Alessio Sgherza , un lettore della lista, fornisce alcune precisazioni sul materiale che vi ho girato nell'ultimo invio. Alessio fa bene ad aver fatto le sue indagini, non perchè queste smentiscano la notizia che vi ho girato, ma perchè in linea generale le informazioni vanno sempre controllate, specie queste che esulano dall'umorismo, dalla satira e dalla parodia, che restano lo scopo di questa lista, anche se spesso mi permetto di inoltrare "cose serie" e non facezie, venendo meno alla filosofia che guida questa lista di discussione.
Ci scrive Alessio:
"Sono andato a fare una piccola indagine, e vorrei che inoltrassi questo a tutta la ML, così ognuno valuta direttamente...
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Questa notizia, che Francesco ci ha girato in mailing list, è stata attribuita a Dario Fo e Franca Rame. Sembra convincente, ma forse a leggere bene ci sono delle cose che non tornano... con questa e-mail voglio solo mettere alla luce alcune cose che magari sono state un pò forzate nel discorso, che magari taglia con l'accetta cose che invece dovrebbero essere più sfumate. In corsivo riporto la notizia originale e gli stralci delle leggi, in rosso i miei interventi. Spero non ci siano errori di battitura, non ho potuto rileggerla.
Berlusconi nel 1985 aveva solo una rete di televisioni locali che trasmettevano non contemporaneamente gli stessi programmi. Era una furbata che permetteva di violare la legge, visto che allora era vietato a soggetti privati di possedere televisioni nazionali. Ma Berlusconi si mette d'accordo con Craxi che gli fa un decreto legge apposta. E fin qui, lo sapevamo già...
Cosi' Berlusconi ha finalmente tre televisioni nazionali vere. Ma molti storcono il naso perche', essendo possibili solo 11 reti nazionali, e' un po' anomalo che un solo imprenditore se ne prenda tre. Non siamo nel Far West che il primo che arriva si prende tutto...
Nel 1994 la Corte Costituzionale con la sentenza 420, stabiliva in difesa del pluralismo, che un unico soggetto privato non potesse detenere tre reti nazionali, concedendo un periodo di transizione e rimettendo il problema al legislatore per una soluzione definitiva entro e non oltre l'agosto 1996.
Arriva il 1996, scade nell'indifferenza generale la decisione della Corte Costituzionale e Berlusconi continua ad avere tre tv.
Nel 1997 la legge Maccanico stabiliva che un soggetto non potesse detenere piu' di due reti, e che, finche' non ci fosse stato un "congruo sviluppo" via satellite e cavo, Rete4 avrebbe potuto continuare a trasmettere via etere, quest'ultima decisione in palese contrasto con le decisioni della Corte Costituzionale che aveva deciso per un termine definitivo entro l'agosto 1996.
