Entra
Nuovo su Yahoo! Gruppi? Registrati
h81 · H81 mailing
? Giŕ Iscritto? Entra su Yahoo!

Suggerimenti

Lo sapevi che...
Puoi cercare nel gruppo tutti i messaggi inviati.

Messaggi

  Messaggi Aiuto
Avanzata
...verso accessibiland   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #665 di 1462 |
Ciao, volevo avvisarvi che lĄŻAssociazione Ą°Verso AccessibilandĄą ¨¨ in
dirittura dĄŻarrivo. Se desiderate essere tra i soci fondatori, fatemelo
sapere, nel pi¨´ breve tempo possibile, cos¨Ź come le vostre
disponibilit¨¤ di tempo per andare dal notaio. Nel frattempo vi allego
la bozza dello statuto presentata al commercialista proprio ieri e da
cui dovrebbe nascere lo Statuto definitivo.
Grazie eĄ­. auguri.

BOZZA DI STATUTO

Costituzione

Articolo 1

1. A norma della vigente legislazione, ¨¨ costituita unĄŻ
associazione denominata Ą°VERSO ACCESSIBILANDĄą (da qui in avanti, per
brevit¨¤ Associazione).
2. LĄŻAssociazione si caratterizza come organizzazione non
lucrativa a finalit¨¤ sociale, ¨¨ apartitica e aconfessionale, nel
rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono
nei principi della Costituzione repubblicana, ed ¨¨ aperta a tutte le
persone che ne condividano gli scopi, senza distinzione di genere,
razza, nazionalit¨¤, etnia, religione, opinione o appartenenza politica,
condizioni personali o sociali.
3. LĄŻAssociazione ha sede legale in Villasanta, via Sandro Pertini
11. Lo svolgimento delle attivit¨¤ potr¨¤ essere svolto nella sede
medesima come in altre, stabilite dal consiglio direttivo.
4. EĄŻ facolt¨¤ dello stesso consiglio direttivo istituire o
sopprimere sedi operative laddove lo ritenga necessario.
5. Lo stesso consiglio direttivo potr¨¤ stabilire lo spostamento
della sede legale, qualora lo ritenesse opportuno.
6. Le riunioni degli organi associativi potranno avvenire in una
delle sedi operative, nella sede legale, od anche in altri luoghi purch
¨Ś idonei.

Articolo 2

LĄŻAssociazione si caratterizza per:

1. Democraticit¨¤ della struttura
2. Elettivit¨¤ e gratuit¨¤ delle cariche associative


Articolo 3

Tutti gli Organi Sociali (Consiglio direttivo, Revisori dei Conti) sono
eletti esclusivamente dallĄŻAssemblea ordinaria dei Soci; le cariche
allĄŻinterno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente,
Segretario, eccĄ­.) sono attribuite dal rispettivo organo, eccezion
fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine sono fatte
direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dellĄŻ
Associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.





