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http://www.superabile.it/Superabile/Superabilex/Lavoro/Collocamento/dec
reto.htm> Biagi, il testo del decreto legislativo attuativo
Requiem per la legge 68/99 sul collocamento mirato
Il 24 ottobre diventa operativa la legge Biagi sulla riforma del mercato
del lavoro, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto
legislativo 276, che la rende applicativa. Il testo riduce fortemente la
possibilità di inserimento mirato delle persone con disabilità nei
normali posti di lavoro.
di Salvatore Nocera
La legge Biagi sulla riforma del lavoro diventa operativa, assestando un
bel colpo alla possibilità di inserimento lavorativo mirato previsto
dalla legge 68/99. In gazzetta ufficiale (n.235), è stato infatti
pubblicato il 9/10/2003 il decreto legislativo n. 276 del 10/9/2003,
applicativo della legge 30/03, che riforma il mercato del lavoro.
L’articolo 14 del testo definitivo migliora il testo originario - contro
il quale avevano diretto dure critiche tutte le associazioni di disabili
e loro familiari, perché praticamente svuotava di significato la parte
più innovativa della legge 68/99 sul collocamento lavorativo “mirato” su
progetto personalizzato delle persone con disabilità.
Il nuovo testo, nonostante qualche correttivo introdotto, rimane però
fortemente negativo, perché riduce fortemente le possibilità di
inserimento nei normali posti di lavoro. La nuova norma prevede che la
Commissione provinciale tripartita per l’impiego stipuli
convenzioni-quadro territoriali (probabilmente provinciali) coi
sindacati dei lavoratori, dei datori di lavoro e con le cooperative
sociali e loro consorzi per l’affidamento a queste ultime di commesse di
lavoro. Tali convenzioni debbono essere approvate dalle Regioni.
Le convenzioni-quadro legittimano le imprese, obbligate ad assumere
lavoratori svantaggiati e quindi anche con disabilità, ad adempiere
all’obbligo di assunzione, affidando ad una cooperativa sociale i
lavoratori disabili che avrebbe dovuto assumere. Le convenzioni dovranno
individuare l’ammontare del valore delle commesse affidate, il costo di
ogni lavoratore ed il rapporto fra questi due valori indicherà quanti
lavoratori l’impresa “scarica” alle cooperative sociali. Il costo del
lavoro non è calcolato con riguardo ai contratti collettivi delle
imprese, ma con riguardo a quelli delle cooperative sociali. In tal
modo, il numero dei lavoratori da affidare alle cooperative sociali
aumenta, essendo il quoziente di una divisione col divisore più piccolo.
A questo scempio della legge 68/99 si pone un correttivo, che equivale
ad una foglia di fico, stabilendo che le convenzioni debbano stabilire i
limiti percentuali massimi di dirottamento di lavoratori, oltre i quali
permane l’obbligo di assunzione. Facciamo un esempio: si potrà prevedere
che un ventesimo soltanto verrà inviato alle cooperative sociali.
Questo apparente correttivo, però, è puramente simbolico. Infatti è
stabilito che il limite non si applica alle imprese che hanno da 15 a 35
dipendenti, le quali hanno l’obbligo di assumere un solo disabile.
Siccome tale unico lavoratore deve essere assunto con chiamata
nominativa e quindi con progetto mirato, per queste imprese, la norma di
legge è stata abrogata, senza dirlo ufficialmente.
Per le imprese che hanno da 35 a 50 dipendenti l’obbligo di assunzione
prevede l’assunzione di un lavoratore con chiamata nominativa, cioè su
progetto mirato; pertanto per queste imprese il 50% dei lavoratori da
assumere in modo nuovo viene mandato in cooperative, quindi un limite
inferiore non è possibile. Per le imprese che hanno più di 50
dipendenti, l’obbligo di assunzione è pari al 7% dei dipendenti, di cui
il 60%, sono assunti con chiamata nominativa; anche per questi
l’esternalizzazione dei lavoratori alle cooperative riduce enormemente
il collocamento mirato.
Ma la cosa più grave è che la percentuale massima di lavoratori da
convogliare nelle cooperative non è fissato a livello nazionale, ma ogni
convenzione-quadro provinciale potrà liberamente fissarla, a seconda
della maggiore o minore forza contrattuale delle imprese o dei sindacati
dei lavoratori. Ovviamente questo sarà previsto nelle
convenzioni-quadro; in applicazione di tali convenzioni, le singole
imprese decideranno se e quando aderire. E qui si aprirà un nuovo varco
di discrezionalità.
Quali lavoratori con disabilità saranno oggetto di questo “rigetto”? la
norma parla di lavoratori “che presentano particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”, secondo
valutazione esclusivamente rimesse ai comitati tecnici operanti presso
le Commissioni tripartite. Ora, trattandosi di lavoratori con disabilità
tutti “presentano particolari caratteristiche” e moltissimi avrebbero
“difficoltà di inserimento”, se non fossero contrastate dalle nuove
tecnologie e dalle modalità del progetto di inserimento mirato. Anche
qui la vaghezza della formulazione normativa si presta a svuotare di
senso la novità della legge 68/99.
D’altra parte, che il mondo delle imprese facesse affidamento su formule
normative vaghe per svuotare sempre di più l’obbligatorietà delle
assunzioni si è visto chiaramente con l’approvazione del decreto
legislativo sulla “non discriminazione dei disabili nel rapporto di
lavoro, laddove non viene considerata pratica discriminatoria quella
causata “dalla natura del rapporto di lavoro e dal contesto nel quale
esso si svolge”.
La Confindustria gongola; le cooperative sociali, anche se non tutte, lo
stesso; le famiglie dei lavoratori con disabilità meno sensibili al
valore innovativo della legge 68/99 sono pure soddisfatte, perché i loro
cari sono al sicuro in un luogo protetto, non considerando grave la
circostanza che questi lavoratori non saranno mai veramente integrati,
trovandosi prevalentemente fra loro in un circuito parallelo a quello
del lavoro ordinario e con esso non comunicante.
Questa norma può considerarsi il sigillo sulla bara della legge 68/99.
Speriamo che i lavoratori con disabilità, che hanno sperimentato
positivamente l’integrazione scolastica, si ribellino a questo
inimmaginabile arretramento delle nostre politiche del lavoro.
(24 ottobre 2003)
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