Tanti di voi ci hanno segnalato la necessità di avere più informazioni sulla legge prima di firmare l'appello del CIMER - Coordinamento Italiano per la Medicina Rigenerativa sul sito www.cimer.tk
Per questo motivo abbiamo preparato questo breve documento su:
- le tappe della legge
- il testo che limita la ricerca e che contravviene alle raccomandazioni espresse al Parlamento Italiano dalla Commissione Dulbecco nel 2000
Il commento del professor Dulbecco lo trovate sul sito www.cimer.tk
Ricordiamo a tutti che la Camera esprimerà il 20 gennaio il proprio voto finale. Ancora grazie a tutti gli amici che si sono impegnati e si stanno impegnando per difendere la ricerca italiana attraverso la sottoscrizione di questo appello.
Simone Martelli
portavoce
CIMeR - Coordinamento Italiano per la Medicina Rigenerativa
Siti Web
http://www.cimer.tk
http://cimer.altervista.org
LE TAPPE DELLA LEGGE 1514
20 gennaio 2004 : la legge 1514 tornerà alla Camera dei Deputati il 19/20 gennaio per una modifica formale ed entro 30gg dovrà essere firmata dal Presidente della Repubblica, il quale potrà non vistarla e rinviarla con atto motivato alle Camere.
11 dicembre 2003: il Senato approva il disegno di legge sulla procreazione assistita. Il testo approvato dal Senato viene ritrasmesso alla Camera, con la numerazione C-47-B, per l'approvazione dell'unica variazione (puramente formale) apportata.
24 settembre 2003: inizia nell'Aula del Senato la discussione del disegno di legge sulla procreazione assistita.
9 luglio 2003: la XII Commissione del Senato conclude l'esame del disegno di legge sulla procreazione assistita. Il testo originario è approvato senza la minima modifica e trasmesso all'Aula.
4 febbraio 2003: riprende alla XII Commissione del Senato l'esame del disegno di legge.
ottobre-novembre 2002: vengono svolte presso la XII Commissione del Senato le audizioni degli esperti e delle associazioni.
18 settembre 2002: riprende dopo la pausa estiva l'esame del disegno di legge.
31 luglio 2002: la XII Commissione del Senato inizia l'esame del disegno di legge sulla procreazione assistita.
6 luglio 2002: a Roma si svolge una manifestazione nazionale contro il disegno di legge sulla procreazione assistita.
25 giugno 2002: il disegno di legge sulla procreazione assistita, rinumerato S-1514, è assegnato in sede referente alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato.
18 giugno 2002: la Camera approva il Testo Unificato del disegno di legge sulla procreazione assistita. Il testo viene trasmesso al Senato il 19 giugno.
11 giugno 2002: riprende alla Camera il dibattito sul disegno di legge sulla procreazione assistita.
27 marzo 2002: inizia alla Camera il dibattito sul disegno di legge sulla procreazione assistita.
26 marzo 2002: la Commissione Affari Sociali della Camera conclude l'esame della proposta di legge C-47 e delle altre proposte collegate, approvando un Testo Unico da sottoporre all'Aula.
30 gennaio 2002: riprende alla Commissione Affari Sociali della Camera l'esame della proposta di legge C-47 e delle altre proposte collegate. L'esame prosegue nei mesi di febbraio e marzo 2002.
29 novembre 2001: alla Commissione Affari Sociali della Camera inizia l'esame della proposta di legge C-47 e di altre proposte sulla stessa materia presentate da altri deputati. L'esame viene poi rinviato.
30 maggio 2001: presentata, su iniziativa del deputato Giancarlo Giorgetti (Lega Nord) la proposta di legge C-47 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita".
Il testo di interesse
Capo VI - MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
Articolo 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani)
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
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