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NOTA INFORMATIVA sulle modifiche delle linee guida della legge 40/20   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #55 di 83 |

8 maggio 2008

Festa della Madonna di Pompei

 

 

Nota informativa in merito alle recenti modifiche apportate alle linee guida applicative* della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistista (PMA)"

 

La presente nota è liberamente ed interamente riproducibile, citandone la fonte

 

DUE MINUTI PER LA VITA  denuncia con forza la plateale scorrettezza di metodo e di merito attuata dal Ministro della Salute Livia Turco, il quale: 1) in qualitá di componente di un governo dimissionario perché sfiduciato dal Parlamento - e come tale investito del potere di compiere solo atti di ordinaria amministrazione, tra i quali indubbiamente non rientrano le modifiche di un decreto ministeriale su un tema cosí specifico, delicato ed eticamente sensibile da esigere ben piú approfondite e ponderate riflessioni - ha emanato un provvedimento di natura squisitamente politica al fine di snaturare, in almeno due dei suoi punti qualificanti, il precedente decreto in materia di PMA  2) ha reso noto il contenuto di tale provvedimento, datato all'11 aprile u.s., solo ad elezioni avvenute, con il chiaro fine di non compromettere ulteriormente la giá disastrosa situazione pre-elettorale in cui versava la coalizione cui il ministro faceva parte.

 

Tuttavia si sottolinea che, con le modifiche delle linee guida applicative della legge 40/2004, il ministro abbia voluto recepire i recenti orientamenti giurisprudenziali dei Tribunali di Cagliari (sentenza n. 2508 del 22 settembre 2007; giudice Dr. Maria Grazia Cabitza) e di Firenze (sentenza 17 dicembre 2007; giudice Dr. Isabella Mariani), cosí come del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio (sentenza n. 398 del 21 gennaio 2008). Lungi dall'essere la presente un'osservazione di tipo assolutorio o giustificatorio nei confronti dell'operato dell'on. Turco, si intende attirare l'attenzione sul fatto che l'interpretazione ampiamente contra legem che é stata effettuata delle disposizioni normative contenute nella legge 40 sia in primo luogo riferibile ai magistrati dei Tribunali citati.

 

Richiamando l'art. 70 della Costituzione Italiana, il quale recita che "la funzione legislativa é esercitata collettivamente dalle due Camere", sarebbe auspicabile - nonché segno di una qualche forma di rispetto del vigente sistema democratico di suddivisione e di indipendenza del potere legislativo da quello giudiziario - che i magistrati di merito non si dilettassero nel modificare le leggi attraverso le proprie pronunce, soprattutto se esse si dimostrano, come nei casi di specie, fondate  su argomentazioni assolutamente opinabili, se non arbitrariee tutto ció anche in considerazione della notevole percentuale di italiani (74,1%!) che meno di tre anni fa si espresse contro le modifiche abrogative della legge in questione.

 

Entrando nel vivo della questione si fa presente come - con buona pace dell'on. Turco e dei giudici che evidentemente ne seguono il medesimo orientamento ideologico - il divieto di diagnosi pre-impianto degli embrioni ottenuti dalle tecniche di fecondazione artificiale é contenuto, ed una seria esegesi della legge 40 lo conferma, nell'art. 13, comma 3 lett. b) applicato in combinato disposto con l'art. 14, comma 1**, senza dover scomodare le linee guida dettate dal Ministero della Salute nel luglio 2004. Le linee guida sono, infatti, emanate con un decreto ministeriale che, come noto, costituisce una fonte dell'ordinamento giuridico gerarchicamente subordinata ad una legge ordinaria - tal'é la legge 40 - e in quanto fonte subordinata non puó legittimamente prevedere come vietate (e punite) quelle condotte che giá una legge ordinaria non disciplini in tal modo.

 

Quindi delle due l'una: o la legge 40 prevede il divieto di diagnosi pre-impianto o non lo prevede. E, se davvero non lo prevedesse, a nulla varrebbero linee guida piú restrittive della legge medesima perché il principio di riserva di legge in materia penale ne vizierebbe irrimediabilmente la legittimitá ed esse risulterebbero incostituzionali.

 

Ma la legge 40 contiene davvero il divieto di diagnosi pre-impianto? Assolutamente sí!

