proposta di legge: <<Misure contro i movimenti sedicenti religiosi,
esoterici ...>>
salve,
vi invio un testo di proposta di legge recentemente presentata
in parlamento.
sostengo che ogni violazione delle legge debba essere
duramente punita.
la presenza maggioritaria di una religione monoteista permette
facilmente di prepare le persone ad essere raggirate.
ogni religione monoteista priva gli individui di ogni capacita'
critica, il monoteismo essendo fede nega l'intelligenza.
questa proposta di legge mi lascia perplesso.
sulla condanna alla violenza niente da obiettare.
quando si parla di <<pseudo religiose >> mi chiedo chi
detiene il diritto di stabilere che una cosa e' religiosa e l'altra no?
una simile distinzione e possibile solo all'interno di uno stato etico!
quando si scrive <<diffondere liberamente le proprie dottrine>>,
io sostengo che tutti possano diffondere liberamente le proprie
dottrine. non ho problema se qualcuno espone anche idee violente,
essenziale che queste non siamo messe in pratica.
voi cosa pensante?
invio anche i nomi dei parlamentari che hanno sottoscritto
questa proposta.
che valga la pena di fare del "pressing" su questi "nostri" rappresentanti?
cosa pensate di una petizione elettronica?
continua...
ciao
francesco scanagatta
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XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3770
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ALBONI, AIRAGHI, AMORUSO, ANEDDA, BRIGUGLIO, BUTTI,
CANNELLA, CASTELLANI, CATANOSO, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI,
CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FOTI, GARNERO
SANTANCHE', GHIGLIA, LANDI DI CHIAVENNA, LISI, LO PRESTI,
MACERATINI, MAGGI, GIANNI MANCUSO, MENIA, MIGLIORI, ANGELA
NAPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, PORCU, RAISI, ROSITANI,
SAGLIA, SAIA, STRANO, TRANTINO
Misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o
magici ed i seguaci del "culto di Satana"
Presentata l'11 marzo 2003
Onorevoli Colleghi! - Numerose indagini condotte in ambienti scientifici ed
istituzionali non solo italiani, hanno evidenziato come negli ultimi tempi
siano proliferate sette pseudo religiose in cui sempre più spesso leader
carismatici, ingerendo sui processi decisionali degli adepti in modo tale da
condizionarne la psiche, alimentano sedicenti movimenti che arrivano a porre
in essere forme preoccupanti di illegalità.
Con l'avvento di INTERNET, inoltre, le medesime sette hanno
cominciato ad impiegare lo strumento della pagina web per diffondere
liberamente le proprie dottrine, sempre più spesso non scevre da contenuti
illegali. Da un'indagine effettuata si è potuto verificare, infatti, come
nell'arco di tre anni il numero dei club satanisti su INTERNET sia passato
dai 114 del 1999 ai 322 del 2000.
Pur celandosi dietro una natura religiosa o pseudoreligiosa che le
contraddistingue, di per se lecita e costituzionalmente garantita, è
indubbio il loro aspetto criminoso, dal momento che gli interessi pratici
che sono alla base della setta e che animano le intenzioni del leader
carismatico, non solo condizionano e caratterizzano i comportamenti dei
medesimi, ma hanno assunto una propria, illegale, connotazione che va
dall'acquisizione di ricchezze attraverso le quote di adesione degli adepti,
alla spoliazione dell'intero patrimonio dei medesimi, alla vendita di
materiale pornografico e rituale, alla soddisfazione di desideri sessuali e
perversioni.
Non vi è dubbio quindi che nella maggior parte di queste
organizzazioni si configurino reati di vario genere, alcuni dei quali di
grande allarme sociale, che hanno fatto sorgere il sospetto che, sempre più
spesso, si tratti di vere e proprie organizzazioni a delinquere. Non a caso
vecchi e nuovi fatti di cronaca vedono coinvolte sette esoteriche e
pseudoreligiose in truffe, violenza sessuale, pedofilia, lesioni, detenzione
e spaccio di stupefacenti, maltrattamenti di animali, azioni contro il buon
gusto, profanazione di cimiteri, minacce, esercizio abusivo della
professione sanitaria e psicoterapeutica.
Basti ricordare la raccapricciante scoperta avvenuta lo scorso 16
ottobre ad opera della polizia di Pescara di reati efferati compiuti dalla
setta "angeli di Sodoma". In questo antro degli orrori in cui si consumavano
messe nere e riti satanici, venivano perpetrate nei confronti di minori,
spesso prelevati fuori dalle scuole e ridotti in schiavitù con l'impiego di
sostanze stupefacenti, violenze di ogni tipo, comprese quelle sessuali. Si
predicava un odio sviscerato nei confronti dei bambini e la necessità della
loro purificazione attraverso atti di vampirismo umano, capaci di
"purificarli".
