> IN SUPERABILE.IT
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> Emendamenti della Federazione Italiana per il Superamento
dell´Handicap
> La Federazione Italiana per il Superamento dell´Handicap
propone
> di aggiungere al testo del DDL approvato dal Senato 6 specifici articoli
> con una serie di disposizioni richieste da anni in ambiti e settori
diversi,
> così come esplicitato nella piattaforma della manifestazione del 15 us.
> Presentiamo di seguito i diversi temi con le relative motivazioni.
>
> 1. Incremento delle pensioni in favore degli invalidi
> civili al 100%
> Testo:
> "Il comma 4 dell´articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001,
> n. 448 è sostituito dal seguente:
> " I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì
> concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o
> ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di
pensione
> di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222."
>
>Motivazione:
>I soggetti con disabilità grave non in grado di produrre
> reddito, né per sé né per il proprio nucleo familiare, sono gli unici a
non
> fruire di alcun aumento previdenziale. Gli emolumenti sono attualmente
> attestati sulla cifra di circa 400.000 mensili.
> Costoro, non più di 300 mila soggetti, rappresentano la
> categoria più debole alla quale questo articolo dovrebbe recare beneficio,
> senza limiti di età, estendendo cioè le disposizioni di favore
(innalzamento
> delle pensioni al minimo ad un milione di lire) introdotte lo scorso anno
a
> favore delle persone ultrasettantennni e degli invalidi con più di sessant
´
> anni. Con l´approvazione dell´emendamento proposto l´innalzamento viene
> esteso a tutti gli invalidi totali maggiorenni.
>
2. Fondo nazionale per le politiche sociali
>
> Testo:
>
>"Per il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
> all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
> successive modificazioni, è autorizzata la spesa aggiuntiva di EUR 540
milioni
> per l´anno 2005 e EUR 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008
> destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed ai
Comuni"
>
>Motivazioni:
>
> Il comma 45 punto a) dell´art. 59 della legge 27/12/97 di
> istituzione del Fondo, prevede "la promozione di interventi per la
> realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su
> tutto il territorio dello Stato concernenti" tra l´altro "l'integrazione
e
> l'autonomia dei portatori di handicap". Si tratta degli interventi di
> carattere assistenziale previsti dalla legge 104/92 e successive
> modificazioni, ovvero di servizi di assistenza per l´intera giornata, del
> cosiddetto "prima e dopo di noi", e per la vita indipendente. L´
> innovatività di tale intervento normativo, ha dato principio all´
> applicazione della legge 104/92, sostenendo le famiglie nel difficile
> compito di evitare forme di segregazione delle persone con disabilità con
> bisogni complessi e non in grado di rappresentarsi da sole, ed attivando
il
> diritto di scelta di un´assistenza autodeterminata. Con il punto b) dello
> stesso comma, che prevede "il sostegno a progetti sperimentali attivati
> dalle regioni e dagli enti locali", si sono potute collaudare tali azioni
> con forme amministrative sin lì inimmaginabili a garanzia della migliore
> risposta al bisogno.
>
> Il taglio del 50% del Fondo mette a rischio almeno la metà
> di tali politiche e soprattutto interrompe la crescente tendenza di
> orientare la programmazione dei servizi secondo progetti di vita
> personalizzati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell´uomo.
>
>3. Fondo per i non autosufficienti
>Testo:
>
> "Alle Regioni a statuto ordinario è data la facoltà di
> istituire un fondo per le persone gravemente non autosufficienti, così
come
> previsto per le Pp. Aa. di Trento e Bolzano dal decreto delegato n.259 del
4
> maggio 2001, con le caratteristiche della obbligatorietà del prelievo sui
> redditi, finalizzato a garantire prestazioni sociosanitarie specifiche
per
> non autosufficienti di ogni età. A decorrere dal periodo d´imposta in
corso
> alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, per
> istituire il Fondo, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all´
> articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e con gli altri soggetti
> ammessi a tale beneficio, alla ripartizione della quota pari all´otto per
> mille dell´IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
> annuali."
>
>Motivazioni:
>
> L'esigenza di provvedere alle aumentate esigenze delle
> persone gravemente non autosufficienti è ormai assodata e riconosciuta da
> tutti. Mancano tuttavia le risorse necessarie, in quanto il Ssn riceve
bassi
> finanziamenti (meno del 6% del Pil), che utilizza prevalentemente in
favore
> dei malati acuti. Il Dpcm 29.11.2001 sui Lea addossa ai disabili gravi
> compartecipazioni molto elevate sui servizi sociosanitari ad elevata
> integrazione sanitaria, che si scaricano sui bilanci dei Comuni quando
> l'utente non ha la possibilità di pagare in proprio. Tale disposizione non
> può e non deve essere applicata. Se da un lato è equo chiedere una
> compartecipazione agli utenti che ricevono vitto ed alloggio da
> un'istituzione, tale partecipazione non deve giungere agli attuali
livelli,
> confermati dal Dpcm citato, spesso pari a circa 1500 euro al mese.