FINALITAĄŻ E SCOPI

Articolo 4
LĄŻAssociazione non ha fini di lucro, ma si persegue il fine della
solidariet¨¤ sociale e culturale, e si propone di raggiungere i
seguenti scopi con le modalit¨¤ sotto descritte:
1. LĄŻAssociazione favorisce il superamento dellĄŻemarginazione la
socializzazione delle classi sociali comunemente ritenute pi¨´ deboli
(definite: portatori di handicap, disabili, invalidi, persone con
disabilit¨¤, o diversamente abili), e la loro integrazione nel tessuto
sociale, con lĄŻutilizzo di ogni forma mediatica: dalla carta stampata
alle pi¨´ moderne tecnologie (per esempio siti internet). In modo
particolare avr¨¤ cura di realizzare il Progetto Accessibiland.
(ANZIANI, ATTIVITAĄŻ FORMATIVE, PERSONALE ASA)
2. LĄŻAssociazione si occupa in modo particolare del settore
turistico, proponendo ai propri associati convenzioni con alberghi ed
altre strutture ricettive, cos¨Ź come con aziende del trasporto
collettivo, via terra, mare o aria, stimolando i partner a considerare
le persone con disabilit¨¤, clienti che non chiedono assistenzialismo,
bens¨Ź un trattamento economico pari agli altri che, tuttavia, consideri
i loro bisogni e risolva in modo oculato eventuali problemi che
dovessero sorgere, nel rispetto dei dettami della Carta Costituzionale
Italiana. (+COLLABORAZIONE CON LĄŻAVVOCATURA)
3. LĄŻAssociazione pu¨° organizzare o contribuire ad organizzare
spettacoli e altri momenti di sensibilizzazione sui temi relativi alla
disabilit¨¤, in scuole, parrocchie ed altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
4. LĄŻAssociazione collabora con tutte quelle realt¨¤ che, pur
trattando gli argomenti pi¨´ disparati, hanno in comune con lĄŻ
Associazione il raggiungimento di una migliore qualit¨¤ della vita
collettiva. A titolo di esempio: stimolare la creazione e lĄŻutilizzo di
mezzi per il trasporto pubblico con minor impatto ambientale che siano
anche accessibili a chi ha difficolt¨¤ motorie e/o sensoriali.
5. LĄŻAssociazione, pur restando fermo quanto espresso al punto 1,
considera attentamente anche il telelavoro quale forma moderna di
lavoro, per i propri dipendenti, evitando loro, nel limite del
possibile, inutili spostamenti stressanti, e per la collettivit¨¤,
evitando di congestionare ulteriormente il traffico gi¨¤ caotico, e lĄŻ
inquinamento acustico e atmosferico, soprattutto intorno alle grandi
citt¨¤.
6. TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIALE, SULLE FONTI DI ENERGIE
ALTERNATIVE E RINNOVABILI (RACCOLTA E RICICLO RIFIUTI.
7. LĄŻassociazione potr¨¤ intraprendere iniziative e strategie al
fine di un miglior risultato dei punti sopra citati. Non vengono
riportati esempi o modalit¨¤ in quanto verranno valutati di volta in
volta dal consiglio direttivo.


SOCI

Articolo 5

Sono soci coloro che, avendo compiuto il 18 anno di et¨¤, condividono
le finalit¨¤ dellĄŻAssociazione e richiedono liberamente di aderirvi e
partecipano liberamente alle attivit¨¤ sociali.

Articolo 6

Sono previsti i seguenti tipi di soci:
1. Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato lĄŻ
Associazione, sottoscrivendo lĄŻatto costitutivo;
2. Soci ordinari: sono quelle persone entrate a far parte dellĄŻ
Associazione in seguito e sono in regola con le quote minime associative
annue;
3. Soci onorari: sono quelle persone alle quali lĄŻAssociazione
deve particolare riconoscenza. Sono nominati dallĄŻAssemblea ordinaria
dei soci, su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari non hanno
lĄŻobbligo del versamento della quota associativa.
4. SOCI PROFESSIONISTI LEGATI ALLE ATTIVITAĄŻ FONDAMENTALI PER LĄŻ
ASSOCIAZIONE
5. Possono essere soci sia persone fisiche che giuridiche con
modalit¨¤ e quote minime stabilite dallĄŻAssemblea ordinaria annuale dei
Soci, su proposta del Consiglio direttivo, che, tuttavia per il primo
esercizio sociale sono cos¨Ź stabilite:
Persone fisiche 10 €, Associazioni 50 €, Alberghi 30 €, Catene
alberghiere 150 € Enti ed istituzioni pubbliche 100 €. Altre persone
giuridiche 100 €.


6. Non possono essere soci: le Organizzazioni Sindacali, i Partiti
Politici, le Confederazioni di: industriali, artigiani, commercianti,
eccĄ­ e le Societ¨¤ di capitale. Il Consiglio direttivo potr¨¤ stabilire
di volta in volta dei criteri e metodi collaborativi adeguati, nel
rispetto dello Statuto e delle Leggi vigenti.
7. I SOCI FONDATORI POSSONO INSINDACABILMENTE DECIDERE DI NON
ACCETTARE X LE CARICHE DIRETTIVE ALTRI SOCI, SE NON ALLĄŻUNANIMITAĄŻ

Articolo 7

Chiunque intenda diventare Socio:
1. deve presentare domanda su apposito modulo, redatto secondo le
indicazioni contenute nel Regolamento generale.
2. deve accettare e sottoscrivere lo Statuto ed ogni altro documento
che il Consiglio direttivo riterr¨¤ opportuno.
EĄŻ compito del Consiglio direttivo, o, su sua delega, del Presidente o
del Vicepresidente, accettare o rigettare la richiesta dellĄŻaspirante
socio. La conseguente decisione sar¨¤ inappellabile. LĄŻeventuale
rigetto deve essere comunicato allĄŻinteressato per iscritto, entro 30
giorni lavorativi. In caso contrario la domanda si intende accolta.

