Anche se con qualche giorno di ritardo vorrei ringraziare Daniela per
l'esauriente relazione del Convegno sulla Vita Indipendente svoltosi
Giovedì 4 Aprile scorso a Firenze. Ho notato la risposta di Giuseppe
(.. non Stefano .. attenta Daniela! ) e non per entrare in polemica
(rivolto a Giuseppe) ma mi sorprende che non abbia colto al volo la
battuta di spirito (chiarissima) relativa a Padre Pio. Daniela ha
svolto con molta perizia un compito che sarebbe stato mio e che non
ho potuto effettuare a causa di imprevisti. Cambiando discorso ho
ricevuto dagli esperti di superabile.it la risposta ad un quesito che
avevo loro posto e qui la riporto: Il quesito riguardava
l'assoggettabilità degli studi medici e dentistici alle normative
sull'abbattimento delle barriere architettoniche (argomento già
dibattuto in questa lista). Ecco la risposta: "Come da accordi
intercorsi Le invio le seguenti informazioni come richiesto.
Studio dentistico. Accessibilità e normativa
Gentile utente, in riferimento al quesito sottoposto, la informiamo
che l'Assistenza Territoriale è quel complesso insieme di attività di
carattere sanitario e socio–sanitario che non viene erogata in ambito
ospedaliero ma appunto in strutture disseminate nel territorio ed
anche direttamente al domicilio dell'utente.
Per tale motivo appare del tutto proponibile ricondurre l'assistenza
odontoiatrica a livello domiciliare, circoscrivendo il target di
utenza ad esempio ai pazienti non dambulabili, tra le Attività
svolte nell'ambito dell'Assistenza Territoriale Distrettuale. Questa
logica di servizio è stata adottata, per fare un esempio concreto,
dalla Azienda USL 8 della Toscana.
Con riferimento al quadro normativo nazionale, le segnaliamo il DPR
503/96 in cui poi si inseriscono anche una serie di disposizioni
locali (ad esempio il piano sociale regionale, il piano sanitario
regionale, i piani di zona comunali ecc) che intervengono nella
individuazione degli standard di qualità ambientale e prestazionale.
Riferimento normativo:
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." G.U. 27
settembre 1996, n. 227
Art. l.
Definizioni ed oggetto
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici
privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Cordiali saluti"
.. Che ve ne pare? Scusate la mia ignoranza ma non colgo nessuna
indicazione utile.
Attendo commenti
Ciao
Enrico Agosati