Macché talebana: è una norma di compromesso, che traccia qualche confine
di Mario Palmaro* - © AVVENIRE - Inserto E’ VITA - 13 febbraio 2005
*Filosofo del diritto - Pontificia Università Regina Apostolorum - Roma
Una legge talebana. Una legge cattolica. Una legge probizionista. Sono alcune delle qualifiche frequentemente associate alla legge 40, che regolamenta la fecondazione artificiale nel nostro Paese. C’è qualcosa di vero, in questi giudizi fortemente negativi?
Proprio no. Le leggi si distinguono, semmai, in leggi giuste - cioè conformi alla legge naturale - e ingiuste. Una legge che ammette l’uccisione di esseri umani innocenti – come la 194 - oppure che permette di sopprimere malati sofferenti - come la legge sull’eutanasia in Olanda - è una legge ingiusta.
In questo senso, anche una normativa che consenta la fecondazione in vitro, cioè una tecnica che comporta inevitabilmente la morte di decine e decine di embrioni, è una legge ingiusta. Nel caso italiano, il legislatore ha optato per una legge che permette sì la fecondazione artificiale, ma che introduce anche una serie di limitazioni, ispirate dall’intenzione generale di non consentire di fare tutto quello che le potenzialità della scienza offrirebbero.
L’articolo 1 della legge, ne rivela le caratteristiche essenziali. La prima: la legge 40 è una norma di regolamentazione. Vale a dire che non vieta la fecondazione artificiale, ma la accetta a patto che sia attuata secondo certe regole. Dunque, non si proibisce la condotta nel suo complesso, né la si giudica come atto illecito in sé stesso - quale invece, de iure condendo, dovrebbe essere valutata ogni fecondazione extracorporea - ma la si ammette tra gli atti tutelati da norme dello Stato.
Dal punto di vista formale, questo aspetto rende la legge 40 paragonabile alla legge 194 del 1978, che non dichiara l’illiceità dell’aborto procurato, ma sceglie la strada (ingiusta) della regolamentazione. Ciò identifica un secondo aspetto della legge 40: la sua struttura procedurale. Un atto non è in sé buono o cattivo, ma è legale o illegale a seconda che sia praticato dentro i confini stabiliti dalla norma positiva.
Questo discorso ci conduce al terzo aspetto della legge 40: essa è una norma prodotta da un compromesso politico. Non è una legge che comporta la prevalenza di una visione o di una concezione particolare, né che vede affermarsi le ragioni di una confessione religiosa su un’altra. Al contrario, essa è il risultato di una mediazione condotta in sede parlamentare, tra chi avrebbe (giustamente) voluto il riconoscimento pieno dei diritti del nascituro, e dunque il divieto di tutte le tecniche extracorporee, e invece la posizione libertaria, che avrebbe voluto rendere lecita sostanzialmente ogni condotta.
Chi invoca la necessità di una norma di mediazione dovrebbe accorgersi che essa esiste già, ed è appunto la legge 40.
Il quarto aspetto rilevante, espresso dall’articolo 1 della legge, al primo comma, è il riconoscimento esplicito dei "diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito". In questo modo il legislatore italiano afferma la titolarità giuridica dell’embrione. La giurisprudenza costituzionale era già intervenuta a riconoscere che anche il concepito detiene i diritti sanciti dalla costituzione, e lo aveva fatto - paradossalmente - nella sentenza n. 27 del 1975 con cui è stato legalizzato l’aborto in Italia. Ora la legge 40 traduce in norma positiva quel principio.
D’altra parte, il fatto di aver citato fra i soggetti titolari di diritti anche quel cittadino invisibile che è l’embrione permette al legislatore di introdurre alcuni divieti che costituiscono i pilastri della legge 40.
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