Proprio in tal senso si espresse il 3 maggio 2004 - quando le linee guida della legge 40 non erano state ancora emanate e non erano pertanto invocabili - il Dr. Felice Lima, Giudice del Tribunale di Catania,  nella motivazione dell'ordinanza con la quale rigettava la richiesta di una coppia portatrice sana betatalassemia di ricorrere alla diagnosi pre-impianto prima del trasferimento in utero degli embrioni.

 

Affermó, infatti, il giudice a chiarissime lettere (ci si scusa per la lunghezza della citazione ma la completezza dei ragionamenti lo richiede):

- «l'"intenzione del legislatore"*** ha in questo momento in questa materia il suo più grande rilievo e la sua elusione, da parte di ognuno che deve applicare la legge, costituirebbe grave violazione del fondamento stesso della democrazia, facendo sovrano l'interprete in luogo del legislatore». (n. 2 dell'ordinanza del 3 maggio 2004)

- «[...]i coniugi M. e R. non chiedono più al dr G. di dare rimedio soltanto al problema della loro infertilità, ma di consentire loro di selezionare, fra gli embrioni che si faranno venire in essere, quelli non affetti da talassemia, trasferendoli nell'utero della ricorrente, e quelli eventualmente affetti, invece da quella malattia, crioconservandoli. Ció è espressamente e inequivocabilmente proibito dalla legge 40/2004, sotto pena della reclusione fino a tre anni e della multa da 50.000 a 150.000 euro (articolo 14 comma 6 della legge)». (n. 4)

- «[...] Il legislatore ha scelto che la legge sulla procreazione assistita si limiti a porre rimedio alle malattie - note e ignote - che in qualsiasi modo producono la sterilità di una coppia, consentendo a quest'ultima di avere figli, ma di averli in condizioni analoghe a come, per natura, le hanno le coppie fertili. Senza la possibilità, cioè, di selezionare i nascituri in sani e malati, eliminando questi ultimi. Questa scelta è coerente con i molti valori che il legislatore ha inteso tutelare con la legge in questione e con le molte preoccupazioni che tanti hanno manifestato con riferimento alle complesse questioni che avrebbe posto la libertà eventualmente concessa a genitori e medici di selezionare e conservare e/o distruggere embrioni. [...]

In sostanza, una coppia di persone fertili portatrici di talassemia non può fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per selezionare gli embrioni da trasferire nell'utero. [...]

Alla stregua di quanto fin qui esposto, appare evidente che il tipo di pratica delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita che gli odierni ricorrenti vogliono fatto oggetto di un ordine del giudice [ovvero fare effettuare al medico curante la diagnosi pre-impianto sugli embrioni ottenuti trasferendo poi nell'utero della donna solo quello "sani" e crioconservando quelli ritenuti malati, ndrè contrario a norme imperative di legge la cui violazione è sanzionata penalmente.» (n. 5)

- «[...] si confondono gli interessi del figlio “desiderato” con quelli del figlio che concretamente verrà in essere, in ipotesi malato, e, per giustificare la concreta lesione degli interessi del figlio - reale - che concretamente verrà in essere, si invoca l’esigenza di tutelare la salute del figlio “desiderato” che, diversamente da quello che realmente si sacrificherà, è entità virtuale, del tutto astratta, esistente solo nella rappresentazione mentale dei suoi aspiranti genitori.

Sicché, si dà l’impressione suggestiva di voler tutelare la salute del figlio, ma siccome il figlio tutelato non è quello reale, ma quello virtuale, non si difende in realtà alcun figlio, ma la propria volontà di averne uno conforme ai propri desideri, sacrificando a questo obiettivo, per tentativi successivi, tutti i figli reali difformi che venissero nel frattempo.

Su questa confusione di concetti e sui paralogismi che la nascondono si fondano le dottrine eugenetiche certamente ripudiate dal nostro attuale ordinamento giuridico.

E su questa confusione si fonda anche l’affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale l’iniziativa giudiziaria dei ricorrenti sarebbe volta a tutelare l’ "interesse costituzionalmente garantito e vincolante del nascituro a 'nascere sano' ". [...] è ovvio che non ha senso affermare che l’ "interesse costituzionalmente garantito e vincolante del nascituro a 'nascere sano' " andrebbe tutelato non facendolo nascere, perché non far nascere taluno è la più radicale negazione possibile del suo "interesse a nascere sano".

