che un monaco volesse vedere una sua parente, parli
con lei alla presenza della badessa, con poche e brevi parole, e
subito si ritiri.

XXI.

I monaci non devono lasciare i propri monasteri per recarsi in altri.

Un monaco o una monaca non devono lasciare il proprio monastero per
recarsi in un altro. Se ciò avvenisse si deve ospitarli, ma non
accoglierli stabilmente, senza il consenso del loro superiore.

XXII.

I monaci, se mangiano con donne, lo facciano con riconoscenza (a
Dio), con moderatione e con cautela.

E’ gran cosa offrire tutto a Dio e non servire ai propri desideri.
Sia, infatti, che mangiate, sia che beviate, dice il divino apostolo,
fate ogni cosa a gloria di Dio (52). Cristo, nostro Dio, ci ha
comandato nei suoi Evangeli di recidere gli inizi dei peccati: non
solo ha proibito l'adulterio, ma ha condannato anche il moto del
pensiero che tende all'adulterio. Dice, infatti, il Signore: Chi
guarda una donna desiderandola, nel suo cuore ha già commesso
adulterio con essa (53).

Ammaestrati da ciò, dobbiamo purificare i nostri pensieri: poiché se
tutto è lecito, non tutto però è conveniente (54), come insegna la
voce dell'Apostolo. E’ necessario, che ognuno mangi per vivere.
Quelli che vivono nel matrimonio, hanno figli, e sono laici vivono
insieme tra uomini e donne senza dare adito a critiche. Basta che
ringrazino chi dà loro il cibo e non con spettacoli teatrali, con
canti satanici, con chitarre e movimenti flessuosi delle membra degni
di meretrici; questi saranno colpiti dalla maledizione del profeta:
Guai a quelli che bevono il vino con suoni e canti, e non badano alle
opere del Signore, né comprendono le opere delle sue mani (55). Se
tra i cristiani vi è chi si comporta cosi, si corregga, altrimenti
siano applicate loro le norme tradizionali.

Quelli, invece, che conducono una vita modesta e solitaria, perché
hanno promesso al Signore di prendere su di sé un giogo singolare,
questi se ne stiano fermi e in silenzio (56). Ma neppure a coloro che
hanno scelto la vita ecclesiastica, è assolutamente lecito mangiare
da soli con le donne; a meno che non sia presente qualcuno, pio e
timorato di Dio, o qualche donna, di modo che lo stesso mangiare
giovi al progresso spirituale. Identica norma si osservi con i
parenti. Se però capita che in viaggio un monaco o un chierico non
abbiano portato il necessario e, quindi deve alloggiare in un albergo
o in casa di qualcuno, costui è libero di farlo, perché spinto dalla
necessità.


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Note

(1) Ef 5, 27
(2) Mt 28, 20
(3) Cfr. Gv 17, 20
(4) Ger 12, 10
(5) Ez 22, 26
(6) Cfr II Ts 2, 15
(7) Sof 3, 14-15
(8) Sal 118, 14
(9) Sal 118, 138 e 144
(10) Sal 118, 88
(11) Dt 12, 32
(12) I Pt 1, 12
(13) Gal 1, 9
(14) Cfr Sal 118, 162
(15) II Cor 12, 2-3
(16) Sal 118, 16
(17) DIONIGI AEROPAGITA, hierarchia coelestis, 1, 4 (PG 3, 389)
(18) Os 4, 6
(19) Canoni degli apostoli, 30
(20) Concilio di Nicea, c. 4
(21) At 20, 33 e 35
(22) Sal 140, 4
(23) I Cor 6, 9
(24) II Cor 12,14
(25) Sal 7, 17
(26) I Pt 5, 2-4
(27) Cfr I Gv 5, 16-17
(28) Cfr Nm 16,3
(29) Sal 33,19
(30) Canoni degli apostoli, 29
(31) Concilio di Calcedonia c. 2
(32) Concilio di Nicea, c. 5; Concilio di Calcedonia, c. 19
(33) In realtà si tratta del C. 8 del concilio quininsesto o Trullano
(692)
(34) Sal 18, 12
(35) Pr 6, 23
(36) Sal 18, 9
(37) I Tm 5, 24
(38) Canoni degli apostoli, 38
(39) Mc 9, 47
(40) Gv 2, 16
(41) Mt 6, 24
(42) I Cor 7, 20
(43) At 20, 34
(44) Cfr Dt 29, 17; Eb 12, 15
(45) Sir 1, 32
(46) reg. fus.22 (PG 31, 977)
(47) Mt 11, 8.
(48) Cfr I cor 10, 32; col 4,5; I Ts 4, 12.
(49) De ieiunio hominis, II (PG 31,192)
(50) Cfr Mt 6, 24
(51) Reg. fus., 33 (PG31,997)
(52) I Cor 10, 31
(53) Mt 5, 28
(54) I cor 6, 12; 10, 23
(55) Is 5, 11-12
(56) Cfr. Lam 3, 27-28



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Concili Ecumenici




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