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Legge
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http://www.superabile.it/Superabile/Superabilex/Lavoro/Collocamento/decreto
.htm> Biagi, il testo del decreto legislativo attuativo
Requiem per la legge 68/99 sul collocamento mirato
Il 24 ottobre diventa operativa la legge Biagi sulla riforma del mercato del
lavoro, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legislativo
276, che la rende applicativa. Il testo riduce fortemente la possibilità di
inserimento mirato delle persone con disabilità nei normali posti di lavoro.
di Salvatore Nocera
La legge Biagi sulla riforma del lavoro diventa operativa, assestando un bel
colpo alla possibilità di inserimento lavorativo mirato previsto dalla legge
68/99. In gazzetta ufficiale (n.235), è stato infatti pubblicato il
9/10/2003 il decreto legislativo n. 276 del 10/9/2003, applicativo della
legge 30/03, che riforma il mercato del lavoro. L'articolo 14 del testo
definitivo migliora il testo originario - contro il quale avevano diretto
dure critiche tutte le associazioni di disabili e loro familiari, perché
praticamente svuotava di significato la parte più innovativa della legge
68/99 sul collocamento lavorativo "mirato" su progetto personalizzato delle
persone con disabilità.
Il nuovo testo, nonostante qualche correttivo introdotto, rimane però
fortemente negativo, perché riduce fortemente le possibilità di inserimento
nei normali posti di lavoro. La nuova norma prevede che la Commissione
provinciale tripartita per l'impiego stipuli convenzioni-quadro territoriali
(probabilmente provinciali) coi sindacati dei lavoratori, dei datori di
lavoro e con le cooperative sociali e loro consorzi per l'affidamento a
queste ultime di commesse di lavoro. Tali convenzioni debbono essere
approvate dalle Regioni.
Le convenzioni-quadro legittimano le imprese, obbligate ad assumere
lavoratori svantaggiati e quindi anche con disabilità, ad adempiere
all'obbligo di assunzione, affidando ad una cooperativa sociale i lavoratori
disabili che avrebbe dovuto assumere. Le convenzioni dovranno individuare
l'ammontare del valore delle commesse affidate, il costo di ogni lavoratore
ed il rapporto fra questi due valori indicherà quanti lavoratori l'impresa
"scarica" alle cooperative sociali. Il costo del lavoro non è calcolato con
riguardo ai contratti collettivi delle imprese, ma con riguardo a quelli
delle cooperative sociali. In tal modo, il numero dei lavoratori da affidare
alle cooperative sociali aumenta, essendo il quoziente di una divisione col
divisore più piccolo.
A questo scempio della legge 68/99 si pone un correttivo, che equivale ad
una foglia di fico, stabilendo che le convenzioni debbano stabilire i limiti
percentuali massimi di dirottamento di lavoratori, oltre i quali permane
l'obbligo di assunzione. Facciamo un esempio: si potrà prevedere che un
ventesimo soltanto verrà inviato alle cooperative sociali.
Questo apparente correttivo, però, è puramente simbolico. Infatti è
stabilito che il limite non si applica alle imprese che hanno da 15 a 35
dipendenti, le quali hanno l'obbligo di assumere un solo disabile. Siccome
tale unico lavoratore deve essere assunto con chiamata nominativa e quindi
con progetto mirato, per queste imprese, la norma di legge è stata abrogata,
senza dirlo ufficialmente.
Per le imprese che hanno da 35 a 50 dipendenti l'obbligo di assunzione
prevede l'assunzione di un lavoratore con chiamata nominativa, cioè su
progetto mirato; pertanto per queste imprese il 50% dei lavoratori da
assumere in modo nuovo viene mandato in cooperative, quindi un limite
inferiore non è possibile. Per le imprese che hanno più di 50 dipendenti,
l'obbligo di assunzione è pari al 7% dei dipendenti, di cui il 60%, sono
assunti con chiamata nominativa; anche per questi l'esternalizzazione dei
lavoratori alle cooperative riduce enormemente il collocamento mirato.
Ma la cosa più grave è che la percentuale massima di lavoratori da
convogliare nelle cooperative non è fissato a livello nazionale, ma ogni
convenzione-quadro provinciale potrà liberamente fissarla, a seconda della
maggiore o minore forza contrattuale delle imprese o dei sindacati dei
lavoratori. Ovviamente questo sarà previsto nelle convenzioni-quadro; in
applicazione di tali convenzioni, le singole imprese decideranno se e
quando aderire. E qui si aprirà un nuovo varco di discrezionalità.
Quali lavoratori con disabilità saranno oggetto di questo "rigetto"? la
norma parla di lavoratori "che presentano particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario", secondo
valutazione esclusivamente rimesse ai comitati tecnici operanti presso le
Commissioni tripartite. Ora, trattandosi di lavoratori con disabilità tutti
"presentano particolari caratteristiche" e moltissimi avrebbero "difficoltà
di inserimento", se non fossero contrastate dalle nuove tecnologie e dalle
modalità del progetto di inserimento mirato. Anche qui la vaghezza della
formulazione normativa si presta a svuotare di senso la novità della legge
68/99.
D'altra parte, che il mondo delle imprese facesse affidamento su formule
normative vaghe per svuotare sempre di più l'obbligatorietà delle assunzioni
si è visto chiaramente con l'approvazione del decreto legislativo sulla "non
discriminazione dei disabili nel rapporto di lavoro, laddove non viene
considerata pratica discriminatoria quella causata "dalla natura del
rapporto di lavoro e dal contesto nel quale esso si svolge".
La Confindustria gongola; le cooperative sociali, anche se non tutte, lo
stesso; le famiglie dei lavoratori con disabilità meno sensibili al valore
innovativo della legge 68/99 sono pure soddisfatte, perché i loro cari sono
al sicuro in un luogo protetto, non considerando grave la circostanza che
questi lavoratori non saranno mai veramente integrati, trovandosi
prevalentemente fra loro in un circuito parallelo a quello del lavoro
ordinario e con esso non comunicante.
Questa norma può considerarsi il sigillo sulla bara della legge 68/99.
Speriamo che i lavoratori con disabilità, che hanno sperimentato
positivamente l'integrazione scolastica, si ribellino a questo
inimmaginabile arretramento delle nostre politiche del lavoro.
(24 ottobre 2003)
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