--- In ariacompressa@yahoogroups.com, "dibe4president"
<dibe4president@...> ha scritto:
>
> ciao a tutti, ho preso la mia prima carabina a san marino.
> ora ho un dubbio, devo denunciarla???
> e di libera vendita sotto i 7,5 j
>
nella Repubblica di San Marino valgono le stesse Leggi sulle armi che
esistono in Italia, pertanto dato che la tua e` di libera vendita, non
necessita di nessun ulteriore passaggio burocratico, ci ha gia`
pensato il venditore ad inviare i tuoi dati e quelli dell'avvenuta
vendita, alla gendarmeria SanMarinese e questa li ha avra` sua volta
comunicati alla questura della tua zona. Il venditore ti ha anche
consegnato una dichiarazione che l'arma e` rispondente alla normativa
sulle armi a bassa capacita` offensiva, conserva quello e lo scontrino
come garanzia.
Se un giorno non sarai piu` soddisfatto e vorrai venderla ti bastera`
redigere una scrittura privata tra te ed il futuro acquirente dove si
indicheranno le generalita vostre e dell'arma, completa del numero di
catalogo e matricola e delle vostre firme.
ciao max
riporto l'articolo della Legge che ne regola la compravendita
ovvero il
Decreto 9 Agosto 2001, n. 362
====omissis=====
Art. 7 Cessione
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo
1 e'consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di
polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio
decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro
delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto
n. 773/1931, con le modalita' previste dall'articolo 54 del regio
decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione,
persona o ditta con la quale l'operazione e' compiuta, specie,
contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute e modalita'
con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti
maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui
all'articolo 1, purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti
maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a
termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal disposto
dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle
condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui
all'articolo 1.======== omissis =======