Buonasera.
Ultimamente si fa un gran parlare dell'Inps, dei fondi per le pensioni
integrative, ecc.....
Un particolare che forse pochi conoscono (di cui si può prendere visione
andando al sito www.inps.it ) è l'assegno di invalidità che viene concesso a
chi si trova in determinate condizioni: avere almeno 5 anni di contributi
Inps e una riduzione della capacità lavorativa di almeno due terzi. Ora,
poiché a me tale assegno è stato negato per ben due volte (lavoro part-time
nel settore commercio), ma è stato concesso ad un amico (che lavora full
time in banca) ed entrambi abbiamo il 75% di invalidità e la situazione di
gravità dell'handicap, riconosciuti dall'Asl di competenza, ho scritto
all'Inps per cercare di capire quale metro usa per stabilire che l'assegno
spetti a Tizio, ma non a Caio.
Ecco dunque i testi delle due domande con le relative risposte, su cui mi
piacerebbe dibattere con voi e sapere cosa ne pensate. Grazie.
<<< Testo della Richiesta >>>>
Gentili Signori, vorrei avere alcune delucidazioni relativamente
all''assegno di invalidità che voi date a chi ha determinati requisiti.
Vorrei sapere come fate a stabilire le residue capacità lavorative di chi ha
una disabilità o un handicap. Esistono delle tabelle cui vi rifate o quale
altro metodo utilizzate? Inoltre gradirei capire cosa intendete per
"attività confacenti il proprio stato". Perché, qual è quel lavoratore con
disabilità che non operi in tale situazione? In attesa di un vostro
riscontro porgo cordiali saluti.
Risposta:
Il fatto che lei stia lavorando con il telelavoro non influisce minimamente
con l'eventuale richiesta di assegno di invalidita' o inabilita' in quanto
si tratta sempre di lavoro dipendente. Tantomeno e' in conflitto il fatto
che lei usufruisca di permessi per la legge 104/92. Spero di aver chiarito i
suoi dubbi.
<<< Testo della Richiesta >>>>
Buona sera, sono un lavoratore con invalidità del 75% e gravità
dell''handicap, entrambe accertate dalla sede Asl di Monza (MI), ed
usufruisco dei 3 giorni mensili di permesso di cui alla legge 104/92. Lavoro
dal 1979 quasi ininterrottamente (se si eccettuano i periodi tra il 29
maggio 2002 e il 22 luglio, e tra 15 dicembre dello stesso anno e il 23
aprile 2003: periodi questi in cui sono stato disoccupato). Dal 23 aprile
2003 sono stato assunto in qualità di telelavoratore. Poiché ho saputo che
l''Inps eroga un assegno di invalidità a chi ha determinati requisiti, che a
me pare di avere, gradirei sapere se il fatto che io usufruisca dei giorni
di permesso della L. 104/92, così come quello che io sia telelavoratore,
possono in qualche modo ritenersi in conflitto con una mia eventuale
richiesta di tale assegno. A disposizione per ulteriori chiarimenti e/o
informazioni, porgo cordiali saluti.
Risposta:
Iniziamo dalla fine:
“Cosa intendete per attività confacenti il proprio stato?” Secondo l’art. 1
della legge 222/84 attualmente in vigore “si considera invalido..
l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto
fisico o mentale a meno di un terzo”. L’attitudine è l’insieme della
naturale predisposizione individuale e della preparazione professionale
teorico-pratica che rende ciascun soggetto adatto ad una gamma più o meno
ampia di prestazioni lavorative. Quali sono le occupazioni confacenti alle
proprie attitudini? Si tratta di tutte quelle attività esercitate nella
propria vita lavorativa e quelle analoghe ed affini. In altre parole si
devono ritenere occupazioni confacenti alle attitudini di un soggetto non
soltanto quelle già svolte, nel presente o in passato, o appartenenti alla
stessa categoria (per es. maglierista, ricamatrice, cucitrice), ma tutte
quelle che richiedano analogo impegno fisico ed intellettuale (non
richiedano, cioè, attitudini fisico-psichiche non possedute prima), analogo
grado di specializzazione (non richiedano perciò un lungo tirocinio) e
analoghi sistemi organo-funzionali interessati ad espletarle, né comportino
un rovinoso declassamento, né siano di carattere aleatorio, saltuario,
precario, caritatevole o usurante. Cinquanta anni fa Di Giuseppe (un
notissimo medico-legale) aveva raffigurato il campo delle attività
lavorative confacenti con un CONO dove la base abbraccia tutta la gamma dei
mestieri e delle occupazioni cui possono dedicarsi i soggetti più giovani ai
quali si può richiedere un nuovo apprendistato o una rieducazione
lavorativa. Con il progredire dell’età il campo tende a restringersi fino a
comprendere un numero ristretto di attività lavorative e al limite
esclusivamente quella esercitata. Questa raffigurazione è valida anche se
invece dell’età si considera la qualificazione professionale o la validità
psicofisica (un soggetto giovane, un soggetto senza preparazione tecnica e
un soggetto sano hanno tante attività confacenti, man mano che aumenta l’età
e/o la specializzazione e man mano che aumenta la compromissione
dell’integrità psicofisica si riduce il numero delle attività confacenti).
