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Carta europea autonomia locale   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #697 di 1120 |

Gli Stati membri del Consiglio d´Europa firmatari

Carta europea dell’autonomia locale
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente
Carta, considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare
un’unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e
promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio
comune; considerando che la stipulazione di accordi nel settore
amministrativo è uno dei mezzi atti a realizzare detto fine;
considerando che le collettività locali costituiscono uno dei
principali fondamenti di ogni regime democratico;
considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione
degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti
gli Stati membri del Consiglio d’Europa;
convinti che è a livello locale che il predetto diritto può essere
esercitato il più direttamente possibile;
convinti che l’esistenza di collettività locali investite di
responsabilità effettive consente un’amministrazione efficace e vicina
al cittadino;
consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell’autonomia
locale nei vari Paesi europei rappresenti un importante contributo
all’edificazione di un’Europa fondata sui principi della democrazia
e
del decentramento del potere;
affermando che ciò presuppone l’esistenza di collettività locali
dotate di organi decisionali democraticamente costituiti, che
beneficino di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro
competenze, le modalità d’esercizio delle stesse, ed i mezzi
necessari all’espletamento dei loro compiti istituzionali,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Le Parti s’impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti,
nella maniera e nella misura prescritta dall’articolo 12 della
presente Carta.

Parte I
Art. 2 Fondamento costituzionale e legale dell’autonomia locale
Il principio dell’autonomia locale deve essere riconosciuto dalla
legislazione interna, e per quanto possibile, dalla Costituzione.
Art. 3 Concetto di autonomia locale
1. Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva,
per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare
nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore
delle popolazioni, una parte importante degli affari pubblici.
2. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da
membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed
universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei
loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle
Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di
partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita
dalla legge.
Art. 4 Portata dell’autonomia locale
1. Le competenze di base delle collettività locali sono stabilite
dalla Costituzione o dalla legge. Tuttavia, detta norma non vieta il
conferimento, alle collettività locali, di competenze specifiche, in
conformità alla legge.
2. Le collettività locali hanno, nell’ambito della legge, ogni più
ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione
che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un’altra
autorità.
3. L’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di
massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai
cittadini. L’assegnazione di una responsabilità ad un’altra autorità
deve tener conto dell’ampiezza e della natura del compito e
delle esigenze di efficacia e di economia.
4. Le competenze affidate alle collettività locali devono di regola
essere complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate
da un’altra autorità, centrale o regionale, solamente nell’ambito
della legge.
5. In caso di delega dei poteri da parte di un’autorità centrale o
regionale, le collettività locali devono fruire, per quanto possibile,
della libertà di armonizzare l’esercizio delle loro funzioni alle
condizioni locali.
6. Le collettività locali dovranno essere consultate per quanto
possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei
processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che
le riguardano direttamente.
Art. 5 Tutela dei limiti territoriali delle collettività locali
Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività
locali interessate dovranno essere preliminarmente consultate,
eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla
legge.

Art. 6 Adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi
alle missioni delle collettività locali 1. Senza pregiudizio di norme
più generali emanate dalla legge, le collettività locali
devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne
di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche
in modo tale da consentire un’amministrazione efficace.
2. Lo statuto del personale delle collettività locali deve consentire
un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e
della competenza; a tal fine, deve associare adeguate condizioni di
formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.
Art. 7 Condizioni dell’esercizio delle responsabilità a livello locale
1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve
assicurare il libero esercizio del loro mandato.
2. Esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese
derivanti dall’esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, un
compenso finanziario per i profitti persi, od una remunerazione per il
lavoro svolto, nonché un’adeguata copertura sociale.
3. Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto
locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi
giuridici fondamentali.
Art. 8 Verifica amministrativa degli atti delle collettività locali
1. Ogni verifica amministrativa sulle collettività locali potrà essere
effettuata solamente nelle forme e nei casi previsti dalla
Costituzione o dalla legge.
2. Ogni verifica amministrativa degli atti delle collettività locali
deve di regola avere come unico fine di assicurare il rispetto della
legalità e dei principi costituzionali.
La verifica amministrativa può, tuttavia, comportare una verifica
esercitata da autorità, a livello superiore, dell’opportunità in
merito ai compiti, la cui esecuzione è delegata alle collettività
locali.
3. La verifica amministrativa delle collettività locali deve essere
esercitata nel rispetto di un’equilibrio tra l’ampiezza
dell’intervento dell’autorità di controllo e dell’importanza
degli
interessi che essa intende salvaguardare.
Art. 9 Risorse finanziarie delle collettività locali
1. Le collettività locali hanno diritto, nell’ambito della politica
economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano
disporre liberamente nell’esercizio delle loro competenze.
2. Le risorse finanziarie delle collettività locali devono essere
proporzionate alle competenze previste dalla Costituzione o dalla
legge.
3. Una parte almeno delle risorse finanziarie delle collettività
locali deve provenire da tasse e imposte locali di cui esse hanno
facoltà di stabilire il tasso nei limiti previsti dalla legge.