Articolo 8

1. I soci cessano di appartenere per dimissioni, decadenza,
sospensione, espulsione o morte.
2. Pu¨° dimettersi il socio che non intende continuare a
collaborare alle attivit¨¤ dellĄŻAssociazione. Le dimissioni, da
presentare per iscritto, devono essere ratificate alla prima riunione
del Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo pu¨° dichiarare decaduto dĄŻufficio il
Socio che:

a) non ha versato la quota associativa entro i tre mesi successivi
alla scadenza annuale stabilita per il versamento
b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso lĄŻ
Associazione per un periodo superiore ad un anno

Il socio decaduto pu¨° ripresentare domanda di ammissione allĄŻ
Associazione, regolarizzando il pagamento della quota associativa.



4. Il Consiglio direttivo, su parere del Collegio dei Probi Viri,
pu¨° dichiarare decaduto il Socio che:

a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a
norma di statuto,
b) svolga attivit¨¤ palesemente in contrasto con le finalit¨¤ e gli
scopi dellĄŻAssociazione,
c) leda lĄŻimmagine dellĄŻAssociazione allĄŻesterno di essa.
d) LEDA LĄŻARMONIA DELLĄŻAMBIENTE LAVORATIVO IN ASSOCIAZIONE

Nel caso in cui un socio espulso rivesta una carica sociale, decade
immediatamente ed automaticamente da tale carica. I soci espulsi possono
ricorrere alla decisione nella prima assemblea utile, ordinaria o
straordinaria.
5. Le quote sociali non sono cedibili in alcun modo a terze
persone. I soci che cessano di appartenere allĄŻAssociazione, come pure
gli eredi del socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio
sociale e non possono chiedere la restituzione di contributi e quote
associative gi¨¤ versate.

Articolo 9

Tutti i soci non sospesi, non espulsi e non decaduti, in regola con il
pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nelle assemblee
ordinarie e straordinarie, nonch¨Ś di essere eletti alle cariche
sociali.


PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 10

Il patrimonio sociale ¨¨ costituito da:

1. Beni mobili ed immobili,
2. Donazioni, atti di liberalit¨¤ che permettano di raggiungere gli
scopi associativi, lasciti e successioni.
3. Plusvalenze in attivit¨¤ che hanno lo scopo di recepire fondi.

Articolo 11

Le entrate dellĄŻAssociazione sono costituite da:
1. Quote associative
2. Contributi di privati cittadini
3. Sponsorizzazioni a qualsiasi titolo da parte di aziende private
4. Contributi dello Stato, di Istituzioni o Enti pubblici,
finalizzati al sostegno delle attivit¨¤ associative
5. Contributi di Organismi internazionali
6. Donazioni e lasciti testamentari
7. Rimborsi derivanti da convenzioni
8. Manifestazioni di autofinanziamento (estrazioni a premi, vendita
di libri ed altri oggetti, eccĄ­)
9. CORSI E ATTIVITAĄŻ FORMATIVE, SERVIZI PRETATI, ROYALTIES X LĄŻ
IDEAZIONE DI STRUMENTI E AUSILI.
10. CONTRIBUTI PER LA VENDITA DI AUSILI E MATERIALE DISABILI

Articolo 12

Gli esercizi iniziano di norma lĄŻ1 gennaio e terminano il 31 dicembre
di ogni anno, eccezion fatta per il primo, che inizia il ________ e
termina il 31 dicembre 2004.

