Ministero dell'Università e della ricerca
Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca scientìfica e tecnologica
Direzione Generale per l'Università
Circolare del 17/5/2007
Ai Rettori delle Università
Oggetto: Convenzioni e riconoscimento crediti per conoscenze e abilità professionali.
Si fa seguito alla intercorsa corrispondenza concernente la situazione delle convenzioni stipulate dagli atenei e le amministrazione pubbliche o enti pubblici e privati al fine del riconoscimento di crediti formativi per conoscenze e abilità professionali nonché per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario (art. 5 comma 7 d.m. 270/2004).
In merito è opportuno ricordare che l'art.l, comma 147 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006 n. 286, prevede il limite massimo dei crediti riconoscibili nella misura di 60; pertanto gli atenei devono dare piena applicazione alla citata norma dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, e quindi a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.
Di conseguenza tutte le nuove convenzioni che verranno stipulate potranno prevedere un riconoscimento crediti in numero non superiore a 60. Inoltre le convenzioni già stipulate e tuttora efficaci, che prevedono la possibilità di riconoscere un numero di crediti superiore a 60, non possono continuare a trovare applicazione circa il quantum del riconoscimento di crediti, tenuto conto del limite vigente imposto dal legislatore. Ciò in quanto l'effetto previsto da un atto stipulato anteriormente alla norma ed ancora efficace è impedito dallo jus superveniens rappresentato appunto dall'art.1, comma 147 citato.
Si fa pertanto presente che un eventuale titolo di laurea rilasciato in violazione della norma predetta presenterebbe di conseguenza evidenti profili di illegittimità.
Sembra inoltre necessario ribadire che il riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali, che non può superare il limite dei sessanta crediti, può essere effettuato in relazione al percorso formativo, sia nei corsi di I livello che in quelli di II livello. Infatti la ratio della norma è quella di limitare il riconoscimento per una sola volta fino a un massimo di 60 CFU.
Tutto ciò premesso si invitano le S.V. a dare immediato riscontro circa l'applicazione di. quanto sopra.