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autorizzazione in medicina estetica? mah!   Elenco di messaggi  
Rispondi | Inoltra Messaggio #362 di 704 |

 
http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=1898

      pubblicato il: 06/06/2007


      Istituti di medicina estetica
--------------------------------------------------------------------------

      di Anna Teresa Paciotti


      Purtroppo è invalso l´uso di qualificarsi "professionisti" anche da
parte di chi magari ha seguito un corso trimestrale di formazione
professionale in campo estetico. Poi questa gente, con scarsissima
preparazione esegue trattamenti anche delicati che spesso provocano danni ai
o alle clienti. C´è una legislazione in proposito ? Mah, a quanto pare,
stando alla Sentenza n. 21806/2007 della Corte di Cassazione siamo fermi al
Regio Decreto n. 1265/1934. Questa è infatti l´unica normativa alla quale fa
rifemento la sentenza citata. Il caso in esame riguarda la conduttrice di un
sedicente centro medico specializzato in depilazione permanente, consulenza
medica dermatologica. Costei praticava la depilazione permanente a mezzo di
un apparecchio laser. Il Tribunale di Lecce la condannava ad una ammenda
quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del
reato di cui all'articolo 193 Tuls approvato con RD 27 luglio 1934 n 1265,
per avere aperto in Lecce, senza l'autorizzazione sanitaria, un ambulatorio
di medicina dermatologica ed estetica. L´interessata ha promosso ricorso per
Cassazione sostenendo che l'attività svolta non poteva essere definita
medica per la presenza di un solo apparecchio per la depilazione laser
trattandosi di uno strumento di depilazione che svolgeva solo una funzione
estetica. La Cassazione ha sottolineato che è stato accertato che l´istituto
gestito dall'imputata praticava trattamenti di medicina estetica di varia
natura anche mediante apparecchiatura laser per la depilazione. Esso era
reclamizzato come centro di medicina estetica e dermatologica. In sede di
sopralluogo gli investigatori avevano acquisito un biglietto in cui si
leggeva : "Laser Point - Centro medico Specializzato in depilazione
permanente - Consulenza medica dermatologica". Ora, in base all'articolo 193
del R. D n. 1265 del 1934 senza l'autorizzazione sanitaria non si possono
aprire o mantenere in esercizio, ambulatori, case o istituti di cura medico-
chirurgica o di assistenza ostetrica. Pertanto, nella fattispecie l´imputata
gestiva come imprenditrice una struttura da lei stessa definita "Centro
medico specializzato in depilazione permanente consulenza
medica-dermatologica". Appare quindi evidente che si trattava di locali ove
si svolgeva anche attività di medicina estetica e dermatologica per fini
imprenditoriali e, perciò, occorreva l'autorizzazione sanitaria.


      Anna Teresa Paciotti
     
annateresapaciotti@...



http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=1899

      Corte di Cassazione - Sentenza n. 21806/2007
--------------------------------------------------------------------------

      di Studio Legale Law


      Cassazione - Sezione terza penale - sentenza 18 aprile - 5 giugno
2007, n. 21806 Presidente Papa - Relatore Petti Pm Izzo - conforme -
Ricorrente C.
      In fatto

      Con sentenza del 4 maggio del 2004, il tribunale di Lecce ha
condannato C. Luisella alla pena di euro 400,00 di ammenda, oltre al
pagamento delle spese processuali, quale responsabile, in concorso di
circostanze attenuanti generiche, del reato di cui all'articolo 193 Tuls
approvato con RD 27 luglio 1934 n 1265, per avere aperto in Lecce, senza
l'autorizzazione sanitaria, un ambulatorio di medicina dermatologica ed
estetica. Fatto accertato il 16 marzo del 2000 in Lecce.

      Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata deducendo: la
violazione della norma incriminatrice e manifesta illogicità della
motivazione, in quanto l'attività svolta dalla propria assistita non poteva
essere definita medica per la presenza di un solo apparecchio per la
depilazione laser trattandosi di uno strumento di depilazione che svolgeva
solo una funzione estetica;

      la prescrizione del reato.