Ancora una volta si afferma di voler difendere il diritto di taluno a nascere sano e si difende, invece, un preteso diritto dei genitori ad avere solo figli sani a qualunque costo, diritto che la nostra Costituzione non riconosce loro.» (n. 10)

 

Raramente si sono lette parole piú chiare e rispettose della realtá!

 

Nei succitati artt. 13, comma 3 lett b) e 14 comma 1 sono, infatti, contenuti tra gli altri:

- il divieto di selezione eugenetica degli embrioni, e risulta contrario al doveroso rispetto da riservarsi al principio di non contraddizione negare il carattere eugenetico (se l'etimologia vale qualcosa!) della selezione degli embrioni malati che avviene con la diagnosi pre-impianto;

- il divieto di soppressione e di crionservazione degli embrioni, comportamenti che costituiscono le due possibili condotte successive all'aver individuato un embrione "malato" (o presunto tale!, considerata l'alta percentuale di falsi positivi che caratterizza la diagnosi pre-impianto).

Si ricorda che la violazione dei divieti indicati é punita sia con la reclusione che con una multa!

 

Il secondo comma dell'art. 13 precisa poi - anche se si tratta di una disposizione priva di sanzione - che  "la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative." Risulta ovvio a chiunque abbia il coraggio di servirsi della propria intelligenza come la diagnosi pre-impianto non sia in nessun modo qualificabile come una ricerca con finalitá terapeutiche volte alla tutela della salute dell'embrione che ad essa viene sottoposto! L'unica finalitá, si ripete ancora una volta, é quella selettiva, ovvero eugenetica!

 

A pubblico beneficio si fa presente poi come l'art. 14,  comma 3 stabilisca che il trasferimento in utero degli embrioni ottenuti con l'applicazione delle tecniche di PMA sia differibile - ed é pertanto questo l’unica ipotesi in cui è ammessa la crioconservazione - solo "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione". Risulta chiaro che la volontá di selezionare gli embrioni prodotti per eliminarene i "malati" non é un caso in cui si possa invocare questo differimento e questa liceizzazione della crioconservazione!

 

Per quanto riguarda l'altra modifica inserita subdolamente nelle nuove linee guida - ovvero l'estensione della possibilitá di accedere alle tecniche di PMA anche a soggetti non affetti da infertilitá o sterilitá ma portatori di malattie sessualmente trasmissibili - si segnala come essa sia palesemente in contrasto con il disposto dell'art. 4 delle legge 40.****

 

Questo, dunque, il riassunto della vicenda: in Italia il Parlamento ha approvato una legge, 3 italiani su 4 - in occasione di referendum abrogativi - l'hanno difesa dalle proposte di modifiche peggiorative ma i giudici l’hanno disapplicata ed il ministro ha fatto loro eco infischiandosene della volontá parlamentare e della volontá popolare!

 

In conclusione si invita caldamente il nuovo governo ed il futuro Ministro della Salute ad intervenire con decisione nell'importante e grave questione, rispettando lo spirito e soprattutto la lettera della legge 40; si invita ad intervenire cesareo gladio per ridurre al silenzio l'arrogante e violento cerbero dell'ideologia antivita che tenta di ammutolire con i suoi assordanti latrati la volontá che il popolo italiano espresse chiaramente e ad alta voce quei memorabili 12 e 13 giugno di 3 anni fa!

 

 

Ancora una volta il nostro operato si affidi alla preghiera:

San Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici, ora pro nobis et pro Italia nostra!

 

 

Lo staff di DUE MINUTI PER LA VITA

www.dueminutiperlavita.info - info@...

 

________

* Si tratta del Decreto del Ministero della Salute 21 luglio 2004 n. 15165 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2004 n. 191, sostituito dal Decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008 n. 31639 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008 n. 101

** Art. 13 - Sperimentazione sugli embioni umani.

3. Sono, comunque, vietati:

[...]

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

Art. 14 - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni.

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

*** Si ricorda l'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."

**** Art. 4 - Accesso alle tecniche.

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.



Gio 8 Mag 2008 8:25 am

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