24 febbraio 2006
Garante privacy: al via schema regolamento per le Regioni
Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento per il
trattamento di dati sensibili e giudiziari predisposto dalla Conferenza dei
presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle Province autonome.
L'adozione di propri regolamenti, conformi allo schema tipo approvato e alle
indicazioni fornite dal Garante, permetterà alle Regioni e alle Province
autonome di poter trattare lecitamente informazioni delicate come l'etnia,
le convinzioni religiose, l'appartenenza politica e sindacale, la salute, la
vita sessuale. A questo schema tipo potranno far riferimento le Regioni e le
Province autonome interessate per elaborare il proprio regolamento senza la
necessità di ottenere singolarmente un parere dell'Autorità. Parere invece
necessario nel caso si apportino modifiche sostanziali o si introducano
operazioni non considerate nello schema approvato. Il Codice in materia di
protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici per poter
raccogliere, utilizzare, conservare dati sensibili e giudiziari
indispensabili per le loro attività istituzionali debbano adottare specifici
regolamenti con i quali vengono individuati e resi noti ai cittadini i dati
che vengono trattati e per quali scopi. I regolamenti contengono una serie
di schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse
pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, i
tipi di dati utilizzati, la denominazione dei trattamenti.
Nell'approvare lo schema tipo di regolamento il Garante ha richiesto alcune
integrazioni e ha stabilito, tra l'altro, che Regioni e Province
specifichino nel dettaglio normativa e finalità perseguite nelle
comunicazioni di dati attinenti al rapporto di lavoro del personale (così
come devono individuare i casi di comunicazioni a compagnie assicurative di
dati sanitari di consiglieri e assessori regionali). Nello schema vanno
inoltre introdotte misure necessarie per verificare la liceità della
eventuale diffusione di dati sensibili, come l'adesione ad associazioni
religiose, filosofiche, sindacali o politiche dei consiglieri nell'ambito
della verifica dell'elettorato passivo e dei requisiti per l'esercizio del
mandato, ammessa solo se indispensabile. Analoghe cautele vanno osservate
per evitare la diffusione di dati sulla salute attraverso la registrazione
dei lavori del consiglio e la loro diffusione televisiva o on line.