A conferma della pericolosità del fenomeno settario interviene anche
il lungo elenco dei fatti di cronaca verificatisi negli ultimi anni in
Italia, del quale si possono citare i casi più clamorosi come quello della
santona "mamma Gemma" della Comunità "piccoli ostastoli di Maria" inquisita
per truffa, abuso della credulità popolare e violenza privata; quello della
setta di Foggia che, dedita al culto della dea Iside, attirava i giovani
tramite lo spiritismo; quello conclusosi con l'arresto a Modena di sette
persone per abusi sessuali durante messe nere ai danni di minori sacrificati
a Satana, profanazione di cimiteri e vilipendio alla religione; quello della
setta "Astrum Argentium" in cui cinque minori sono stati vittime di abusi
sessuali.
Nonostante sia indiscusso l'aspetto criminoso delle sette, non si
riesce tuttavia a sottoporre a giudizio tutte le biasimevoli azioni delle
medesime, per le consistenti difficoltà probatorie che rendono difficile, se
non addirittura impossibile, condannare queste organizzazioni. La ragione
principale risiede, come è evidente, nelle tecniche predilette dai capi
carismatici per ottenere il controllo degli adepti e che si rifanno a forme
più o meno sofisticate di condizionamento psicologico, tanto che i reati che
coinvolgono a vario titolo gli adepti, come autori o come vittime, possono
apparire assolutamente spontanei e addirittura associati a una modifica
della loro percezione della gravità del reato. Inoltre, è necessario che i
fatti corrispondano ad una incriminazione prevista e sanzionata dalla legge,
il che, per esempio, non è ovvio nei casi di manipolazione mentale.
La pericolosità del fenomeno e l'allarme sociale da esso alimentato
sono stati oggetto di attenzione anche da parte del Parlamento europeo che è
intervenuto al riguardo con diverse risoluzioni e raccomandazioni con le
quali, preso atto delle infrazioni normative poste in essere dalle
organizzazioni pseudoreligiose, ha svolto una disamina critica della
preoccupazione alimentata nei cittadini e nelle famiglie della Comunità
europea dalle attività poste in essere dalle sette, lesive dei diritti umani
e dei cittadini. Sempre in questa ottica, il Parlamento europeo ha anche
proposto, con la raccomandazione 1178/1992 "relativa alle sette e ai nuovi
movimenti religiosi" del 5 febbraio 1992, di raccogliere informazioni
supplementari sulla natura e sulle attività delle sette e dei nuovi
movimenti religiosi, mentre con la risoluzione del 29 febbraio 1996,
prendendo atto che talune sette, operanti attraverso una rete
transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, praticano attività di
carattere illecito e criminale e commettono violazioni dei diritti
dell'uomo, ha invitato i Governi degli Stati membri a non rendere automatica
la concessione dello statuto religioso che conferisce vantaggi fiscali ed
una certa tutela giuridica e a considerare, nel caso di sette implicate in
attività clandestine o criminali, l'opportunità di toglierlo.
Tutto ciò diventa l'ennesima conferma della necessità sia di
strumenti legali e giudiziari più efficaci e penetranti, sia di un più
approfondito studio della materia, per molti anni oggetto di speculazioni e
paure.
La proposta di legge in esame, interviene con coraggio in un clima
controverso e senza facili soluzioni, soprattutto perché non prescinde dal
dato certo di quanto sia facile confondere coloro che hanno deciso di
appartenere in piena libertà ad una religione minore o semplicemente diversa
e l'adepto succube di una setta satanica né, tanto meno prescinde dalla
consapevolezza della difficoltà conseguente di costruire un sistema di
tutela del cittadino, capace di rispettare contestualmente le libertà
garantite dagli articoli 18 (libertà di associazione) e 19 (libertà di
religione) della Costituzione. Tuttavia, l'alternanza tra indici quali
libera associazione o gruppo coercitivo, convinzione o certezza assoluta,
impegno o fanatismo, prestigio del capo o culto del guru, decisioni
volontarie o scelte completamente indotte, ricerche alternative o rottura
con i valori della società, appartenenza leale al gruppo o ubbidienza
incondizionata, abile persuasione o manipolazione programmata, potrebbero
diventare un valido supporto per differenziare la legittima libertà di
religione dalla strumentalizzazione della medesima per fini criminosi.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli con i quali
si tenta di colmare, per quanto possibile, e nel rispetto delle libertà
costituzionalmente garantite, le lacune suddette.
Con l'articolo 1 si equiparano alle associazioni segrete definite
dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi,
esoterici o magici e i seguaci del "culto di Satana". Questo renderà
possibile che, ove ricorrano criteri di segretezza, interna o esterna,
connessi a finalità o atti o ritualità contrari alla legge e al buon
costume, nonché lesivi della dignità e dei diritti della persona, le misure
previste dalla citata legge n. 17 del 1982 si applicano fino a cinque anni
di reclusione per i promotori del movimento, con scioglimento e confisca dei
beni, interdizione dai pubblici uffici, sospensione dal servizio per i
pubblici dipendenti, in attesa della definizione del procedimento. Per cui,
di fronte ad un movimento che si presenta come religioso, ma che si compone
di seguaci destabilizzati mentalmente, che richiede finanziamenti
esorbitanti, che isola i seguaci dalla società, che crea potenziali pericoli
per l'ordine pubblico, che arruola minori, si potrà applicare il dettato
dell'articolo in esame.
