http://www.omceo.to.it/domande_al_legale.htm
1.Compatibilità dell'attività medica con quella commerciale di un
centro estetico
L' attività medica non è compatibile con l'attività commerciale, in
cui va annoverata l'attività di un centro estetico.
Detta attività è infatti regolata da specifica normativa di settore
che non consente di confonderla con la professione medica; ne può essere
confuso un "centro estetico" con un "ambulatorio'' stante la diversa
tipologia di autorizzazioni necessarie per la relativa apertura.
La erogazione di prestazioni mediche in un centro di estetica deve
quindi ritenersi incompatibile salvo per le prestazioni di urgenza ed
emergenza.
4. Esiste una normativa e/o autorizzazioni per l'apertura di uno studio
medico totalmente privato senza interessi chirurgici?
Si evidenzia che l'apertura di uno studio professionale medico non è
subordinata ad alcuna preventiva autorizzazione amministrativa, previsto
solo ed esclusivamente per l'apertura di ambulatori sanitari secondo la
previsione dell'art. 193 T.U.L.S.
Lo studio medico tradizionalmente inteso, in cui l'opera intellettuale
prevale su organizzazione e attrezzatura, è infatti svincolato da
adempimenti particolari, non esistendo normativa specifica che regoli la
materia.
Per predisporre una struttura che possa essere accreditata si rinvia alla
D.G.R. 22/2/2000 n. 616-3149, pubblicata sul BUR del 30/3/2000 supplemento
13 disponibile presso la nostra segreteria.
Per l'apertura di un poliambulatorio
1. Qual'è l'ente preposto per le autorizzazioni
2. Dove è possibile trovare le relative normative e leggi riguardanti
i locali adibiti per questo uso.
Per l'apertura di un centro servizi (ad uso medico) adibiti per questo uso.
3. Ci vuole l'autorizzazione dell'ASL?
4. Deve esserci un medico responsabile?
5. Se non è necessario un responsabile medico, che tipo di
responsabilità ha il titolare del "centro servizi"sulle attività che vengono
svolte all'interno? (messaggio firmato)
In riscontro ai quesiti postici si comunica quanto segue:
1.. l'apertura di poliambulatori sanitari è regolata dall'art. 193 e 194
del T.U.L.S che demanda alla Autorità amministrativa (Sindaco) il rilascio
delle relative autorizzazione di legge.
2.. Nessuna autorizzazione è invece rilasciata dall'ASL che viene invece
coinvolta direttamente dall'Autorità amministrativa nel procedimento.
3.. La normativa che regola la materia oltre al richiamato T.U.L.S. è
costituita dalla D.G.R. 616 del 30/3/2000 della Regione Piemonte.
4.. La gestione dell'attività ambulatoriale è subordinata alla nomina di
un Direttore Sanitario il quale assume le responsabilità gestionali della
struttura.
14. Il sottoscritto appartenente a questo ordine dal 1980, avendo
l'intenzione di aprire un nuovo Studio Medico Specialistico Dermatologico
privato chiede di essere informato sugli obblighi da ottemperare a norma di
legge. (messaggio firmato)
La presente in riscontro al quesito postoci in merito al quale deve
premettersi ce la materia è oggetto di recente evoluzione che ne determina
profili di opinabilità. L'apertura di studi medici tradizionalmente intesi,
ove l'attività professionale prevalga sull'organizzazione
tecnico-strumentale, deve ritenersi svincolata da ogni adempimento di
carattere amministrativo. Sulla materia è però recentemente intervenuta la
D.C.R. 22/2/2000 n.616-3149 che ha parzialmente previsto nuovi regimi
autorizzati anche per quegli studi medici che, collocandosi operativamente
nel contesto più generale dell'interesse pubblico della salute, sono
ritenuti strutture che devono essere preventivamente autorizzate. La nuova
disciplina regionale non ha ancora trovato piena applicazione sicché deve
ritenersi che nella presente fase l'apertura di uno, studio tradizionalmente
inteso possa continuare ad essere ritenuta svincolata da preventiva
autorizzazione- amministrativa che sarà invece ineludibile qualora la
struttura sia utilizzata per attività chirurgiche o per l'esecuzione di
terapie o indagini strumentali.
http://www.ausl.mo.it/DSP/Comml34/L34faq_.htm
Quesito 0009
STUDIO PROFESSIONALE - AFFITTO A PROFESSIONISTI
Sono un imprenditore privato, intenzionato a creare uno Studio
Dentistico con lo scopo di cedere attraverso un contratto di Locazione (o
di comodato d'uso) a giovani dentisti l'uso dello stesso dietro pagamento di
un fitto.
E' possibile oppure bisogna avere il titolo di dentista?
