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Garante per la protezione dei dati personali
Comunicato Stampa
BANCHE DATI SULLA SALUTE: I RISCHI SECONDO IL GARANTE
"Le banche dati sulla salute dei cittadini devono contenere solo dati
anonimi".
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali richiama
l’attenzione sui delicatissimi problemi sollevati dall'art. 50 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, che prevede la realizzazione di
un modello di ricetta medica a lettura ottica e la costituzione di una
banca dati contenente il codice fiscale di tutti gli assistiti, al fine
di controllo della spesa sanitaria.
Tali finalità, sicuramente apprezzabili per l’obiettivo di un più
razionale monitoraggio della spesa pubblica — ha spiegato il Garante -
sono tuttavia perseguite attraverso una strumentazione che violerebbe il
diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali per quanto
riguarda le informazioni riguardanti la salute e quindi protette da
particolari garanzie.
L’Autorità ha ricordato che la legislazione vigente già prevede
procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria che non richiedono
banche dati centralizzate. Tali procedure possono certamente essere rese
più efficienti (permettendo, ad esempio, un rapido accertamento dei
requisiti che danno diritto all’esenzione), ma non possono tradursi in
una compressione del diritto alla protezione dei dati personali.
Se si intende mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto
disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali, l’unica
soluzione corretta è quella di escludere il trattamento di qualsiasi
dato identificativo degli assistiti, costituendo eventualmente un
archivio di soli dati anonimi. La garanzia prevista dal legislatore
laddove stabilisce che "al Ministero dell’economia e delle finanze non è
consentito trattare i dati acquisiti nell’archivio relativo ai codici
fiscali degli assistiti" appare, infatti, insufficiente, dal momento che
la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la
possibilità di risalire (ad opera di soggetti diversi) dal codice
fiscale - e quindi dall’identità dell’assistito - all’intera sua storia
sanitaria, documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche.
L’Autorità ha sottolineato che, qualora non si adottasse la soluzione
dei dati anonimi, si correrebbe concretamente il rischio di introdurre
nel sistema giuridico una disciplina che discriminerebbe i cittadini in
base alla possibilità, per quanti possono pagare direttamente i farmaci
e le prestazioni specialistiche, di non vedere inseriti i loro dati
personali nella banca dati.
Infine, la nuova "carta sanitaria", aggiungendosi a quelle già
annunciate o in fase di sperimentazione, contribuirebbe alla
proliferazione di carte elettroniche della quale il Garante ha più volte
sottolineato i rischi.
Roma, 28 ottobre 2003
D.L. 30 settembre 2003, n. 269
DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE
DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Pubblicato sulla G.U. 2/10/2003, n. 229, S.O.)
Art. 50 Disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi
ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e
controllo della spesa sanitaria
1. In attesa della realizzazione del processo sperimentale di
utilizzazione della carta nazionale dei servizi per le finalità
stabilite dal comma 9 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per una più rapida liquidazione dei rimborsi alle farmacie,
pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai
laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari,
nonché di un più attento monitoraggio e controllo della spesa pubblica
nel settore sanitario, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, approva,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il modello di ricetta medica a lettura ottica di cui
all'allegato disciplinare del D.M. 11 luglio 1989, n. 350 del Ministro
della sanità, valido per il S.S.N. a decorrere dal sesto mese successivo
alla data della sua approvazione; il Ministero dell'economia e delle
finanze cura altresì la stampa e la consegna delle ricette ai medici del
S.S.N. che operano sull'intero territorio nazionale. Nelle ricette è
riportato, in aggiunta alle nomenclature ovvero agli spazi di
compilazione dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia,
un codice a barre recante i dati di identificazione dei medici del
S.S.N. e delle rispettive AA.SS.LL. di appartenenza. Nella compilazione
della ricetta è sempre riportato il codice fiscale dell'assistito, anche
in formato codice a barre. Detto codice sarà rilevabile, superato il
periodo di prima applicazione, attraverso apposita tessera.
2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, pubbliche e
private, e i dispensari di farmaci aperti al pubblico, dal sesto mese
successivo alla data di approvazione del modello di cui al comma 1,
nonché i laboratori di analisi e gli altri enti erogatori di servizi
sanitari, a partire dal decimo mese successivo alla predetta
approvazione, effettuano la rilevazione ottica della ricetta e l'invio
della sua immagine al Ministero dell'economia e delle finanze. La
rilevazione dell'immagine della ricetta ed il suo invio al Ministero
dell'economia e delle finanze è effettuata con cadenza giornaliera, non
oltre le ventiquattro ore dal momento della spedizione della ricetta; in
caso di interruzione accidentale del servizio di trasmissione dati,
l'invio dell'immagine avviene entro le ventiquattro ore successive dal
momento del ripristino del servizio.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, a sua cura e
spese, ad installare e rendere operativi, presso le farmacie, i
dispensari, i laboratori e gli altri enti di cui al comma 1, le
apparecchiature ed i collegamenti telematici occorrenti per la
rilevazione ottica e l'invio delle immagini di cui al comma 2. In nessun
caso le apparecchiature consentono la raccolta o la conservazione dei
dati in ambiente residente dopo la conferma della ricezione telematica
dell'immagine della ricetta da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze. Al momento della ricezione dell'immagine della ricetta, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente
automatiche, inserisce i dati da essa desumibili in archivi distinti e
non interconnessi, uno per ogni Regione o Provincia autonoma, in modo
che sia assolutamente separato il codice fiscale dell'assistito da tutti
gli altri dati desunti dall'immagine della relativa ricetta. In ogni
caso, prima dell'acquisizione del codice fiscale dell'assistito nel
relativo archivio, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica,
con modalità esclusivamente automatica, attraverso l'anagrafe tributaria
e sulla base dei parametri integrativi o correttivi a tal fine
eventualmente forniti dalle Regioni e dalle Province autonome, il
diritto di ciascun assistito alla prestazione sanitaria economicamente
agevolata, cancellando subito e in via definitiva il codice fiscale
dell'assistito che risulta privo di tale diritto. A questo fine, con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabili i dati che il Ministero della salute, le
Regioni, le Province autonome, le AA.SS.LL. e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data
del predetto provvedimento.
4. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare
i dati acquisiti nell'archivio relativo ai codici fiscali degli
assisiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati desunti dalle
immagini delle ricette per fornire mensilmente alle Regioni e alle
Province autonome gli schemi di proposta di rimborso dovuto alle
farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti erogatori di
servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 3 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, delle
AA.SS.LL. di ciascuna Regione e Provincia autonoma per la verifica ed il
riscontro dei dati occorrenti alla liquidazione periodica delle somme
spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle farmacie, pubbliche
e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di
analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari.
5. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso
all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per
gli anni 2003, 2004 e 2005, si ritiene rispettato dalle regioni e
province autonome anche aderendo alle disposizioni di cui al presente
articolo. Nel caso in cui le regioni e province autonome provvedano ad
attivare direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio
delle prescrizioni mediche, le stesse hanno l'obbligo di trasmettere,
con modalità telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze
copia dei dati da esse acquisiti, così come stabilito dal decreto
dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero". Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.