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Rispondi | Inoltra Messaggio #1111 di 1462 |
R: [h81] ne eravate a conoscenza?

Qualcuno sa dirmi se tg, gr e giornali hanno dato la notizia?
Com’è che queste cose si sanno sempre dopo?
Fabrizio

-----Messaggio originale-----
Da: h81@yahoogroups.com [mailto:h81@yahoogroups.com] Per conto di Paola
& Fabrizio
Inviato: lunedì 14 novembre 2005 8.29
A: fdallavilla@...
Oggetto: [h81] ne eravate a conoscenza?
Priorità: Alta

Il12 novembre 12 novembre, in tutte le
piazze italiane, si può firmare il progetto di legge di iniziativa
popolare di SPI Cgil, UilP, FNP Cisl per il finanziamento del Fondo
per la non autoautosufficienza

Nel nostro Paese quasi tre milioni di persone non sono
autosufficienti. Di queste, due milioni sono anziani. Nella
maggioranza dei casi le famiglie affrontano questo dramma in
solitudine, dovendo sostenere spese molto oltre le proprie
possibilità. E spesso le donne che assistono i propri cari, per
compiere questo atto di amore devono abbandonare il lavoro.
Firmare il progetto di legge di iniziativa popolare per il
finanziamento del Fondo per la non autosufficienza è un atto di
civiltà e responsabilità di fronte ad un grande problema sociale del
nostro paese:


PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

PER LA NON AUTOSUFFICIENZA


Art. 1 (Finalità)

1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n.328, e nel rispetto
degli articoli 117 e 119 della Costituzione, la presente legge, al
fine di incrementare il sistema di prevenzione, contrasto e
riabilitazione dei processi di non autosufficienza e per il sostegno
ed il benessere delle persone non autosufficienti e delle rispettive
famiglie, determina i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti sociali da erogarsi nei casi di non
autosufficienza, definisce i principi per la loro garanzia
attraverso il Piano per la non autosufficienza, istituisce il Fondo
nazionale per la non autosufficienza.

2. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e servizi di
cui alla presente legge i cittadini italiani e, nel rispetto degli
accordi internazionali e con le modalità e nei limiti definiti dalle
leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione
europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai
sensi dell'articolo 41 del testo unico approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286.



Art. 2 (Definizione di non autosufficienza e Piano individualizzato
per la non autosufficienza)

1. Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità
fisica, psichica, sensoriale, relazionale accertata attraverso
l'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale
secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e dell'ICF e attraverso la valutazione multidimensionale delle
condizioni funzionali e sociali.

2. La valutazione multidimensionale è effettuata nell'ambito
del Distretto da apposite unità pluriprofessionali appartenenti ai
servizi sociosanitari, composte da medici specialisti nelle
discipline cliniche oggetto della disabilità, da personale sanitario
dell'area infermieristica e della riabilitazione e da assistenti
sociali designati dai Comuni, nonché dal medico di medicina
generale della persona da valutare.

3. Per la valutazione della non autosufficienza le Unità di cui
al precedente comma si avvalgono di strumenti e metodologie
validati e uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla
misurazione del grado di autonomia funzionale, quale risultante
delle condizioni organiche delle patologie cronico-degenerative e
di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche,
sensoriali, cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle
funzioni della vita quotidiana, della cura di sé e dell'uso degli
strumenti e mezzi di comunicazione.

4. Le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti
misure assistenziali differenziate sono definite in rapporto ai
seguenti livelli di disabilità;

- ; incapacità di provvedere autonomamente al governo della
casa, all'approvvigionamento e alla predisposizione dei pasti;

- ; incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé,
ad alimentarsi ed al governo della casa;

- ; incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni
della vita quotidiana, alle relazioni esterne e presenza di problemi
di mobilità e instabilità clinica.

