RESISTENZA, NON TERRORISMO
Osservazioni sulla sentenza di Milano
di Vainer Burani (avvocato difensore di Mohamed Daki)
La Sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato
la correttezza di quella pronunciata dalla Dott.ssa Forleo, Giudice
dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Milano, che ha,
sostanzialmente, dichiarato non punibile, nemmeno ai sensi dell'art.
270 bis del Codice Penale, la condotta di chi invia combattenti o
aiuti a forze belligeranti irregolari nel teatro di guerra di un
paese occupato. La Procura Generale ha sostenuto, chiedendo la
condanna degli imputati che, nel diritto internazionale, non esiste
la categoria guerriglia e che, pertanto, le azioni militari compiute
da forze irregolari sono terroristiche.
In realtà, nelle dodici risoluzioni sottoscritte dall'Italia, non vi
è nessuna definizione del "terrorismo"; a ben vedere lo stesso art.
270 sexies contenuto nel cosiddetto "pacchetto Pisanu" non definisce
nulla e non fa che riprendere quell'art. 18 comma 2 nella
Convenzione – quadro del 1999, mai sottoscritta. Il motivo c'è:
sulla definizione di "terrorismo" vi è stato e vi è un ampio scontro
(l'ultimo episodio è dello stesso 29.11.2005 quando, a Barcellona,
si è chiusa con un nulla di fatto il vertice appositamente
convocato): gli U.S.A. ed altri paesi vogliono che venga escluso il
carattere terroristico di ogni azione compiuta da eserciti regolari
(il loro problema sono, in primo luogo, le "eliminazioni mirate"
israeliane); la Lega Araba e altri paesi vogliono che sia escluso
che le azioni militari compiute in un paese occupato e contro gli
occupanti possano essere considerate terroristiche; una terza
posizione è quella di chi sostiene che la scriminante rispetto al
terrorismo è nella natura civile o militare degli obiettivi colpiti.
Del resto è falso che il diritto internazionale di guerra
non "contempli" la guerriglia: i protocolli aggiunti, del 1977,
delle Convenzioni di Ginevra considerano "legittimi combattenti" i
membri di forze irregolari che combattono con le armi in vista,
segni distintivi e sotto un comando unificato.
Il non accoglimento della ipotesi accusatoria della Procura della
Repubblica di Milano ha lasciato aperta la questione che è e resta
una "spina nel fianco" per i fautori della "guerra infinita al
terrorismo".
Che la questione sia molto importante lo dimostra la canea che si è
di nuovo scatenata.
Ma a Milano, a margine del processo, è successo anche qualcosa
d'altro di molto importante: due imputati hanno dichiarato di essere
stati prelevati dal carcere, condotti nell'Ufficio del Pubblico
Ministero, Dottor Stefano D'Ambruoso e di essere stati interrogati
da agenti americani; in attesa del difensore di cui avevano chiesto
espressamente la presenza. Ciò è avvenuto in palese violazione di
ogni norma procedurale italiana ed approfittando del fatto che gli
allora indagati non potevano conoscerla.
I "colloqui investigativi", già previsti nell'Ordinamento
Penitenziario e "rivisitati" nel "pacchetto Pisanu", all'epoca erano
possibili solo all'interno del carcere e per imputati di
associazioni mafiose; ovviamente li poteva effettuare solo la
Polizia Giudiziaria Italiana.
Non v'è dubbio che si sia trattato di fatti "in linea" con il
sequestro dell'indagato del medesimo procedimento, l'IMAM della
Moschea di Milano Abu Omar, ad opera di ventidue agenti della C.I.A.
per i quali sono stati emesse ordinanze di custodia cautelare in
carcere.
Ciò che sconcerta è lo stupido silenzio della sinistra che si
definisce "radicale", ancor più, a fronte di una informazione
apprezzabile da parte della stampa che, per lo meno, "bilancia" i
silenzi e le reticenze delle testate, come "il Corriere della sera",
più filo-americane.
fonte:
IRAQ LIBERO – COMITATI PER LA RESISTENZA DEL POPOLO IRACHENO
Bollettino del 1 dicembre 2005
http://www.iraqiresistance.info