Se la richiesta sottintende la possibilità di autorizzare uno studio
professionale la risposta è che bisogna essere odontoiatri; esiste invece la
possibilità di richiedere la autorizzazione di un ambulatorio odontoiatrico,
quale struttura, sanitaria con la presenza di un direttore sanitario e la
dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla DGR 327/04.
Quesito 0008
STUDIO PROFESSIONALE - AFFITTO A PROFESSIONISTI
Volevo sapere se è possibile che un medico specialista titolare di uno
studio professionale autorizzato (è stata avviata procedura di
autorizzazione) conceda in comodato in giorni ed orari stabiliti il suo
studio o parte di esso ad un altro medico specialista che esegue lo stesso
tipo di attività.
Se è possibile vorrei sapere se l'autorizzazione è nominale e quindi
va richiesta anche dal secondo medico, oppure se riferita allo studio
professionale e quindi va richiesta solo dal primo medico.
1. Se la richiesta di autorizzazione è per un ambulatorio chirurgico
il secondo dermatologo (chirurgo) può svolgere la sua attività come uno
degli specialisti che vi operano.
2. Se invece ha fatto la richiesta di autorizzazione, per errore, e
non rientra nella casistica di coloro che sono venuti ad autorizzarsi può
regolare il rapporto con un altro medico come crede.
Quesiti 0006 e 0007
STUDIO MEDICO - AMBULATORIO CHIRURGICO
Che tipo di autorizzazione deve essere richiesta per l'apertura di uno
studio medico libero-professionale deputato al solo espletamento di
consulenze mediche (visite cliniche nel campo specialistico ortopedico):
tali consulenze, di natura solo clinica, potranno prevedere anche, al
bisogno, la possibilità di :
-rimuovere apparecchi gessati,
-rimuovere punti di sutura, a seguito di trattamento chirurgico
specifico già effettuato in ospedale, o altresì di
-effettuare artrocentesi od infiltrazioni.
Si precisa che si applica di frequente la pratica di rimuovere liquido
patologico da una articolazione (artrocentesi -81.91) o di effettuare una
iniezione di sostanza terapeutica nella stessa.
Trattandosi di attività sanitaria comprendente la pratica di alcune
tecniche elencate nell'allegato 2 della DGR 559/00, relativa alla chirurgia
in regime ambulatoriale, si ritiene che debba essere richiesta
l'autorizzazione
di un ambulatorio chirurgico.
Quesito 0005
STUDIO PROFESSIONALE - AFFITTO A PROFESSIONISTI
Il professionista Medico che opera all'interno del proprio studio
professionale può attraverso un contratto di comodato affittare per alcuni
giorni alla settimana il proprio studio ad un altro professionista medico
della sua stessa specialità?
Trattandosi di "uno studio professionale" , qualora vi si svolgano
attività non soggetta ad autorizzazione, non ci risultano regole sulla
gestione dello studio e dei rapporti fra professionisti.
Nel caso invece che la o le attività esercitate nello
studio/ambulatorio siano soggette ad autorizzazione, non è consentito
l'esercizio
di qualsiasi branca sanitaria che non rientri nell'organizzazione di una
struttura di tipo poliambulatoriale
Quesito 0004
POLIAMBULATORIO - AFFITTO LOCALI A PROFESSIONISTI
Un Poliambulatorio privato può affittare uno o più locali ad un medico
od odontoiatra per svolgere la sua attività?
Si ritiene che non sia possibile affittare locali alle condizioni
illustrate, a meno che non si tratti di locali separati da quelli del
poliambulatorio, per i quali eventualmente lo stesso svolgerebbe una
attività di pura locazione.
In tal caso per il locatario varrebbero tutte le regole previste per
chi intende svolgere una attività sanitaria senza alcun rapporto con il
poliambulatorio locatore.
La incompatibilità fra l'attività sanitaria autorizzata
(poliambulatorio) e di libera professione nell'ambito della stessa struttura
pare evidente ancorché non richiamata da norme esplicite. Per l'utente,
infatti, la struttura si presenterebbe come unica anche se organizzata con
gestioni economiche ed organizzative separate e quindi le garanzie nei suoi
confronti dovrebbero comprendere tutte le attività.
Resta intesa l'incompatibilità dell'attività dei Medici di MMG.
Quesito 0003
APPARECCHI RADIOLOGICI OBSOLETI
Come comportarsi in presenza di apparecchiature radiologiche obsolete
o prossime a questa condizione?
In un poliambulatorio si devono prevedere specifiche procedure di
programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei
dispositivi medici che devono tenere conto dell'obsolescenza,
dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove
tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria.
La Direzione deve predisporre:
a.. il collaudo delle nuove attrezzature
b.. un inventario delle apparecchiature in dotazione.
c.. un piano per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria e di
verifiche sia di funzionamento che di sicurezza.
d.. norme di uso sicuro delle attrezzature, previsto anche nei
manuali dei costruttori delle stesse.