D'Alema, una volta diventato capo del governo, decide di risolvere la questione e indice una gara per l'assegnazione delle concessioni delle reti nazionali. La commissione nominata dal Ministero e' presieduta da un avvocato di Mediaset. Berlusconi si aspetta che finalmente possa detenere legittimamente, con un regolare mandato dello Stato, le sue tre reti e relative frequenze. Nel luglio 1999 si svolge questa gara d'appalto, per partecipare si richiedono requisiti spaventosi e sembra chiaro che nessuno riuscira' a scombinare i giochi. Invece, colpo di scena. Arriva un tipo con uno scatolone enorme pieno di documenti e dice:
"Buon giorno sono Francesco Di Stefano di Europa 7, vorrei due reti nazionali, grazie." Panico! E chi e' questo? E' pazzo? No, non e' pazzo, e' il loro peggior incubo. Iniziano a mettergli i bastoni tra le ruote: "Le manca il certificato 3457!" "No e' qui!" "Il modulo 13 bis compilato in 8 lingue?" "Ne ho due, bastano?" Ma poi trovano la furbata: "Il bando di gara richiede di avere 12 miliardi di capitale versato per rete, lei ne ha solo 12, puo' chiedere una sola tv." "Balle!" Risponde il signor Di Stefano, "dodici miliardi sono per concorrere non per ognuna delle due frequenze". Ricorre al Tar e poi al Consiglio di Stato e vince. Insomma alla fine gli devono dare una concessione per una rete nazionale e presto anche una seconda perche' ne ha diritto e a Berlusconi ne tolgono una, non che la debba chiudere, deve traslocarla sul satellite che ormai e' ricevuto da 18 milioni di italiani. Ma a questo Di Stefano non gli vogliono dare proprio niente. Evidentemente lui deve essere uno che da piccolo lo allenavano ad abbattere i muri con la cerbottana perche' avvia una serie di procedimenti giudiziari spaventosa. Ingiunzioni, diffide, cause penali, civili, regionali, Commissione Europea. E vince tutti i ricorsi, tutti gli appelli, tutte le perizie. E alla fine arriva alla Corte Costituzionale che nel novembre 2002, sentenza numero 466-2002, ha stabilito inequivocabilmente che:
- Retequattro, dal 1 Gennaio 2004 dovra' emigrare sul satellite;
- le frequenze resesi disponibili dovranno essere assegnate a Di Stefano!
- Retequattro, dal 1 Gennaio 2004 dovra' emigrare sul satellite;
- le frequenze resesi disponibili dovranno essere assegnate a Di Stefano!
L'avete sentito dire al telegiornale? Abbiamo chiesto a Di Stefano come si sentisse in questa storia e ci ha risposto con un lieve sorriso: "Nonostante siano trascorsi ben nove anni dalla decisione della Corte Costituzionale Mediaset continua a detenere e utilizzare appieno tre reti nazionali su un totale di sette concessioni assegnate sulle undici assegnabili (comprese quelle Rai). Il fatto che un soggetto, a cui e' stata data una concessione (in concessione si da' un bene pubblico, in questo caso le frequenze), non riceva poi materialmente il bene e' un avvenimento che non ha precedenti al mondo. Nel luglio 1999 Centro Europa 7 aveva fatto richiesta di due concessioni, una (Europa 7) l'ha ottenuta, per l'altra (7 Plus) c'e' stato un diniego, in quanto non ritenuta idonea per la mancanza del requisito del capitale sociale. Una sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto esistente il requisito del capitale sociale, per cui siamo in attesa di una seconda concessione, anche se il Ministro Gasparri prende tempo. Nel frattempo Centro Europa 7 per iniziare le trasmissioni, si e' dotata di una struttura di oltre 20.000 mq, di otto grandi studi di registrazione per le proprie eventuali produzioni, di una library di oltre 3000 ore di programmi e di tutto cio' che e' necessario per una rete televisiva nazionale con 700 dipendenti. Questa preparazione e' stata necessaria poiche' la legge stabilisce che, entro sei mesi dall'ottenimento della concessione, la neo-emittente ha l'obbligo di iniziare le trasmissioni. Attualmente Centro Europa 7 e' una societa' praticamente ferma, non ha alcun introito, poiche' non e' stata messa in condizione di operare, ma ha avuto, e continua ad avere, pesanti oneri per la gestione della struttura, l'adeguamento della library, l'adeguamento tecnologico, le ingenti spese legali, i costi dei dipendenti..."
L'articolo riportato in seguito è stato bocciato, ed è accompagnato da critiche all'azione governativa, di cui ognuno pensa ciò che vuole. La parte ricostruttiva della notizia finisce qui, e su questa mi concentro nel seguito.
