Ciao Miriam,
come stai? Spero bene.
Per l’argomento del quale chiedi consulenza vi sono interpretazioni di
diverso tipo anche perché la legislazione è in taluni casi poco chiara. E’
assodato comunque che ’art 5.3 DM 236/89 recita : “Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi,
etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di
stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che
consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote."
(questo a prescindere da ogni limite di area) ... i bar pur essendo pubblici
esercizi rientrano nelle strutture ricettive? ... sembra proprio di no (qui
vorrei sentire Raffaello Belli in proposito). Comunque la Legge 104/92
all'articolo 23 comma 5 recita: "Chiunque, nell'esercizio delle attività di
cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di
altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi." ... poi
il comma 7 della art. 24 della stessa legge dice: "Tutte le opere realizzate
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni
a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per
un periodo compreso da uno a sei mesi. " Allora come la mettiamo? Credo che
di fronte a questi articoli non vi siano dubbi. Ma sentiamo anche i pareri
di qualcun altro.
Cari saluti.
==========================
Enrico Agosti
Co.Re.Mi. (Presidente)
H81 Insieme Vicenza Onlus (P. On.)
C.E.R.P.A. (Membro Italiano)
________________________________________
Da: barrierearchitettoniche@yahoogroups.com
[mailto:barrierearchitettoniche@yahoogroups.com] Per conto di Miriam
Pellegrini
Inviato: lunedì 16 gennaio 2006 13.22
A: barrierearchitettoniche@yahoogroups.com
Oggetto: [ba] servizi igienici
Ho bisogno di aiuto per risolvere questo dubbio: secondo voi un bar appena
ristrutturato, di superficie inferiore ai 250 metri quadrati, ha l'obbligo
di avere servizi igienici accessibili oppure no?
Ero convinta di sì ma leggendo questa parte della legge 236/89 mi si sono
confuse le idee: "per le attività che presentano una superficie netta pari o
superiore ai 250 metri quadrati deve essere garantita l'accessibiltà anche
ad almeno un servizio igienico, requisito, questo, non richiesto alle
attività di minore superficie."
Inoltre, se per l'apertura di un'attività aperta al pubblico (bar,
ristoranti ecc.) si effettuano lavori di ristrutturazione minimi, che
pertanto non richiedono il rilascio della concessione edilizia da parte del
comune, chi è che deve intervenire nel caso che non venga rispettato il
requisito dell'accessibilità?
Aspetto le vostre risposte e vi ringrazio in anticipo
saluti a tutti
miriam
[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
Grazie per la tua preziosa collaborazione che qualifica questo gruppo. H81
insieme Vicenza Onlus http://www.h81.org
________________________________________
Collegamenti utili di Yahoo! Gruppi
• Per andare all'homepage del gruppo:
http://it.groups.yahoo.com/group/barrierearchitettoniche/
• Per annullare l'iscrizione al gruppo, scrivi a:
barrierearchitettoniche-unsubscribe@yahoogroups.com
• L'utilizzo da parte tua di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni
Generali di Utilizzo del Servizio.