Una eventuale inadeguatezza delle attrezzature va comunicata al
Direttore Sanitario per competenza e per i provvedimenti del caso.
Quesito 0002
RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI E DEL DIRETTORE SANITARIO
Lavoro presso un Poliambulatorio Specialistico accreditato.
Quali obblighi ricadono su di me se mi rendo conto della sussistenza
di eventuali non rispondenze ai requisiti minimi di legge?
Se un operatore della struttura è a conoscenza di eventuali
infrazioni di norme di sicurezza ha l'obbligo di informarne il direttore
sanitario della struttura. La sicurezza di una struttura riguarda sia gli
operatori che i pazienti verso i quali il medico deve sentirsi
particolarmente sensibile nel tutelarne il diritto a prestazioni sicure ed
adeguate.
In assenza del Direttore Sanitario, essendo l'unico medico presente
nella Struttura, che responsabilità mi assumo?
Il Direttore Sanitario deve essere presente per almeno la metà
dell'orario
di apertura della struttura, i medici presenti anche in sua assenza non ne
condividono la responsabilità che rimane in capo a tale figura anche se non
presente, la responsabilità del Direttore sanitario, infatti, è di
sorveglianza e governo della struttura. Una responsabilità organizzativa
igienico sanitaria specifica del Direttore Sanitario non può, infatti,
investire ne trasferirsi al medico responsabile di branca se non attraverso
una accettazione di delega. Gli altri medici rispondono sia del proprio
operato professionale (rischio clinico) che di quanto richiamato al punto 2;
resta ovviamente, per loro, un obbligo di intervento in casi di emergenza e
pericolo.
Quesito 0001
STUDI ODONTOIATRICI
Sono possessore dei locali dove svolgo l'attività di studio
odontoiatrico da oltre un decennio ed avrei intenzione di costituire uno
studio dentistico associato con un collega.
E' necessario richiedere una nuova autorizzazione o è sufficiente la
precedente rilasciata nei primi anni 90?
Indipendemente dalla costituzione o meno di una società (o studio
associato) la struttura necessita comunque di autorizzazione ai sensi della
DGR 327/04 in applicazione della Legge Regionale 34/98.
La domanda di autorizzazione va inoltrata al comune competente per
territorio utilizzando la modulistica e la documentazione prevista dalla
delibera stessa comprese le griglie Requisiti Generali (RGAU) e Ambulatorio
Odontoiatrico AOAU.
http://www.dottor-tedeschi.it/MedGen02.html
L' "IDONEITA' " DELLO STUDIO
Lo studio del Mmg è uno studio privato, destinato in parte allo svolgimento
di un pubblico servizio e viene considerato presidio del Ssn, secondo l'art.
22 del Dpr n. 270/2000. La sentenza n. 1488 del 6.7.1995 della Cassazione
sezione III ha chiarito la distinzione tra ambulatorio medico e studio
medico: si deve considerare ambulatorio ogni struttura "aziendale" destinata
alla diagnosi e/o terapia medica extraospedaliera, mentre si deve
considerare studio medico ogni locale in cui si esercita un'attività
sanitaria in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello
organizzativo.
Quindi, la differenza tra ambulatorio e studio medico è la stessa che corre
tra L'esercizio di un'impresa, ai sensi degli artt. 2082 e 2555 Codice
Civile e l'esercizio di una professione intellettuale, ai sensi dell'art.
2229 Codice Civile secondo la dottrina civilistica. Secondo la citata
sentenza del 6.7.1995, l'autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 193
del TULS, tende a garantire l'idoneità igienico-sanitaria dell'azienda
intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività
(locali, attrezzature, personale), mentre la qualità professionale
dell'attività del singolo medico operante in studio privato è già
certificata dal titolo di abilitazione specifica e non richiede alcuna
ulteriore autorizzazione. In conformità, è esemplare la legge n. 70/1982
della Valle d'Aosta art. 3 : "Non sono soggetti ad autorizzazione per la
loro apertura a esercizio gli studi professionali e i locali destinati
all'esercizio professionale del singolo medico"; stessa distinzione
riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con la circolare del 14.12.1999
sullo smaltimento dei rifiuti dello studio medico.