5. A favore della persona non autosufficiente viene predisposto
dall'Unità pluriprofessionale un Piano Individualizzato di
Assistenza (PIA) che stabilisce le prestazioni di cura, di
riabilitazione, di assistenza personale, di aiuto nel governo della
casa e, qualora necessarie, misure di sostegno al reddito personale.
Nella redazione del PIA sono coinvolti i familiari e, qualora
richiesto dall'interessato, un esperto indicato dalle organizzazioni
sindacali o dagli organismi di tutela dei cittadini. La
realizzazione del PIA è monitorata da un operatore del servizio con
funzioni di responsabile del caso, che interagisce con la persona
assistita, i suoi familiari e le risorse ambientali, al fine di
valorizzare e utilizzare tutte le risorse idonee a migliorare le
condizioni delle persone non autosufficienti.

6. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo
sono disciplinate e periodicamente aggiornate nell'ambito del Piano
nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5.



Art. 3 (Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali e
diritti esigibili)

1. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per
le persone non autosufficienti (LESNA) che devono essere parte
integrante dei livelli essenziali sociali da definire ai sensi degli
articoli 18, comma 3, e 22 della legge 8 novembre 2000 n.238 ed i
relativi parametri sono definiti nel Piano nazionale per la non
autosufficienza e sono a carico del Fondo Nazionale per la non
autosufficienza.

2. I LESNA garantiscono su tutto il territorio nazionale
l'esigibilità dei seguenti diritti:

a) informazione e consulenza sulla rete di prestazioni
offerte per la non autosufficienza e accesso unificato ai servizi
sociosanitari, nonchè misure di pronto intervento;

b) valutazione multidimensionale individuale;

c) Piano Individualizzato di Assistenza (PIA) e
accompagnamento nel percorso assistenziale stabilito;

d) prestazioni integrate (domiciliari, semiresidenziali,
residenziali, ricovero di sollievo) nelle diverse componenti di
cura, assistenza, sostegno personale, familiare e sociale.



3. Per assicurare in ambito sociale gli interventi di cui al
comma 2, sono definiti i ; seguenti livelli essenziali delle
prestazioni:

a) assistenza tutelare alla persona a carattere domiciliare;

b) aiuto domestico familiare, ivi compreso quello a sostegno
delle cure prestate dai familiari;

c) assistenza economica;

d) adeguamento e miglioramento delle condizioni abitative ai
fini di una miglior fruizione dell'abitazione;

e) sostegno alla mobilità.

4. Le prestazioni garantite dai LESNA non sono sostitutive di
quelle sanitarie, si integrano con le stesse ed in particolare con
quelle indicate nell'allegato C del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni
ed integrazioni e concorrono alla copertura dei costi di rilevanza
sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni. I livelli essenziali
sanitari e socio-sanitari, erogati con continuità temporale e senza
restrizioni per le persone non autosufficienti, si integrano con le
prestazioni garantite dai LESNA. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3
maggio 2000, n.130.

5. Le Regioni possono stabilire ulteriori e più elevati livelli
essenziali, assumendosene l'onere finanziario.



Art. 4 (Coordinamento delle misure economiche erogate dello Stato
nei LESNA)

1. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi
della presente legge, nei livelli essenziali delle prestazioni
sociali per la non autosufficienza (LESNA), si affiancano e si
coordinano anche le misure di carattere economico erogate dallo
Stato alle persone con invalidità, sordomutismo e cecità, di cui
alle leggi 10 febbraio 1962, n.66, 26 maggio 1970, n.381, 27
maggio
1970, n.382, 30 marzo 1971, n.118, 11 febbraio 1980, n.18, ed ai
decreti legislativi 21 novembre 1988, n.508, e 23 novembre 1988,
n.509.

Fatti salvi i benefici in atto e i diritti maturati fino all'entrata
in vigore del Piano di cui all'articolo 5, la concessione delle
prestazioni economiche di cui al primo comma, a decorrere dalla
data
dallo stesso prevista, è effettuata all'interno della valutazione
delle condizioni psico-fisiche del richiedente, con le modalità
indicate all'articolo 2.