L'articolo 2 introduce il secondo comma dell'articolo 643 del codice
penale, relativo alla circonvenzione di persone incapaci, prevedendo quale
aggravante del reato in questione un inasprimento della pena qualora la
circonvenzione sia posta in essere nell'esercizio di pratiche
esoterico-sataniche. Il tentativo è quello di intervenire con più incisività
ogni qual volta tecniche sofisticate affievoliscano la coscienza e la
capacità dei cittadini più esposti alle suggestioni magiche, sataniche o
esoteriche e per ciò facili vittime di truffe e raggiri.
L'articolo 3 introduce nel codice penale una nuova figura di reato:
l'abuso rituale satanico esoterico, ricorrendo anche in questo caso ad una
definizione di portata ampia e generale, quale appunto quella di abuso
inteso come ogni tipo di atto capace di violare i diritti della persona.
Nella delineazione di questo tipo di reato si cerca di ricomprendere tutte
quelle ipotesi di reato che sono strettamente collegate alla natura satanica
della setta, dalla idolatria e invocazione di satana, al sovvertimento e
alla rinnegazione dei valori della società e soprattutto del Cristianesimo e
che da questa spesso traggono fondamento. Infatti, è proprio questo il
contesto in cui si alimentano le atrocità e le efferatezze, difficili da
descrivere ma che, per dovere di completezza, vengono qui elencate: violenze
sessuali di gruppo su minori ridotti in stato di incapacità di intendere e
di volere, diffusione di materiale pedo-pornografico, profanazione di tombe
e distruzione di parti di cadavere, lesioni personali al fine della
scarnificazione, atti di cannibalismo su parti di cadavere, atti di
vampirismo ad opera dei bambini costretti con ogni tipo di violenza. Certo,
considerate singolarmente queste fattispecie sono di per se capaci di
costituire un ipotesi di reato, ma la delineazione di un reato capace di
comprendere in unica fattispecie tutti gli elementi qui descritti è quanto
mai necessaria. Uno strumento più efficace è doveroso visti gli eventi e gli
strumenti tutt'ora a disposizione.
La setta deve essere minata alle fondamenta, nella sua complessità,
come fenomeno di per sé complesso e pericoloso e non già come summa di reati
più o meno efferati.
In questa ottica interviene l'articolo 609-duodecies del codice
penale, introdotto dall'articolo 3 della proposta di legge, il quale non fa
altro che introdurre le aggravanti specifiche alla nuova ipotesi di reato,
nel momento in cui vi è un abbrutimento ulteriore del reato di violenza
sessuale con il coinvolgimento dei bambini adescati.
Non possiamo permettere che ciò che è manifestazione di un autentico
flagello si sviluppi e progredisca. Restare passivi sarebbe da
irresponsabili non solo verso coloro che ne sono stati vittime, ma anche nei
confronti di quei princìpi garantisti posti alla base della nostra
democrazia.
PROGETTO DI LEGGE - N. 3770
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla legge 25
gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed
i seguaci del "culto di Satana" che, operando clandestinamente, o rendendo
sconosciuti, in tutto o in parte, gli associati, perseguono le proprie
finalità con riti e atti contrari al buon costume, con atti di vilipendio
alle religioni e abusi rituali satanici, lesivi della dignità e dei diritti
della persona.
Art. 2.
1. All'articolo 643 del codice penale, dopo il primo comma è
aggiunto il seguente:
"Le pene sono aumentate se il reato è commesso nell'esercizio di
pratiche esoterico-sataniche".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 609-undecies - (Abuso rituale satanico esoterico) - L'abuso
rituale satanico esoterico consiste in ogni atto di violenza fisica o
psichica, compiuto nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche,
singolarmente o da parte di più persone riunite, in un contesto di
assoggettamento della vittima.
Chiunque commette abusi rituali satanico-esoterici è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
Art. 609-duodecies - (Circostanze aggravanti) - Per il reato di cui
all'articolo 609-undecies la pena è aumentata se il fatto è commesso:
1) con l'utilizzo di sostanze stupefacenti, alcoliche,
narcotiche o atti intimidatori;
2) con atti di vampirismo, scarnificazione e cannibalismo.
La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva un turbamento
psichico duraturo o una lesione personale.
La pena è aumentata di due terzi se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 583.
La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il reato è commesso:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici;
2) dall'ascendente, dal genitore adottivo, dal tutore nei
confronti di persona minorenne;
3) da parte di tre o più persone.
La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se il reato è
commesso con atti di violenza sessuale".