Se questo è vero per il SSN, le regioni autonomamente possono decidere con
propria delibera, di autorizzare per alcune patologie farmaci in fascia C
quindi a pagamento. L'esempio che posso evidenziare è quello della regione
Veneto che per alcune patologie tra cui le lesioni midollari fornisce
gratuitamente i farmaci per disfunzione erettile come il Sidenafil,
Tadalafil e Varnedafil come detto tutti farmaci in fascia C e quindi di
norma a pagamento.
Come associazione Paraplegici Emilia R. stiamo tentando anche noi di
percorrere la stessa procedura con la ns regione. Queste informazioni
dovrebbero essere fatte conoscere in modo che ognuno possa portare in
evidenza ai propri politici locali quanto in altre regioni è stato fatto. In
questo modo si sensibilizza poi attraverso le regioni gli ambiti governativi
che in ogni finanziaria si ricordano dei disabili più che altro per
toglierci ancora qualcosa se ce ne fosse ancora bisogno.
Mauro Venturelli
-----Messaggio originale-----
Da: faip-onlus@yahoogroups.com [mailto:faip-onlus@yahoogroups.com] Per conto
di amedeocirioni1@...
Inviato: domenica 2 ottobre 2005 17.38
A: faip-onlus@yahoogroups.com
Oggetto: Re: [faip-onlus] Ogg: pagate tutte le medicine?
purtroppo si non ci sono aiuti o esenzioni
-----Messaggio Originale-----
Da: "menomis2000" <menomis2000@...>
A: <faip-onlus@yahoogroups.com>
Data invio: giovedì 29 settembre 2005 20.20
Oggetto: [faip-onlus] Ogg: pagate tutte le medicine?
Per la rieducazione funzionale dell'intestino,
io ho in terapia quotidianamente dei farmaci
(Psyllogel Fermenti, Selg 250, supposte Dulcolax)
che sono in fascia C a totale carico mio,
ed è una spesa onerosa...
Vi volevo chiedere se c'è un metodo per farseli rifornire dall'Asl di
appartenenza?
--- Fine messaggio inoltrato ---
quel che ho ttrovato a riguardo:
AmbienteDiritto.it
Legislazione giurisprudenza
Assistenza sanitaria - farmaci prescrivibili a prescindere del prontuario
terapeutico - duplice criterio dell'efficacia e dell'economicità del
farmaco. In tema di assistenza farmaceutica offerta dal S.s.n., la
limitazione, prevista dalla relativa disciplina legislativa, secondo cui i
farmaci prescrivibili a carico del S.s.n. sono quelli indicati nel
prontuario terapeutico in base al duplice criterio dell'efficacia
terapeutica e dell'economicità del prodotto è compatibile con la tutela del
diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo (v. Corte cost.
ord. n. 396 del 1990). Tuttavia, in base all'art. 10, comma 2, del d.l. n.
463 del 1983, convertito nella l. n. 638 del 1983 - che, almeno
parzialmente, vincola la formazione, nell'ambito del prontuario terapeutico,
dell'elenco di farmaci per i quali non è dovuta, da parte degli utenti,
alcuna quota di partecipazione alla relativa spesa - il criterio
dell'economicità non può portare ad escludere l'esenzione dalla
compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed
insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono
terapie di lunga durata (o di altre forme morbose gravi parimenti
contemplate dall'art. 10, comma 2, del d.l. n. 463 del 1983 cit.). Ne
consegue che, nell'ipotesi considerata, il farmaco stesso, ancorché non
compreso nel prontuario terapeutico, va posto a carico del S.s.n., previa
disapplicazione del prontuario terapeutico stesso, nella parte in cui non
comprende un farmaco dotato delle caratteristiche dinanzi descritte, perché
in contrasto con la suddetta disposizione legislativa. Infatti, i farmaci
prescrivibili a carico del S.s.n. sono quelli indicati nel prontuario
terapeutico in base ai criteri dell'efficacia terapeutica e
dell'economicita' del prodotto; ciò nonostante, ove un farmaco (nella
fattispecie un vaccino
antiallergico) sia per un dato paziente indispensabile e insostituibile
rimedio terapeutico capace di tutelarne il diritto alla salute, quale
diritto ad ottenere cure adeguate, il mancato inserimento nel prontuario non
puo' costituire un ostacolo alla sua rimborsabilità da parte del S.s.n.
Cassazione civile sez. lav., 14 febbraio 2000, n. 1665.
Formazione del prontuario terapeutico - disapplicazione - il criterio di
economicità e il criterio dell'indispensabilità e dell'insostituibilità -
rimborso delle spese per farmaci fuori prontuario. Nella formazione del
"prontuario terapeutico" secondo i criteri della efficacia terapeutica e
della economicità dei farmaci di cui all'art. 10 d.l. 12 settembre 1983 n.
463, conv. con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983 n. 638, il criterio
della economicità non può escludere la esenzione dalla compartecipazione
alla spesa, ove il farmaco risulti indispensabile ed insostituibile per il
trattamento di gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapie di
lunga durata, o di altre forme morbose gravi, parimenti contemplate dal
comma 2 dell'art. 10, con la conseguenza che, in tali circostanze, il
farmaco stesso, ancorché non compreso nel prontuario approvato con decreto
ministeriale, va posto a carico del servizio sanitario nazionale, previa
disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo nella parte in cui non
comprende farmaci indispensabili. (Nella specie la S.C. ha cassato con
rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato la domanda di
ammissione al rimborso di vaccino antiallergico, trascurando le risultanze
dell'accertamento tecnico d'ufficio, secondo cui la terapia
iposensibilizzante in questione era indispensabile e insostituibile).
Infatti, secondo la Cassazione civile sez. lav., 11 settembre 1996, n. 8241,
la domanda giudiziale di rimborso della spesa per un farmaco non compreso
nel prontuario farmaceutico nazionale (nella specie vaccino antiallergico)
ma che risulti esser indispensabile ed insostituibile non può esser
rigettata in ragione della mancata inserzione del farmaco nel menzionato
prontuario (che va in tal caso disapplicato dal giudice ordinario) non
rilevando inoltre in senso contrario che il suddetto farmaco sia stato
somministrato a fini preventivi anziché curativi. Cassazione civile sez.
lav., 3 ottobre 1996, n. 8661.
Il criterio di economicità e la disapplicazione del "prontuario terapeutico"
nei casi in cui contrasti con la norma di legge . Nella disciplina dettata
dall'art. 10 del d.l. n. 463 del 1983 (convertito nella legge n. 638 del
1983) in tema di erogazione di farmaci a carico del servizio sanitario
nazionale, il criterio di economicità, che limita l'assistenza farmaceutica
alle manifestazioni morbose di maggiore incidenza sul diritto alla salute,
non può escludere la generale esenzione della compartecipazione alla spesa,
ove il farmaco risulti indispensabile o insostituibile per il trattamento di
forme morbose gravi; il farmaco stesso - ancorché non compreso nel
prontuario terapeutico - va quindi posto a carico del servizio nazionale,
previa disapplicazione del prontuario stesso in quanto contrastante con la
norma di legge. (Nella specie, dalla S.C. e' stata confermata la sentenza
impugnata che aveva escluso il diritto alla erogazione di un vaccino
antiallergico, non compreso nel prontuario farmaceutico, per il quale non si
prospettava alcuna ipotesi di generale esenzione dalla compartecipazione
alla spesa, ne' l'utilizzazione per la terapia di una grave condizione
morbosa). Cassazione civile sez. lav., 9 giugno 1994, n. 5593
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