Ma ora altro colpo di scena: Gasparri si sta muovendo per salvare Rete 4. Il D.D.L. Gasparri, art. 20 comma 5 e art. 23 comma 1, realizza in pratica un condono, riconoscendo il diritto di trasmettere a "soggetti privi di titolo" che occupano frequenze in virtu' di provvedimenti temporanei, discriminando cosi' le imprese come Europa 7 che hanno legittima concessione, il tutto sempre al fine salvaguardare Retequattro. Infatti, quest'ultima potra' continuare a trasmettere, in barba alla sentenza del '94 e del 2002 della Corte Costituzionale e della legge 249/97, pur non avendo ormai da quasi quattro anni la concessione, mentre Europa 7 non potra' mai trasmettere, dimenticando che nel luglio 1999 c'e' stata una regolare gara dello Stato per assegnare le concessioni, gara persa da Retequattro e vinta da Europa 7. Si realizza quindi un ennesimo gravissimo stravolgimento del diritto. In pratica, chi ha perso la gara (Retequattro) puo' continuare tranquillamente a trasmettere, e chi l'ha vinta (Europa 7), perde definitivamente tale diritto. Non vi sembra straordinario?
Travolti da un miracoloso afflato civico i deputati del Polo bocciano alla Camera dei Deputati il decreto Gasparri proprio laddove vuol tagliare la gola a Europa 7. E' chiaro che le urla di Berlusconi di questi giorni sono anche per ricompattare i suoi, che se lo mollano adesso...
Ora bisogna vedere cosa fa il Senato... e poi la legge deve tornare alla Camera... E poi bisogna vedere se Ciampi la firma una legge del genere. Saremmo all'oltraggio definitivo del concetto stesso di stato di diritto. Un conto e' fare una legge per non finire in galera, un conto e' fare una legge per prendersi qualche cosa che appartiene a un altro. Si comincia cosi' e poi si pretende il Jus Primae Noctis.
Ora bisogna vedere cosa fa il Senato... e poi la legge deve tornare alla Camera... E poi bisogna vedere se Ciampi la firma una legge del genere. Saremmo all'oltraggio definitivo del concetto stesso di stato di diritto. Un conto e' fare una legge per non finire in galera, un conto e' fare una legge per prendersi qualche cosa che appartiene a un altro. Si comincia cosi' e poi si pretende il Jus Primae Noctis.
Quindi, cara cittadina, caro cittadino, sappi che in questo momento si sta giocando una partita incredibile. Se questa legge passa quel che e' tuo e' suo.
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Riporto la decisione della Corte Costituzionale nella più volte nominata sentenza 420/94 (http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0420s-94.html)
Per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 11, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 1 e 3, del decreto legge 27 agosto 1993 n.323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, nel combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 17, e 34 della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41 e 43 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.
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La cosa che prima salta all'occhio è che la Corte, dichiarando infondata la questione di legittimità, in realtà si pronuncia solo parzialmente sul contenuto dell'articolo. Infatti è come se dicesse <<nel senso in cui me lo state proponendo, l'articolo è corretto>>. Quindi mi concentrei sull'articolo incostituzionale anche se per completezza li ho riportato tutti.
Le leggi a cui si riferisce la decisione del 1994 della consulta sono rintracciabili ai seguenti indirizzi:
- Legge 6 agosto 1990 n. 223: http://www.medialaw.it/Radiotv/1990223.htm
- Decreto legge 27 agosto 1993 n. 323 - convertito in legge 27 ottobre 1993 n.422: http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdPag=298
- Decreto legge 27 agosto 1993 n. 323 - convertito in legge 27 ottobre 1993 n.422: http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdPag=298
I punti controversi sono:
- Articolo 15, comma 4, legge 6 agosto 1990 n. 223 (dichiarato incostituzionale):
"Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre"
O mio dio, a me sembra che la Consulta cancelli il limite, non lo ponga!!!! E infatti se si abroga un articolo in cui si dice che non si possono superare i limiti esposti, si cancellano i limiti. E invece la notizia originaria "Nel 1994 la Corte Costituzionale con la sentenza 420, stabiliva in difesa del pluralismo, che un unico soggetto privato non potesse detenere tre reti nazionali, concedendo un periodo di transizione e rimettendo il problema al legislatore per una soluzione definitiva entro e non oltre l'agosto 1996."