>
> Appare ancora più iniquo chiedere agli utenti dei servizi
> di Assistenza domiciliare integrata il 50% delle cure infermieristiche e
> tutelari, così come prescriverebbe il Dpcm. Anche in questo caso la
> compartecipazione non deve riguardare l'assistenza infermieristica.
>
>Si rende necessario reperire nuove risorse per integrare
> il Fondo sanitario pubblico.
>
> Le spese per investimento in conto capitale per la
> creazione di nuove strutture residenziali e semiresidenziali possono
essere
> garantite con i fondi destinati al patrimonio edilizio sanitario, in una
> logica di accentuata perequazione delle differenze regionali, come da
> art.20 della legge n.67/88
>
>Le spese correnti risentono invece della enorme
> variabilità delle situazioni esistenti, per cui le Regioni, così come già
è
> possibile per le Pp.Aa. di Trento e Bolzano, devono poter reperire nuove
> risorse da destinare allo scopo specifico. L´ipotesi riguarda quindi l´
> utilizzo della quota statale dell´8 per mille, che non porterebbe alcun
> aggravio della tassazione complessiva.
>
> 4. Indennità cumulativa per le persone affette da
> pluriminorazioni
> Testo
>
>"Dopo il comma, 1 dell´articolo 2 delle legge 31 dicembre
> 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:
>
>"2. Alle persone affette da più minorazioni, anche
> derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente
> considerate, darebbero titolo all´indennità prevista dall´articolo 1,
comma
> 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive
> modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta
un
> ´indennità cumulativa pari al doppio dell´indennità attribuibile ai
sensi
> delle norma citata.
>
> "3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui
> all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione
del
> verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati,
> nella parte relativa al giudizio espresso, con l´aggiunta della voce
> "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni"."
>
>Motivazioni:
>
>La legge 429/1991 prevede la cumulabilità delle indennità
> nel caso una persona disabile sia affetta da più minorazioni gravi. Di
fatto
> però il Legislatore ha limitato questa cumulabilità alle ipotesi in cui il
> disabile sia sordomuto e cieco, oppure che sia invalido civile e sordomuto
> oppure cieco.
>
>L´indennità cumulativa prevista consente di assommare le
> indennità previste nei singoli casi: indennità di accompagnamento per i
> ciechi civili assoluti, indennità di accompagnamento per gli invalidi
civili
> totali non in grado di deambulare autonomamente o non in grado di svolgere
> gli atti quotidiani, l´indennità di comunicazione per i sordomuti
> prelinguali.
>
> Questa misura tenta di compensare le esigenze
> assistenziali delle persone affette da molteplici gravissime minorazioni.
> Tuttavia rimangono esclusi dal beneficio quelle persone che sono affette
da
> più minorazioni fisiche e psichiche di notevole gravità. Ad esempio una
> persona affetta da un gravissima insufficienza mentale e al contempo
colpito
> da una severa insufficienza respiratoria che comporti una ventilazione
> polmonare meccanica, ha diritto alla sola indennità di accompagnamento. Se
> fosse sordomuto, invece, si cumulerebbe indennità di accompagnamento
> (invalido civile) e indennità di comunicazione (sordomuto).
>
> L´emendamento ha l´intento di garantire un ulteriore
> supporto alle disabilità gravissime che hanno particolare necessità di un
> forte intervento assistenziale.
>
> 5. Contributi figurativi a favore dei genitori di
> disabili gravissimi
> Testo:
>
> "A decorrere dall´anno 2002 ai genitori dei disabili
> gravissimi che ai dettati di cui all´articolo 3, comma 3, della legge 5
> febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno
> due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:
>
> · deficit intellettivo grave, che comporti un grave
> ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento
>
> · impossibilità nella deambulazione
>
> · impossibilità a mantenere il controllo sfinterico
>
>· impossibilità alla assunzione di cibo
>
> · impossibilità a lavarsi
>
> · impossibilità a vestirsi
>
> è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di
> servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente
> svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli
> fini del diritto alla pensione e dell´anzianità contributiva; il beneficio
è
> riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione
> figurativa."
>
>Motivazione:
>
> E´ necessario mirare gli interventi previdenziali e
> assistenziali alle persone disabili in situazione di gravità onde evitare
l´
> allargamento dei benefici utili a coloro che nella maggioranza dei casi
sono
> soggetti di assitenza.
>
>
6. Contributi per l´eliminazione barriere
> architettoniche, Da inserire nella Tabella del Ministero delle
> Infrastrutture e dei Trasporti
>
> Testo:
>
>"Per il superamento e l´eliminazione delle barriere
> architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n.
> 13, è autorizzata la spesa di EUR 50 milioni per l´anno 2005 e EUR 100
milioni
> per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008."
>
> Motivazione:
>
> La Legge 13/1989 prevede finanziamenti per l´eliminazione
> delle barriere architettoniche nelle abitazioni delle persone con
> disabilità. Lo spirito della norma è rivolto a favorire l´autonomia e l´
> integrazione sociale di queste persone, ma la norma negli anni è stata
> finanziata in modo discontinuo, tanto da rendere spesso inapplicabili le
> disposizioni del Parlamento.
>
> In particolare per il 2001 e per gli anni successivi non è
> ancora stato previsto nessun finanziamento.
>