ORGANI SOCIALI:

Articolo 13
Sono Organi sociali:
a) lĄŻAssemblea dei Soci,
b) il Consiglio direttivo,
c) il Collegio dei Probiviri o Revisori dei conti, o Saggi


ASSEMBLEE

Articolo 14


1. Il Consiglio direttivo deve convocare lĄŻAssemblea ordinaria dei
soci almeno una volta allĄŻanno. Pu¨° altres¨Ź convocare altre assemblee
ordinarie o straordinarie, nel corso di ogni esercizio sociale,
ogniqualvolta lo reputi opportuno.
2. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate
mediante invio di messaggio elettronico, lettera o bollettino
associativo, a tutti i soci, anche se espulsi o espulsi in attesa di
giudizio sul ricorso allĄŻAssemblea, almeno 10 giorni prima.
3. LĄŻavviso di convocazione deve contenere le informazioni
indicate nel regolamento generale.
4. In assemblea ogni socio ha un voto e pu¨° ricevere un massimo di
due deleghe.


Articolo 15


1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima
convocazione, quando siano presenti almeno la met¨¤ pi¨´ uno dei soci
con diritto di voto; in seconda convocazione saranno valide
indipendentemente dal numero dei partecipanti, eccezion fatta per le
Assemblea di scioglimento dellĄŻAssociazione e per le modifiche agli
artt. 4, 5, 6 del presente Statuto. In tali casi, in prima convocazione
sar¨¤ necessaria la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi
diritto di voto, in seconda il la met¨¤ pi¨´ uno, ed in terza
convocazione, il voto sar¨¤ valido indipendentemente dal numero dei
partecipanti.
2. LĄŻAssemblea successiva a quella che ha determinato lo
scioglimento dellĄŻAssociazione ¨¨ valida, indipendentemente dal numero
dei partecipanti.
3. Tutte le decisioni sono prese per alzata di mano o per scrutinio
segreto.
4. Ogni assemblea ¨¨ aperta da uno dei soci fondatori o, in assenza
di essi, dal socio che ¨¨ in Associazione da pi¨´ tempo; essa deve
eleggere allĄŻinizio delle sedute il Presidente ed il Segretario.




Articolo 16

1. In tutte le Assemblee sono approvate le proposte che raccolgono
la maggioranza semplice dei voti degli aventi diritto presenti, anche
per delega, sia in prima che in seconda convocazione. Fanno eccezione le
Assemblee relative allo scioglimento dellĄŻAssociazione, per le quali ¨¨
necessaria la maggioranza dei due terzi in prima convocazione, e dalla
seconda in poi, la maggioranza dei soci presenti.
2. Per le assemblee successive a quella che ha deliberato lo
scioglimento, sono valide le decisioni prese a maggioranza semplice.
3. Nelle votazioni relative al bilancio e a quelle che riguardano
la loro responsabilit¨¤, gli amministratori e i probiviri non hanno
diritto di voto.

Articolo 17

Sono compiti dellĄŻAssemblea ordinaria:
1. Nomina o sostituzione degli organi sociali
2. Approvazione o rigetto dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi,
delle Relazioni annuali del Consiglio direttivo e dei Probiviri
3. Fissazione dellĄŻentit¨¤ della quota sociale annua
4. Approvazione dei programmi e delle attivit¨¤ da svolgere
5. Redazione, modifica o revoca del Regolamento Generale; il primo
Regolamento pu¨° essere redatto dallĄŻAssemblea costituente
6. Deliberazione su un ricorso presentato da un Socio espulso. Tale
deliberazione ¨¨ inappellabile.
7. Nomina dei Soci onorari su proposta del Consiglio direttivo
8. Nomina degli incaricati delle attivit¨¤ riguardanti il Progetto
Accessibiland (direttori, eccĄ­)

Articolo 18

1. Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da unĄŻ
Assemblea straordinaria; invece la redazione, la modifica e la revoca
dei regolamenti, sono approvate dallĄŻAssemblea ordinaria, CON ALMENO
LĄŻ85% DEI VOTI.
2. Le decisioni prese dalle Assemblee impegnano tutti i soci,
compresi i dissenzienti e gli assenti.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