- Articolo 16, comma 17, legge 6 agosto 1990 n. 223 (dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità)
"Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialita` economica, della qualita` della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano gia` effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita` dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresi` conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con regolamento di cui all’articolo 36, sono stabiliti le modalita` ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione."
- Articolo 34, legge 6 agosto 1990 n. 223 (dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità)
" 1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che e` redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l’apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che puo` avvalersi della collaborazione di enti, societa` ed esperti scelti con le modalita` ed alle condizioni previste dall’articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Fino a quando non sara` emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all’articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse e` regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio, 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parita` di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 l’esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell’articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l’applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell’articolo 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell’articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle societa`.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali e` stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purche´ rispetti le condizioni di cui all’articolo 32 della presente legge.
5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l’approvazione del piano di assegnazione.
6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, e` tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 36.
7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell’attuazione della legge sull’editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l’editoria. È esclusa la facolta` di conferma di cui al comma 3 dell’articolo 6."
2. Fino a quando non sara` emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all’articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse e` regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio, 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parita` di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 l’esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell’articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l’applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell’articolo 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell’articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle societa`.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali e` stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purche´ rispetti le condizioni di cui all’articolo 32 della presente legge.
5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l’approvazione del piano di assegnazione.
6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, e` tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 36.
7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell’attuazione della legge sull’editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l’editoria. È esclusa la facolta` di conferma di cui al comma 3 dell’articolo 6."
- Articolo 1, commi 1 e 3, decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323 (dichiarando non fondata la questione di legittimità)
"1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
[..]
3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione."
[..]
3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione."
Piccola nota: questo è il riferimento al limite dell'agosto 1996. La consulta conferma implicitamente che il limite è stabilito fino all'entrata in vigore "della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni." Bisogna andare quindi a leggere la nuova disciplina ecc. (che mi dispiace non essere riuscito a trovare) per capire come viene influenzata tutta la questione.
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Riporto la decisione della Corte Costituzionale nella più volte nominata sentenza 466/02 (http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0466s-02.html)
"Per questi motivi la Corte Costituzionale,
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione, con l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio indicata in epigrafe."
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Andiamo allora a vedere la legge in questione:
- Articolo 3, comma 7, legge 31 luglio 1997 n. 249 (dichiarato incostituzionale)
"L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo."
N.B. L'art. 1, Delibera dell'Autorità del 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo.
Questo articolo è dichiarato incostituzionale perchè non prevede un termine certo, che per la Consulta non deve essere oltre il 31/12/2003. L'Authority ha stabilito il limite proprio al 31/12/2003, secondo indicazioni della consulta.
La notizia diceva "La Corte Costituzionale ha stabilito inequivocabilmente che: - Retequattro, dal 1 Gennaio 2004 dovra' emigrare sul satellite; - le frequenze resesi disponibili dovranno essere assegnate a Di Stefano!"
Ma non è la corte costituzionale a decidere su Rete4 o Europa7. Questo per il semplice motivo che la Consulta non decide le questioni di merito delle controversie. Certo non basta leggere la lettera della sentenza. Bisogna cercare la decisione del giudice sulla questione. Il giudice avrà dichiarato quello che nella notizia è riportato, ma viene erroneamente attribuito direttamente alla Corte. Certo, se si attribuisce una decisione ad una fonte come la Corte Costituzionale la notizia suona meglio e fa più effetto.
- Articolo 2, comma 6, legge 31 luglio 1997 n. 249 (dichiarando non fondata la questione di legittimità)
"Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri(10):
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia(11);
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze."
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia(11);
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze."
- Articolo 3, comma 6, legge 31 luglio 1997 n. 249 (dichiarato non fondata la questione di legittimità)
"Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite."
Alessio Sgherza