      In diritto

      Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

      In punto di fatto si è accertato che l´istituto gestito dall'imputata
praticava trattamenti di medicina estetica di varia natura anche mediante
apparecchiatura laser per la depilazione. Esso era reclamizzato come centro
di medicina estetica e dermatologica. In sede di sopralluogo gli
investigatori hanno acquisito un biglietto in cui si legge. "Laser Point -
Centro medico Specializzato in depilazione permanente - Consulenza medica
dermatologica". In base all'articolo 193 del R. D n. 1265 del 1934 senza
l'autorizzazione sanitaria non si possono aprire o mantenere in esercizio,
ambulatori, case o istituti di cura medico- chirurgica o di assistenza
ostetrica.

      Come già statuito da questa corte le istituzioni sanitarie private che
devono essere autorizzate sono quelle dotate di attrezzature, ancorché
minime, in cui si esercita l'attività medica con finalità speculativa da
parte di operatori privati (cft Cass. 4882; 17434 del 2005). In altre parole
l'autorizzazione è richiesta per tutte le strutture che abbiano un'interna
organizzazione di mezzi e di personale diretta alla cura di talune malattie
anche di natura dermatologica, le quali in relazione alla loro funzione
assumono un'individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi
prestano la propria opera. Sono esclusi dal l'autorizzazione gli studi dei
professionisti liberi dove il singolo sanitario esercita la propria
professione e dove si accede normalmente per appuntamento.

      Nella fattispecie la prevenuta gestiva come imprenditrice una
struttura da lei stessa definita "Centro medico specializzato in depilazione
permanente consulenza medica-dermatologica". Appare quindi evidente che si
trattava di locali ove si svolgeva anche attività di medicina estetica e
dermatologica per fini imprenditoriali e, perciò, occorreva l'autorizzazione
sanitaria.

      Il reato non si è prescritto perché ha natura permanente giacché la
condotta antigiuridica si perpetua fino a quando si esercita l'attività
senza la specifica autorizzazione. Quella indicata nel capo d´imputazione è
la data del l'accertamento e non della consumazione del reato. Secondo
l'orientamento di questa corte, nell'ipotesi in cui il capo di imputazione
contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indichi esclusivamente la data di
accertamento di un reato permanente, senza nessun riferimento a quella di
cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare,
attraverso l´interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso,
se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, sia
già esaurita prima o contestualmente all´accertamento medesimo, ovvero una
condotta ancora in atto: in tal caso, poiché il capo d´imputazione ascrive
all´imputato una condotta che, lungi dall´essersi già esaurita, è ancora
perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione
comprenda anche l´ulteriore eventuale protrazione della permanenza, di cui
pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto
penale, senza che sia richiesta a tale fine un´ulteriore contestazione da
parte del pubblico ministero. In tale caso la permanenza cessa con la
sentenza di condanna (cfr per tutte Cass. Sez. unite 11 novembre 1994,
Polizzi).

      D´altra parte, il difensore non ha indicato una data anteriore alla
sentenza di condanna. In ogni caso, quand´anche il reato si considerasse
consumato alla data dell´accertamento, l´inammissibilità del ricorso per la
manifesta infondatezza del primo motivo impedirebbe di dichiarare la
prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, secondo l´orientamento
espresso dalle Sezioni unite di questa corte con le sentenze n. 32 del 2000;
n. 33542 del 2001, n. 23428 del 2005).

      Dall´inammissibilità del ricorso discente l´obbligo di pagare le spese
processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in EUR
1000,00, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi
di carenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d´inammissibilità
secondo l´orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n. 186 del 2000.

      PQM

      La Corte letto l´art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma di EUR 1000,00 in favore della cassa delle ammende.



      Studio Legale Law
     
info@...


Lun 1 Ott 2007 12:29 pm

pradella@...
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Inoltra Messaggio #362 di 704 |
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Marco Pradella
pradella@...
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5 Ott 2007
7:50 am
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