1. Il Consiglio direttivo ¨¨ formato da 5 a 15 soci e dura in
carica per tre esercizi ed i suoi membri sono eleggibili per un massimo
di tre mandati consecutivi.
2. AllĄŻatto dellĄŻaccettazione della carica, i membri del
Consiglio direttivo devono dichiarare, sotto la propria responsabilit¨¤,
che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilit¨¤ e/o di
decadenza, ai sensi dellĄŻart. 2382 del Codice Civile
3. Non possono essere eletti nel Consiglio direttivo:
a) i probiviri,
b) i membri dei consigli direttivi di altre associazioni,
c) i membri dei collegi dei sindaci e dei probiviri di altre
associazioni
d) i membri di consigli di amministrazione di altre societ¨¤ di
qualsiasi tipo e grandezza
e) i membri di giunte comunali, provinciali, regionali, cos¨Ź come i
direttori generali di Asl ed altri uffici pubblici.

Articolo 20

EĄŻ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge
o per statuto di pertinenza esclusiva dellĄŻAssemblea dei Soci o di
altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In
particolare il Consiglio direttivo si occupa di:
1. Ammissione di nuovi soci
2. Convocazione delle Assemblee
3. Osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee
4. Attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonch¨Ś eventuali
mandati particolari.
5. Redazione del Rendiconto annuale consuntivo per lĄŻesercizio da
poco trascorso
6. Redazione della Relazione annuale
7. Redazione del Rendiconto preventivo per lĄŻesercizio in corso
8. Emanazione, modifica, revoca, nellĄŻambito delle proprie
competenze, di regolamenti interni (escluso il regolamento generale in
quanto di pertinenza dellĄŻAssemblea), disposizioni, eccĄ­
9. Far decadere dal Consiglio direttivo quei membri che abbiano
totalizzato pi¨´ di tre assenze ingiustificate alle sue riunioni.
10. Deferimento al Collegio dei Probiviri, dei soci in caso di
indisciplina o di condotta scorretta
11. Assunzione, determinazione dei compensi, nonch¨Ś eventuale
licenziamento del personale dipendente dellĄŻAssociazione.
12. Decisione sulla sistemazione dei locali sociali.
13. Vigilanza sul buon funzionamento e coordinamento di tutte le
attivit¨¤ sociali.
14. Deliberazione di spese in nome e per conto dellĄŻAssociazione,
al di fuori di quanto stabilito dallĄŻAssemblea, il cui totale
complessivo per esercizio non sia superiore al 10% del totale
complessivo delle spese previste nel rendiconto preventivo. In caso di
necessit¨¤ e/o urgenza e/o pericolo tali limiti massimi possono essere
superati. In tal caso per¨° ¨¨ necessario il parere vincolante del
Collegio dei Probiviri che accerti:
a) che ricorrano i requisiti di necessit¨¤ e/o urgenza e/o pericolo;
b) la legittimit¨¤ dellĄŻoperazione
c) il merito dellĄŻoperazione.










PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21

Il Presidente e il Vicepresidente dellĄŻAssociazione sono membri del
Consiglio Direttivo, eletti dal medesimo organo. I compiti principali
del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento, sono assolti
dal Vicepresidente, sono i seguenti:
1. Rappresentare lĄŻAssociazione di fronte a terzi e stare in
giudizio per suo conto
2. Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo
3. Deliberare spese in nome e per conto dellĄŻAssociazione, al di
fuori di quanto stabilito dallĄŻAssemblea e dal Consiglio direttivo, per
un importo massimo per operazione stabilito dallĄŻAssemblea ordinaria
annuale
4. Con firma congiunta con il Vicepresidente, prendere in caso di
urgenza e/o pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio
direttivo, salvo convocare dĄŻurgenza il Consiglio direttivo stesso
5. Essere il massimo superiore di eventuali lavoratori dipendenti;
avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi, nonch¨Ś
comminare agli stessi, provvedimenti sanzionatori e/o di licenziamento
6. Deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che,
per legge o per Statuto non siano di competenza dellĄŻAssemblea dei
Soci, del Consiglio direttivo o di altro organo dellĄŻAssociazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 22

1. I probiviri sono nominati dallĄŻAssemblea in un numero di tre,
durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non pi¨´ di due
mandati consecutivi
2. La carica di probiviro ¨¨ incompatibile ¨¨ incompatibile con
quella di membro del Consiglio direttivo
3. EĄŻ facolt¨¤ dei Probiviri partecipare alle riunioni del
Consiglio direttivo
4. AllĄŻatto dellĄŻaccettazione della carica, i probiviri devono
dichiarare, sotto la propria personale responsabilit¨¤, che non
sussistono a loro carico, cause di ineleggibilit¨¤ e/o di decadenza di
cui agli artt. 2382-2399 del Codice Civile.