4. I sistemi finanziari che sostengono le risorse di cui dispongono le
collettività locali devono essere di natura sufficientemente
diversificata ed evolutiva per consentire loro di seguire, in pratica,
per quanto possibile, l’andamento reale dei costi di esercizio delle
loro competenze.
5. La tutela delle collettività locali finanziariamente più deboli
richiede la messa in opera di procedure di perequazione finanziaria o
di misure equivalenti, destinate a correggere gli effetti di una
ripartizione impari di fonti potenziali di finanziamento, nonché degli
oneri loro incombenti. Dette procedure o misure non devono diminuire
la libertà di opzione delle collettività locali nel proprio settore di
responsabilità.
6. Le collettività locali dovranno essere opportunamente consultate
per quanto riguarda le modalità dell’assegnazione, nei loro confronti,
delle risorse nuovamente distribuite.
7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettività
locali non dovranno essere destinate al finanziamento di progetti
specifici. La concessione di sovvenzioni non deve pregiudicare la
libertà fondamentale della politica delle collettività locali,
nel proprio settore di competenza.
8. Per finanziare le loro spese di investimento, le collettività
locali devono poter avere accesso, in conformità alla legge, al
mercato nazionale dei capitali.
Art. 10 Diritto di associazione delle collettività locali
1. Le collettività locali hanno diritto, nell’esercizio delle loro
competenze, a collaborare e, nell’ambito della legge, ad associarsi ad
altre collettività locali per la realizzazione di attività di
interesse comune.
2. Il diritto delle collettività locali di aderire ad un’associazione
per la tutela e la promozione dei loro interessi comuni e quello di
aderire ad un’associazione internazionale di collettività locali
devono essere riconosciuti in ogni Stato.
3. Le collettività locali possono, alle condizioni eventualmente
previste dalla legge, cooperare con le collettività di altri Stati.
Art. 11 Tutela legale dell’autonomia locale Le collettività locali
devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per
garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei
principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione o dalla
legislazione interna.
Parte II: Disposizioni varie
Art. 12 Impegni
1. Ciascuna Parte s’impegna a considerarsi vincolata da venti almeno
dei paragrafi della Parte I della Carta, di cui almeno dieci prescelti
tra i paragrafi seguenti:
– articolo 2,
– articolo 3, paragrafi 1 e 2,
– articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4,
– articolo 5,
– articolo 7, paragrafo 1,
– articolo 8, paragrafo 2,
– articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3,
– articolo 10, paragrafo 1,
– articolo 11.
2. Ciascun Stato contraente, al momento del deposito del proprio
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notificherà
al Segretario Generale del Consiglio d’Europa i paragrafi prescelti in
conformità alla norma del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ciascuna Parte può, in qualsiasi ulteriore momento, notificare al
Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro
paragrafo della presente Carta, che non aveva ancora accettato in
conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Detti successivi impegni verranno considerati come parte integrante
della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Parte
che
effettua la notifica, e produrranno i medesimi effetti dal primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo
la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario
Generale.
Art. 13 Collettività cui si applica la Carta
I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta si
applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul
territorio della Parte. Ciascuna Parte può tuttavia, al momento del
deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione, designare le categorie di collettività locali e
regionali alle quali intende limitare il settore di applicazione o che
intende escludere dal settore di applicazione della presente Carta.
Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o
regionali nell’ambito di applicazione della Carta, mediante ulteriore
notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 14 Comunicazioni di informazioni
Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa
ogni opportuna informazione relativa alle disposizioni legislative ed
altre misure adottate allo scopo di adeguarsi ai termini della
presente Carta.

Parte III
Art. 15 Firma, ratifica, entrata in vigore
1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del
Consiglio d’Europa.
Sarà sottoposta a ratifica, accettazione e approvazione. Gli strumenti
di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati
presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla
quale quattro Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il
loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità alle
norme del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso
ad essere vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo
la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione.
Art. 16 Clausola territoriale
1. Ciascuno Stato può, al momento della firma, o al momento del
deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione indicare il o i territori cui si applicherà
la presente Carta.
2. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi altro successivo momento,
mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Carta ad
ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Carta entrerà
in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di
ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione resa, in virtù dei due paragrafi precedenti,
potrà essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in
detta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale.
Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento
della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 17 Denuncia
1. Nessuna Parte può denunciare il presente Statuto prima dello
scadere di un periodo di cinque anni successivo alla data di entrata
in vigore della Carta nei suoi confronti. Un preavviso di sei mesi
sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Detta
denuncia non pregiudica la validità della Carta nei confronti delle
altre Parti, fermo restando che il numero di queste non sia mai
inferiore a quattro.
2. Ciascuna Parte può, in conformità alle norme enunciate nel
paragrafo precedente, denunciare ogni paragrafo della Parte I della
Carta da essa accettato, con riserva che il numero e la categoria dei
paragrafi cui questa Parte è vincolata rimangano conformi alle
disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1. Ciascuna Parte che, a
seguito della denuncia di un paragrafo, non si adegui più alle
disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, sarà considerata come
avendo denunciato la Carta stessa.
Art. 18 Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità
al suo articolo 15;
d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni
dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3;
e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni
dell’articolo 13;
f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente
Carta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo,
hanno firmato la presente Carta.
Fatto a Strasburgo il 15 ottobre 1985 in francese ed in inglese, i due
testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà
depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il segretario
Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia autenticata conforme
a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.






Mer 1 Dic 2004 8:48 am

ailinn2001
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Elena
ailinn2001
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1 Dic 2004
8:50 am
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