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Semplificazione amministrativa e disabilità:   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #1233 di 1462 |
Fonte: Handylex.it

Semplificazione amministrativa e disabilità: nuove norme
Il Senato nella seduta di ieri ha approvato in via definitiva la conversione
con modificazioni del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione.

L'articolo 6 della nuova norma, in attesa di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, introduce alcuni elementi di novità riguardo ai procedimenti di
accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap.

Alle regioni è data facoltà di adottare disposizioni per semplificare le
procedure di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap. Con
questa indicazione il Legislatore ha voluto promuovere un superamento di
alcuni ostacoli burocratici, primo fra tutti quello delle ripetizioni delle
valutazioni medicolegali. La nuova norma suggerisce l'unificazione delle
diverse visite di accertamento in modo da evitare un sovraccarico per la
Pubblica Amministrazione ed un disagio per il cittadino. La disposizione
sarebbe stata più completa se avesse incluso anche le valutazioni connesse
all'accertamento relativo alla legge 68/1999 cioè quelle necessarie ai fini
del collocamento mirato.

Il comma 3 dello stesso articolo, tenta di affrontare un problema piuttosto
datato: quello della ripetizione delle visite di accertamento negli anni
anche per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non
reversibili. Questa indicazione raccoglie, parzialmente, le istanze più
volte espresse dalle Associazioni.

La norma sostituisce l'ambiguo articolo 97 della Legge 388/2000, peraltro
mai applicato, con una nuova disposizione che prevede che i soggetti
portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i
soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione siano
esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della
permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

Con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, saranno individuate le patologie e le menomazioni
rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di
revisione. Lo stesso decreto indicherà la documentazione sanitaria, da
richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende
sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la
minorazione.

Quasi superfluo sottolineare che in assenza di quel decreto il principio
espresso dalla norma è difficilmente applicabile.

La nuova norma, che pure va giudicata positivamente, lascia perplessi
rispetto al vincolo della titolarità dell'indennità di accompagnamento o di
comunicazione. Infatti vi sono patologie o menomazioni assolutamente
stabilizzate e non reversibili che non danno titolo all'indennità di
accompagnamento. Pensiamo ad esempio ad alcune amputazioni.

L'ultimo comma riguarda i malati oncologici per i quali viene previsto un
iter di accertamento accelerato. L'accertamento deve essere effettuato dalle
Commissioni delle Aziende Usl entro quindici giorni dalla domanda dell'
interessato. La norma afferma che gli "esiti dell'accertamento hanno
efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti". Questo
lascia intendere che il rilascio del verbale è immediato e utile ai fini dei
benefici lavorativi, esenzione ticket, erogazione delle eventuali
provvidenze economiche e quanto altre norme, anche regionali, prevedano.
Tuttavia l'articolo in questione conferma la possibilità per la commissione
medica periferica di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori
accertamenti. Si tratta della commissioni di verifica che di recente sono
state trasferite dal Ministero dell'Economia all'INPS. L'ultima parte del
comma pertanto non è chiara e lascia aperti dubbi applicativi per le stesse
commissioni delle Aziende Usl per le quali non è chiaro se debbano
rilasciare immediatamente il verbale di accertamento o debbano prima
inviarlo per verifica alle commissioni periferiche, seguendo cioè l'iter
ordinario.

All'interno dell'articolo 6 è inserita anche una precisazione che riguarda
il personale della scuola. Di norma (art. 399 del decreto legislativo
297/1994) i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento
ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra
provincia prima di tre anni scolastici. Fino ad oggi per questa indicazione
l'unica eccezione riguardava i docenti con handicap superiore ai due terzi
(art. 21, legge 104/1992). La nuova legge estende l'eccezione anche ai
docenti che assistano un familiare con handicap grave (art. 33, comma 5).

1 marzo 2006





Mer 1 Mar 2006 12:38 pm

patrizia_pepe03
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Inoltra Messaggio #1233 di 1462 |
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Fonte: Handylex.it Semplificazione amministrativa e disabilità: nuove norme Il Senato nella seduta di ieri ha approvato in via definitiva la conversione con...
patrizia.pepe
patrizia_pepe03
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1 Mar 2006
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