Articolo 23

Sono compiti del Collegio dei Probiviri:
1. Verifica della legittimit¨¤ delle operazioni del Consiglio
direttivo e dei suoi membri
2. Nei casi di necessit¨¤ e/o urgenza e/o pericolo dare il proprio
parere vincolante ed accertare:
* che ricorrano i requisiti di necessit¨¤ e/o urgenza e/o
pericolo;
* la legittimit¨¤ dellĄŻoperazione
* il merito dellĄŻoperazione.


3. Verifica periodica della Cassa, dei documenti e delle
registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale
4. Verifica dei Rendiconti (consuntivo e preventivo) prima della
loro presentazione in Assemblea
5. Redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua
presentazione allĄŻAssemblea
6. Convocazione, in caso di necessit¨¤, di unĄŻAssemblea, qualora
il Consiglio direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di
dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo
7. Decisione senza formalit¨¤ di rito, entro 30 giorni dal
ricevimento del ricorso da parte di qualche socio per controversie
interne allĄŻAssociazione. Il lodo arbitrale ¨¨ inappellabile
8. Decisione urgente sulla espulsione dei soci che sono stati
deferiti dal Consiglio direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti
dellĄŻAssociazione; la loro sentenza ¨¨ appellabile alla prima Assemblea
utile, anche se straordinaria; nel frattempo il socio ¨¨ sospeso da
tutti i diritti.

Articolo 24

1. Il Consiglio direttivo presenta annualmente allĄŻAssemblea,
entro quattro mesi dalla fine dellĄŻesercizio precedente, la Relazione
nonch¨Ś il Rendiconto Preventivo e Consuntivo dellĄŻesercizio trascorso,
nonch¨Ś quello preventivo per lĄŻanno in corso.
2. Il Collegio dei Probiviri presenta annualmente allĄŻAssemblea
una propria Relazione.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELLĄŻASSOCIAZIONE

Articolo 25

La durata dellĄŻAssociazione ¨¨ illimitata


Articolo 26

LĄŻassociazione potr¨¤ sciogliersi unicamente per decisione di unĄŻ
Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo.

Articolo 27

Tutto il patrimonio esistente allĄŻatto dello scioglimento dovr¨¤ essere
devoluto a favore di associazioni similari.





NORME RESIDUALI

Articolo 28

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dellĄŻ
Associazione; inoltre potr¨¤ modificato solo dallĄŻAssemblea
straordinaria dei soci, quando questa lo riterr¨¤ opportuno.

Articolo 29

I regolamenti interni, le disposizioni, eccĄ­ emessi dagli Organi
competenti, nellĄŻambito delle proprie mansioni, hanno valore legale
allĄŻinterno dellĄŻAssociazione ed impegnano tutti (soci e dipendenti)
anche se dissenzienti.

Articolo 30

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai
Regolamenti interni, dalle disposizioni e degli altri atti di cui allĄŻ
articolo precedente, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti in
materia di associazioni.



[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]




Sab 1 Nov 2003 2:47 pm

fdallavilla@...
Invia email Invia email

Inoltra Messaggio #665 di 1462 |
Espandi messaggi Autore Disponi per data

Ciao, volevo avvisarvi che lĄŻAssociazione Ą°Verso AccessibilandĄą ¨¨ in dirittura dĄŻarrivo. Se desiderate essere tra i soci fondatori, fatemelo ...
Paola & Fabrizio
fdallavilla@...
Invia email
1 Nov 2003
2:52 pm
Avanzata

Copyright ? 2009 Yahoo! Tutti i diritti riservati.
La Tua Privacy - Testo aggiornato - Condizioni generali di utilizzo del servizio - Linee guida - Aiuto

?