2. Le prestazioni economiche di cui al presente articolo sono
erogate anche nel caso in cui la persona non autosufficiente sia
ospitata in strutture semiresidenziali e residenziali non
riabilitative, prevedendo l'utilizzo degli emolumenti economici
percepiti, come concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma
restando l'attribuzione alla persona non autosufficiente di una
somma non inferiore al 25% dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n.335, e successive
modificazioni ed integrazioni.



Art. 5 (Piano nazionale per la non autosufficienza)

1. La definizione, le caratteristiche ed i requisiti delle
prestazioni sociali comprese nei LESNA, le priorità di intervento,
le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e
servizi per la non autosufficienza, gli indicatori ed i parametri
per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali e della
utilizzazione delle risorse del Fondo nazionale per la non
autosufficienza sono definiti nel Piano Nazionale per la non
autosufficienza approvato con le procedure di cui all'art. 18 della
legge 8 novembre 2000, n.328.

2. Il primo Piano è approvato entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

3. Il sistema informativo dei Servizi sociali di cui
all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n.328, integrato con i
dati del Servizio informativo sanitario e della spesa sociale degli
Enti locali per la non autosufficienza, provvede al monitoraggio
annuale dello Stato dell'erogazione dei LESNA, del loro grado di
efficienza ed efficacia, dei risultati conseguiti anche rispetto al
contenimento della spesa ospedaliera impropria secondo le modalità
ed i criteri del monitoraggio stabiliti con il Piano nazionale di
cui al presente articolo.

4. Le iniziative collegate all'affermazione di nuovi stili di
vita, volti a rallentare il decadimento psichico e fisico e a
mantenere attivi interessi culturali e mobilità nelle persone non
autosufficienti, sono promossi sulla base di programmi nazionali e
regionali d'intesa con le organizzazioni sociali e di tutela dei
cittadini.



Art. 6 (Soggetti erogatori)

1. Ai livelli essenziali provvedono i Comuni e il Servizio
Sanitario, in forma diretta o accreditata, secondo le rispettive
competenze, come disciplinate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"; alle
prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), provvede lo
Stato. Nelle forme di accreditamento è riservato un ruolo primario
alle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11
novembre 2000, n.328.

2. I livelli essenziali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
d), ove sia carente l'offerta dei servizi da parte dei soggetti di
cui al precedente comma, possono essere erogati anche secondo le
indicazioni previste dell'articolo 17 della legge 8 novembre 2000,
n.328. L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma
3, lettere a), b), d), può avvenire anche attraverso persone
singole, in possesso di adeguata qualificazione, o comunque
disponibili a percorsi formativi di base. I criteri e le modalità di
attuazione del presente comma sono stabiliti, nel rispetto delle
competenze delle Regioni e delle province autonome, dal Piano
nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5.





Art. 7 (Esigibilità dei diritti)



1. Le persone non autosufficienti come sopra definite e, per
quanto di competenza, le rispettive famiglie, hanno diritto alle
prestazioni incluse nei LESNA anche su richiesta della persona
interessata o di chi la rappresenta. In caso di inadempimento da
parte del competente ente è ammesso ricorso in via giurisdizionale.
Gli interessati possono essere assistiti in giudizio dagli istituti
di patronato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato.



Art. 8 (Fondo nazionale per la non autosufficienza)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo nazionale
per la non autosufficienza", di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo persegue, con i criteri previsti dal Piano
nazionale per la non autosufficienza, le seguenti finalità in favore
delle persone non autosufficienti:

a) attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 3 e 4;

b) potenziamento dei servizi, delle prestazioni e degli
interventi socio-assistenziali;

c) finanziamento dei titoli per la fruizione di prestazioni
sociali;

d) sostegno delle famiglie, ivi compresi quello economico e la
copertura previdenziale dei familiari addetti all'assistenza della
persona non autosufficiente, e riconoscimento del lavoro informale
delle famiglie anche attraverso servizi di sollievo ed agevolazioni
tariffarie;

e) erogazione delle risorse necessarie per il pagamento della
quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in strutture
residenziali o di ricorso ad altre strutture anche a carattere
diurno;

f) assistenza economica, ivi compresa l'erogazione degli
assegni ed indennità di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Alla programmazione ed erogazione dei servizi, prestazioni
ed interventi di cui al comma precedente provvedono i soggetti
titolari in base alle leggi delle rispettive Regioni e province
autonome ed alle indicazioni del Piano nazionale per la non
autosufficienza e dei rispettivi Piani regionali.

4. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale
e le modalità di finanziamento in materia di prevenzione, di cura e
di riabilitazione con continuità temporale e senza restrizioni per
le persone individuate come non autosufficienti.



Art. 9 (Finanziamento del Fondo)

1. Il finanziamento del Fondo nazionale per la non
autosufficienza è a carico dello Stato, che assicura, comunque, la
copertura delle prestazioni di cui all'art. 3;

2. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti:

a) dalle risorse destinate all'erogazione ai soggetti
beneficiari degli assegni ed indennità di cui all'articolo 4, comma
1;

b) dal contributi di solidarietà di cui all'articolo 1, comma
350, della legge 30 dicembre 2004 n.311, calcolato ai fini dell'IRE
sui redditi di importo superiore ad euro 100.000 annui;

c) dall'importo dei premi non riscossi del gioco del lotto e
delle lotterie nazionali;

d) dai finanziamenti derivanti da programmi europei;

e) da donazioni di soggetti privati, comprese le fondazioni ex-
bancarie; su tali donazioni di applicano i benefici fiscali vigenti
in favore delle ONLUS;

f) dal recupero di entrate conseguenti all'emersione del
lavoro irregolare derivante dall'applicazione dell'art. 6, comma 2;

g) dal recupero dell'evasione fiscale.

3. La ripartizione fra le Regioni delle risorse del Fondo è
effettuata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri della salute e dell'economia e finanze, di intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, acquisito il parere delle competenti
Commissioni
parlamentari. La ripartizione viene effettuata, secondo i criteri
contenuti nel medesimo decreto, sulla base di indicatori riferiti
alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di
riferimento e degli altri indicatori e criteri previsti ai fini
della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali e
tenendo conto della realtà dei territori meno sviluppati e dei
risultati del monitoraggio di cui all'articolo 5.



Art. 10 (Fondi integrativi regionali)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono istituire Fondi regionali ed interprovinciali integrativi
per la non autosufficienza al fine di integrare le risorse
finanziarie disponibili e di erogare prestazioni, interventi e
servizi integrativi od ulteriori rispetto a quelli assicurati
attraverso il Fondo nazionale per la non autosufficienza.


[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]



Grazie per la tua preziosa collaborazione che qualifica questo gruppo.
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Lun 14 Nov 2005 7:43 am

fdallavilla@...
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Inoltra Messaggio #1111 di 1462 |
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Il12 novembre 12 novembre, in tutte le piazze italiane, si può firmare il progetto di legge di iniziativa popolare di SPI Cgil, UilP, FNP Cisl per il...
Paola & Fabrizio
fdallavilla@...
Invia email
14 Nov 2005
7:29 am

Qualcuno sa dirmi se tg, gr e giornali hanno dato la notizia? Com’è che queste cose si sanno sempre dopo? Fabrizio ... Da: h81@yahoogroups.com...
Paola & Fabrizio
fdallavilla@...
Invia email
14 Nov 2005
7:43 am

Ciao Fabrizio, francamente non ne avevo sentito parlare. Mi sembra una buona iniziativa che meriterebbe ampia diffusione. Mi potresti citare la fonte? Grazie ...
Enrico Agosti
agosti_enrico
Offline Invia email
14 Nov 2005
9:39 am

Io l'ho travata sul forum www.disabiliforum.com Ciao Fabrizio ... Da: h81@yahoogroups.com [mailto:h81@yahoogroups.com] Per conto di Enrico Agosti Inviato:...
Paola & Fabrizio
fdallavilla@...
Invia email
14 Nov 2005
9:59 am
Avanzata

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