I REQUISITI DI IDONEITÀ
I requisiti dello studio del Mmg, salvo eventuali norme dei regolamenti
locali d'igiene specifiche per gli studi e non solo per gli ambulatori
sottoposti alle norme del Dpr 14.1.1997 (in GU n. 42 del 20.2.1997), sono
espressi dall'art. 22 del Dpr n. 270/2000: "Lo studio del Mmg deve essere
dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio
della medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi
igienici, di illuminazione e aerazione idonea, compresi idonei strumenti di
ricezione delle chiamate (comma 2). Detti ambienti possono essere adibiti o
esclusivamente a uso di studio medico con destinazione specifica o essere
inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente
dedicati (comma 3). Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre
attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve
avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione
tra le due strutture. In merito ai servizi igienici dello studio medico, il
DM del 5.7.1975 ha affermato che sono sufficienti requisiti: locale di
altezza non inferiore a 2.4 metri, anche non direttamente finestrato
all'esterno, un sistema di aspirazione meccanica, un lavandino con acqua
calda e fredda e un vaso del tipo misto, con poggiapiedi per essere usato
anche alla turca. La giurisprudenza in merito ha confermato che gli studi
medici debbono essere dotati di servizi igienici all'interno dei locali
della struttura sanitaria e non all'esterno (TAR Piemonte, sentenza n. 298
del 21.5.1996). L'idoneità dei locali, riguardo ai requisiti di cui all'art.
22, deve essere verificata dall'Asl entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte del medico di avvenuta apertura dello studio (art.
21, comma 5, Dpr n. 270/2000). Verificare la sussistenza dei requisiti di
idoneità dello studio è un compito discrezionale dell'Asl, senza che il Mmg
sia tenuto agli oneri di presentare una specifica domanda di ispezione.
Trascorso il termine di 15 giorni senza che l'Asl abbia proceduto alla
verifica, si intende conferita al medico L?autorizzazione, salvo l'esito di
verifiche successive. II cambiamento di destinazione d'uso per lo studio
inserito in un appartamento di civile abitazione (art. 22, comma 3, Dpr n.
270/2000) non è necessario.
La legge n. 13 del 9.1.1989, il DM n. 236 del 14.6.1989 e l'art. 24 della
legge n. 104 del 5.2.1992 in merito al superamento delle barriere
architettoniche in edifici "privati", si applicano agli edifici di nuova
costruzione e agli edifici preesistenti solo quando ristrutturati. Non si
applicano agli edifici preesistenti che permangono immodificati
strutturalmente e come tali sono già stati riconosciuti agibili, abitabili e
idonei all'uso. L'eliminazione delle barriere architettoniche per lo studio
privato del Mmg appare inoltre ininfluente al corretto esercizio
dell'attività assistenziale, in quanto il medico è tenuto a prestare le
proprie cure anche al domicilio del paziente che sia riconosciuto non
trasferibile (art. 33, comma 1) o non deambulabile (allegato G) ai sensi del
Dpr n. 270/2000.
Le altre norme
Da quanto esposto, non sono applicabili agli studi medici i requisiti di
idoneità previsti specificamente per gli ambulatori medici di cui all'art.
43 della legge n. 833/1978 e di cui all'art. 193 del TULS del 1934. Infatti,
ai sensi dell'art. 12 dell'applicazione della legge in generale (capo II,
Codice Civile), gli obblighi di legge previsti espressamente solo per
l'ambulatorio medico non sono arbitrariamente estensibili allo studio
medico, come definito dalla sentenza del 6.7.1995 della Cassazione sez. III.
In merito alla distinzione tra studio e ambulatorio medico la Cassazione,
sez. III, con sentenza n. 5318 del 6.5.1994 ha affermato che non ha
rilevanza la definizione formulata in nota alla tabella di cui al Dpr n.
121/1961 e DLgs n. 230/1991 (':..sono ambulatori gli istituti aventi
individualità e organizzazione propria e che quindi non costituiscono lo
studio privato e personale in cui il medico esercita la professione..."), in
quanto essa ha esclusivo scopo fiscale volto a circoscrivere l'applicabilità
dell'imposta di concessione regionale ai soli ambulatori, intesi come
strutture complesse così definite anche dalla circolare del Ministero della
Sanità n. 77 del 15.4.1968.
Le norme per lo smaltimento dei rifiuti dello studio e dell'ambulatorio
medico ai sensi dell'art. 45 del DLgs Ronchi n. 22/1997, sono state
regolamentate con Decreto n. 219 del 26.6.2000 del Ministero dell'Ambiente e
di quello della Sanità, pubblicato in GU n. 181 del 4.8.2000.
In caso di contenziosi sull'idoneità dello studio, l'Asl ha comunque
l'obbligo di valutare le ragioni del Mmg o dei suoi rappresentanti legittimi
(art. 10, lett. b, legge n. 241/90) e può con essi concordare una soluzione
legittima (art. 11 legge n. 241/90), fondata necessariamente su ragioni di
fatto e giuridiche (art. 3, comma 1, legge n. 241/90) in assenza delle quali
il Mmg può ricorrere al giudice ordinario con la procedura d'urgenza (art.
700 Codice di Procedura Civile).