Quando valutiamo le attività confacenti alle attitudini di un soggetto? Se
il soggetto esaminato non è più in grado di continuare a svolgere il suo
lavoro usuale a causa di una “menomazione”, e non lavora più, il medico INPS
deve prendere in esame tutte le possibili altre attività, appunto, a lui
confacenti. Qualora non si riesca a reperire alcuna congruenza tra le
residue capacità lavorative e qualsiasi attività confacente il soggetto deve
essere considerato invalido. Nel caso in cui, invece, il soggetto si è
ricollocato in una nuova attività, utilizzando le residue energie, occorre
stabilire se svolge tale nuovo lavoro senza particolare usura. Se il
lavoratore si è riadattato in una nuova mansione, sia pure inizialmente non
affine e apparentemente non confacente, e riesce ad espletare bene questo
nuovo lavoro senza particolare usura o declassamento, non è invalido: è il
caso dei cambi di mansioni all’interno di uno stesso stabilimento o dei
collocamenti al lavoro “ope legis” come invalidi civili. In questo caso non
è necessario valutare se tale attività rientra tra quelle confacenti: il
fatto stesso che riesce a praticarla e senza usura dimostra che è
confacente. Qualora il riadattamento lavorativo fosse rappresentato da
un’attività declassata o che richiede troppe energie per le capacità
menomate del soggetto, bisogna valutare se possa praticare altra ipotetica
attività a lui confacente in base ai parametri attitudinali suoi specifici.
In conclusione il riferimento alle attitudini è sostanziale. Questo ci
permette una valutazione personalizzata, individualizzata. Da quanto sopra
detto si deduce che non è possibile fare riferimento a tabelle di
valutazione che stabiliscano un automatico confronto tra infermità e la
riduzione della capacità di lavoro: infatti le tabelle indicano valutazioni
percentuali uguali per tutti e, perciò, non personalizzate. Le tabelle di
valutazione del rischio biologico in ambito INAIL e le tabelle in uso per
l’invalidità civile possono essere prese solo come semplice punto di
riferimento. Facciamo un esempio classico: l’anziano violinista che perde
l’uso del mignolo della mano sinistra è invalido INPS perché tale
menomazione impedisce di fatto la continuazione dell’unica attività
lavorativa che gli è confacente. Tale menomazione clinica è invece del tutto
ininfluente per la capacità lavorativa di tutti gli altri lavoratori (ai
quali sarebbe negata l’invalidità INPS). Nelle tabelle INAIL tale lesione
viene valutata 7% di danno biologico mentre non viene proprio contemplata
nelle tabelle di invalidità civile. “Come fate a stabilire le residue
capacità lavorative?” Il corretto metodo medico-legale seguito per
determinare se un soggetto è invalido presuppone una corretta diagnosi
clinica dalla quale si ricava il deficit funzionale, cioè la compromissione
dell’efficienza psico-fisica, e, solo in ultimo, si deve stabilire quanto
tale menomazione clinica incida sull’attività lavorativa attuale o, se non
attuale, su quelle a lui confacenti. Cioè si deve stabilire come e in che
misura la menomazione configuri per quel soggetto un danno alla capacità di
lavoro. La riduzione della capacità di lavoro viene poi espressa con un
giudizio non percentualistico ma del tipo “tutto o nulla”: solo se la
riduzione della capacità di lavoro supera i due terzi il soggetto è
invalido. Infatti, finalità della normativa INPS non è di risarcire il
soggetto per la menomazione fisica, ma di indennizzarlo per le conseguenze
che tale menomazione comporta nella sua estrinsecazione sul piano di lavoro.
Inoltre, finalità della prestazione previdenziale dell’invalidità non è
tutelare la disoccupazione, volontaria o involontaria, causata dall’assenza
di attualità di lavoro (per cui esistono altre provvidenze specifiche che
sopperiscono ai bisogni fondamentali del lavoratore), ma l’assenza di
attualità di lavoro determinata da incapacità di lavoro per motivi di ordine
biologico.
La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a
contattarci per ulteriori richieste.
Francamente, credo che sia il classico discorso all’italiana. Ancora non ho
compreso cosa intendano per “attività confacenti il proprio stato”. Mi
potete aiutare voi? Grazie.
Fabrizio
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